Impugnazione proposta il 18 febbraio 2019 dalla Vans, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 6 dicembre 2018, causa T-848/16, Deichmann SE / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale
(Causa C-125/19P)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Vans, Inc. (rappresentanti: M. Hirsch, M. Metzner, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Deichmann SE
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Nona Sezione) del 6 dicembre 2018 nella causa T-848/16 e respingere il ricorso;
condannare la Deichmann SE alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale ha erroneamente concluso che la Deichmann aveva descritto in modo sufficientemente circostanziato il marchio anteriore; in particolare, il Tribunale ha dato un’interpretazione eccessivamente ampia al termine «documento equivalente» ai sensi della regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 2868/951
(ora articolo 7, paragrafo 2, lettera a), numero ii), del regolamento delegato EU 2018/625)2 .
Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, un estratto della banca dati TMView non è un «documento equivalente» ai sensi della regola 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento di esecuzione; ciò risulta, da un lato, dalla chiara formulazione della disposizione, che nel caso di documenti equivalenti accettati si riferisce alla natura e non all'origine del documento, e, dall'altro, dalla ratio della disposizione.
Inoltre, a causa delle proprietà del database, non è stato possibile stabilire un estratto da TMView come prova di convalida.
L'opposizione dovrebbe pertanto - come giustamente affermato dalla commissione di ricorso - essere già respinta per mancanza di prove dei diritti anteriori.
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1 Regolamento della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Cnsiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1) (in prosieguo: regolamento di esecuzione).
2 Regolamento delegato della COmmissione, del 5 marzo 2018 che integra il regolamento (EU) 2017/1001 del Parlamento europeo e del COnsiglio sul marchio dell’Unione europea e abroga il regolamento delegato (EU) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1).