Language of document : ECLI:EU:C:2019:635

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

29 luglio 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenze speciali – Articolo 7, punto 2 – Materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Domanda di risarcimento del danno causato da un’intesa dichiarata contraria all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo»

Nella causa C‑451/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Győri Ítélőtábla (Corte d’appello regionale di Győri, Ungheria), con decisione del 19 giugno 2018, pervenuta in cancelleria il 10 luglio 2018, nel procedimento

Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft.

contro

DAF Trucks NV,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da C. Toader (relatrice), presidente di sezione, A. Rosas e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la DAF Trucks NV, da M. Boronkay, ügyvéd, B. Winters e J.K. de Pree, advocaten;

–        per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e Z. Wagner, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. Heller, K. Talabér-Ritz e G. Meessen, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. (in prosieguo: la «Tibor-Trans»), società di diritto ungherese, e la DAF Trucks NV, società di diritto olandese, vertente su un’azione di risarcimento per un danno asseritamente causato da una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: «l’accordo SEE»).

 Contesto normativo

3        I considerando 15, 16 e 34 del regolamento n. 1215/2012 sono così formulati:

«(15)      È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(16)      Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione.

(…)

(34)      È opportuno garantire la continuità tra la convenzione [del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32)], il regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1),] e il presente regolamento, e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all’interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968 e dei regolamenti che la sostituiscono, a opera della Corte di giustizia dell’Unione europea».

4        Nell’ambito del capo I del regolamento n. 1215/2012, intitolato «Ambito di applicazione e definizioni», l’articolo 1 dello stesso così dispone:

«Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. (…)».

5        Il capo II di tale regolamento, intitolato «Competenza», comprende, in particolare, una sezione 1, rubricata «Disposizioni generali» e una sezione 2, rubricata «Competenze speciali». L’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento, figurante in detta sezione 1, così dispone:

«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

6        L’articolo 7 del regolamento n. 1215/2012, che figura nella sezione 2 del capo II di quest’ultimo, è formulato come segue:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(…)

2)      in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

(…)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

7        Il 19 luglio 2016 la Commissione europea ha adottato la decisione C(2016) 4673 final relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39824 – Autocarri), la cui sintesi è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 6 aprile 2017 (GU 2017, C 108, pag. 6; in prosieguo: la «decisione di cui trattasi»).

8        Con la decisione di cui trattasi, la Commissione ha constatato l’esistenza di un’intesa tra quindici produttori internazionali di autocarri, tra cui la DAF Trucks, per quanto riguarda due categorie di prodotti, vale a dire gli autocarri aventi un peso tra 6 e 16 tonnellate o quelli aventi un peso superiore a 16 tonnellate, che si tratti di veicoli rigidi o di trattori.

9        Secondo tale decisione, l’intesa ha assunto la forma di un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, la quale ha avuto luogo, per tre società partecipanti, tra il 17 gennaio 1997 e il 20 settembre 2010 e, per le altre dodici società partecipanti, tra cui la DAF Trucks, tra il 17 gennaio 1997 e il 18 gennaio 2011. L’infrazione è consistita nel concludere accordi collusivi in materia di fissazione dei prezzi e di aumento dei prezzi lordi degli autocarri nello Spazio economico europeo (SEE), e altresì vertenti sul calendario e sulla ripercussione dei costi relativi all’introduzione di tecnologie in materia di emissioni per tali autocarri imposte dalle norme da EUR 3 a EUR 6.

10      Dalla decisione di cui trattasi risulta che, fino al 2004, le discussioni in merito ai prezzi, al loro aumento e all’introduzione delle nuove norme di emissione avevano luogo direttamente nelle sedi delle società destinatarie di tale decisione e che, almeno sin dal mese di agosto 2002, si sono tenute discussioni per il tramite di società controllate tedesche che, in misura diversa, riferivano alla loro sede.

11      La Commissione ha ritenuto che l’infrazione all’articolo 101 TFUE si estendesse all’insieme del SEE e che si fosse protratta dal 17 gennaio 1997 al 18 gennaio 2011. Di conseguenza, essa ha inflitto ammende a tutti i soggetti partecipanti, ivi compresa la DAF Trucks, ad eccezione di un soggetto che ha beneficiato di un’immunità.

12      Come risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte, la Tibor-Trans è una società di trasporto nazionale e internazionale di merci che ha investito progressivamente, sin dal 2000 e fino al 2008, nell’acquisto di nuovi autocarri. In quanto utente finale, la Tibor-Trans non poteva acquistare direttamente presso i produttori, essendo obbligata a ricorrere ai concessionari stabiliti in Ungheria. Essa beneficiava del finanziamento di società di leasing, anch’esse stabilite in Ungheria, mediante contratti di leasing finanziario con trasmissione definitiva della proprietà. Il locatore applicava, infatti, al prezzo concordato dalla Tibor-Trans una maggiorazione corrispondente ai costi di leasing e al suo margine. Il diritto di proprietà sugli autocarri si trasmetteva alla Tibor-Trans al termine del contratto di leasing, dopo che questa aveva adempiuto gli obblighi che ne derivavano.

13      Nel procedimento principale è pacifico che la Tibor-Trans non ha mai acquistato autocarri direttamente dalla DAF Trucks.

14      Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che anche altre società di diritto ungherese hanno effettuato acquisizioni nel corso del periodo considerato dalla decisione di cui trattasi. Il 4 aprile 2007 tali società sono state assorbite dalla Tibor-Trans, la quale, pertanto, è subentrata nei loro diritti e nei loro obblighi.

15      Il 20 luglio 2017, la Tibor-Trans ha investito la Győri Törvényszék (Corte di Győr, Ungheria) di un’azione di risarcimento dei danni nei confronti della DAF Trucks, fondata sulla responsabilità extracontrattuale. Il preteso danno deriverebbe, infatti, dal fatto che essa aveva acquistato alcuni autocarri ad un prezzo falsato dagli accordi collusivi cui la DAF Trucks aveva partecipato.

16      La Tibor-Trans ha fatto valere che i giudici ungheresi hanno competenza internazionale a conoscere il procedimento principale ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte, in particolare nella sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335), in forza della quale, quando nei confronti di convenuti domiciliati in Stati membri diversi viene proposta un’azione volta al risarcimento dei danni a causa di un’infrazione unica e continuata alla quale essi hanno partecipato in più Stati membri in date e in luoghi diversi, se tale violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE è stata accertata dalla Commissione, ciascuna delle presunte vittime può adire il giudice del luogo della propria sede sociale.

17      La DAF Trucks contesta la competenza internazionale dei giudici ungheresi e ritiene che le peculiarità del procedimento principale facciano si che la sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335), non sia pertinente nel caso di specie. A tal riguardo, essa fa valere, da un lato, che le riunioni collusive si sarebbero svolte in Germania, circostanza che dovrebbe comportare la competenza dei giudici tedeschi e, dall’altro, che essa non ha mai concluso un rapporto contrattuale diretto con la Tibor-Trans, cosicché non poteva ragionevolmente attendersi di essere convenuta in giudizio dinanzi ai giudici ungheresi.

18      Con decisione del 19 aprile 2018, la Győri Törvényszék (Corte di Győr) ha constatato di non essere competente a conoscere del procedimento principale, privilegiando, come criterio di collegamento ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, il luogo dell’evento generatore del danno, ossia il luogo in cui gli accordi collusivi erano stati posti in essere.

19      Investito di un appello avverso tale decisione, il giudice del rinvio dubita della possibilità di applicare, per analogia, al procedimento principale, in assenza di un vincolo contrattuale diretto tra le parti, il ragionamento tratto dalla sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335). Esso esprime anche riserve circa la possibilità che detta sentenza possa condurre all’affermazione di una regola del forum actoris concepita in senso lato, il che sarebbe in contrasto con l’obiettivo perseguito dal regolamento n. 1215/2012.

20      La domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene alcun elemento che consenta di concludere che, nel procedimento principale, è contestato che i giudici ungheresi non possono trarre la propria competenza internazionale dal luogo dell’evento generatore del danno lamentato, in quanto nessuno degli accordi collusivi costitutivi di un’infrazione ai sensi dell’articolo 101 TFUE si sarebbe svolto in Ungheria. Il giudice del rinvio si chiede, pertanto, se i giudici ungheresi possano, nondimeno, fondare la loro competenza sul luogo della concretizzazione del danno asserito.

21      In tali circostanze, la Győri Ítélőtábla (Corte d’appello regionale di Győr, Ungheria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se si debba interpretare la norma sulla competenza speciale prevista all’articolo 7, punto 2, del regolamento (…) n. 1215/2012 (…) nel senso che il “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” fonda la competenza dell’autorità giurisdizionale adita se:

–        la ricorrente [nel procedimento principale] che dichiara di aver subito un danno ha la propria sede o il centro dell’attività economica o dei suoi interessi patrimoniali in tale Stato membro;

–        la ricorrente [nel procedimento principale] fonda la propria pretesa nei confronti di un’unica parte convenuta (un fabbricante di autocarri), avente la propria sede in un altro Stato membro (…) su una violazione dichiarata in una decisione della Commissione europea in applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, [TFUE] consistente in accordi collusivi sulla fissazione dei prezzi e sull’aumento di prezzi lordi nel SEE, decisione avente vari destinatari oltre alla convenuta [nel procedimento principale];

–        la ricorrente [nel procedimento principale] ha acquistato soltanto autocarri fabbricati da altre imprese coinvolte nell’intesa;

–        non risulta da alcuna informazione che una o più delle riunioni considerate restrittive della concorrenza abbia avuto luogo nello Stato [membro] dell’organo giurisdizionale adito;

–        la ricorrente [nel procedimento principale] ha regolarmente acquistato autocarri – a suo giudizio a un prezzo falsato – nello Stato [membro] dell’autorità giurisdizionale adita e, a tal fine, ha stipulato contratti di leasing con trasmissione definitiva della proprietà con società operanti in tale medesimo Stato ma, stando alle sue dichiarazioni, la stessa negoziava direttamente con i concessionari dei veicoli e il concedente del leasing maggiorava il prezzo da essa stabilito con il proprio margine di utile e i costi del leasing, e la stessa acquisiva la proprietà degli autocarri con l’adempimento del contratto di leasing, al momento della cessazione di quest’ultimo».

 Sulla domanda di decisione pregiudiziale

22      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un’azione di risarcimento di un danno causato da un’infrazione ai sensi dell’articolo 101 TFUE, consistente in particolare in accordi collusivi sulla fissazione dei prezzi e sull’aumento dei prezzi lordi degli autocarri, possa essere considerato come «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» il luogo in cui la vittima asserisce di aver subito tale danno, anche se l’azione è diretta contro un partecipante all’intesa in discussione con cui tale vittima non aveva stabilito rapporti contrattuali.

23      In via preliminare, occorre ricordare, in primo luogo, che, secondo costante giurisprudenza, poiché il regolamento n. 1215/2012 abroga e sostituisce il regolamento n. 44/2001 che ha, a sua volta, sostituito la Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione, l’interpretazione fornita dalla Corte circa le disposizioni di questi ultimi strumenti giuridici vale anche per il regolamento n. 1215/2012 quando tali disposizioni possono essere qualificate come «equivalenti» (v., in tal senso, sentenze del 31 maggio 2018, Nothartová, C‑306/17, EU:C:2018:360, punto 18; del 15 novembre 2018, Kuhn, C‑308/17, EU:C:2018:911, punto 31, e del 28 febbraio 2019, Gradbeništvo Korana, C‑579/17, EU:C:2019:162, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

24      In secondo luogo, si deve osservare che un’azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione, come l’azione di cui al procedimento principale, rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, e, di conseguenza, nell’ambito di applicazione di tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑302/13, EU:C:2014:2319, punto 38).

25      In terzo luogo, occorre parimenti rammentare che, come è stato più volte statuito dalla Corte nella sua giurisprudenza relativa all’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» riguarda sia il luogo in cui si è concretizzato il danno sia quello dell’evento generatore di tale danno, di modo che il convenuto possa essere citato, a scelta dell’attore, dinanzi ai giudici dell’uno o dell’altro di questi luoghi (sentenze del 28 gennaio 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 45; del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding, C‑12/15, EU:C:2016:449, punto 28, e del 5 luglio 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑27/17, EC:C:2018:533, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

26      Nel caso di specie, nessun elemento della domanda di pronuncia pregiudiziale consente di concludere che sia contestato che i giudici ungheresi non possono trarre la loro competenza internazionale a conoscere del procedimento principale dal luogo dell’evento generatore del danno lamentato, in quanto nessuno degli accordi collusivi costitutivi di un’infrazione ai sensi dell’articolo 101 TFUE si è svolto in Ungheria. La questione posta riguarda unicamente la determinazione del luogo della concretizzazione del danno asserito, consistente in costi aggiuntivi pagati in ragione di un prezzo artificialmente elevato, come quello degli autocarri oggetto dell’intesa in discussione nel procedimento principale.

27      Per quanto riguarda la determinazione del luogo in cui si è concretizzato un simile danno, occorre osservare che quest’ultimo dipende dalla questione se si tratti di un danno iniziale, derivante direttamente dall’evento generatore del danno, il cui luogo di insorgenza potrebbe giustificare la competenza ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, o se si tratti di conseguenze negative successive, che non possono fondare un’attribuzione di competenza ai sensi di tale disposizione (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑27/17, EU:C:2018:533, punto 31).

28      A tale riguardo, la Corte ha statuito che l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» non può essere interpretata estensivamente al punto da comprendere qualsiasi luogo in cui possano essere avvertite le conseguenze lesive di un fatto che ha causato un danno effettivamente avvenuto in un altro luogo. Di conseguenza, essa ha precisato che tale nozione non può essere interpretata nel senso che essa comprende il luogo in cui la vittima sostiene di aver patito un pregiudizio patrimoniale in conseguenza di un danno iniziale verificatosi e da essa subito in un altro Stato (sentenza del 5 luglio 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑27/17, EU:C:2018:533, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

29      La Corte ha parimenti dichiarato, per quanto riguarda l’articolo 5, punto 3, della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione, la cui formulazione corrisponde a quella dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, che un danno che è solo la conseguenza indiretta del pregiudizio inizialmente subito da altri soggetti che sono direttamente vittime del danno prodottosi in un luogo diverso da quello in cui la vittima indiretta ha successivamente subito il danno non potrebbe fondare la competenza giurisdizionale in forza di tale disposizione (v., in questo senso, sentenza dell’11 gennaio 1990, Dumez France e Tracoba, C‑220/88, EU:C:1990:8, punti 14 e 22).

30      Come risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte e fatta salva la valutazione dei fatti che spetta al giudice del rinvio effettuare, il danno lamentato dalla Tibor-Trans consiste in costi aggiuntivi pagati a causa dei prezzi artificialmente elevati applicati agli autocarri in seguito agli accordi collusivi costitutivi di un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE che aveva dispiegato i suoi effetti sul territorio dell’intero SEE tra il 17 gennaio 1997 e il 18 gennaio 2011 e a cui avevano partecipato quindici produttori internazionali di autocarri, tra cui la DAF Trucks. Da detto fascicolo emerge altresì che la Tibor-Trans non acquistava direttamente autocarri dai partecipanti all’intesa in discussione, dato che questi ultimi erano inizialmente venduti ai concessionari automobilistici ungheresi che trasferivano l’aumento dei prezzi sugli utenti finali, come la Tibor-Trans.

31      Per quanto riguarda la natura del presunto danno, si deve osservare che esso non costituisce una mera conseguenza finanziaria del danno che avrebbe potuto essere subito dagli acquirenti diretti, come i concessionari automobilistici ungheresi, e che avrebbe potuto consistere in una perdita di vendite a seguito dell’aumento dei prezzi. Al contrario, il danno lamentato nel procedimento principale risulta essenzialmente dai costi aggiuntivi pagati a causa dei prezzi artificialmente elevati e, pertanto, appare come conseguenza immediata dell’infrazione ai sensi dell’articolo 101 TFUE e costituisce quindi un danno diretto che consente di riconoscere, in linea di principio, la competenza dei giudici dello Stato membro nel cui territorio si è concretizzato.

32      Per quanto riguarda il luogo in cui si è concretizzato tale danno, dalla decisione di cui trattasi risulta che l’infrazione constatata all’articolo 101 TFUE si estendeva all’insieme del SEE. Essa ha quindi comportato una distorsione della concorrenza in tale mercato, di cui anche l’Ungheria fa parte dal 1o maggio 2004.

33      Orbene, qualora il mercato interessato dalla condotta anticoncorrenziale si trovi nello Stato membro sul cui territorio è presumibilmente avvenuto il danno asserito, occorre ritenere che il luogo in cui si è concretizzato il danno, ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, si trovi in tale Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑27/17, EU:C:2018:533, punto 40).

34      Tale soluzione risponde, infatti, agli obiettivi di prossimità e di prevedibilità delle regole di competenza, in quanto, da un lato, i giudici dello Stato membro in cui si trova il mercato interessato sono i più idonei a esaminare tali ricorsi per risarcimento danni e, dall’altro, un operatore economico che mette in atto condotte anticoncorrenziali può ragionevolmente aspettarsi di essere citato dinanzi ai giudici del luogo in cui le sue condotte hanno falsato le regole di una sana concorrenza (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑27/17, EU:C:2018:533, punto 40).

35      Come la Commissione ha fatto valere nelle sue osservazioni scritte e come è stato del pari rammentato al punto 41 della sentenza del 5 luglio 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑27/17, EU:C:2018:533), una siffatta determinazione del luogo in cui si è verificato il danno è conforme ai requisiti di coerenza di cui al considerando 7 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU 2007, L 199, pag. 40), in quanto, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento, la legge applicabile in caso di azioni per il risarcimento del danno in relazione a una restrizione della concorrenza è quella del paese sul cui mercato la restrizione ha o potrebbe avere effetto.

36      Per quanto riguarda le altre circostanze particolari rilevate dal giudice del rinvio, connesse al fatto che la Tibor-Trans ha agito nei confronti di una sola delle imprese coinvolte nell’infrazione di cui trattasi da cui la stessa non ha direttamente acquistato, si deve osservare, al pari della Commissione, che un’infrazione unica e continuata al diritto della concorrenza comporta la responsabilità solidale dei suoi autori. Pertanto, la circostanza che la Tibor-Trans abbia agito in giudizio unicamente nei confronti di uno degli autori dal quale essa non ha direttamente acquistato non è tale da rimettere in discussione le considerazioni svolte ai punti da 31 a 33 della presente sentenza, per quanto riguarda la regola di competenza prevista all’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012.

37      Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un’azione di risarcimento di un danno causato da un’infrazione ai sensi dell’articolo 101 TFUE, che consiste in particolare in accordi collusivi sulla fissazione dei prezzi e sull’aumento dei prezzi lordi degli autocarri, il «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» si riferisce, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, al luogo del mercato interessato da tale infrazione, ossia il luogo in cui i prezzi del mercato sono stati falsati, nell’ambito del quale la vittima asserisce di aver subito tale danno, anche se l’azione è diretta contro un partecipante all’intesa in discussione con cui tale vittima non aveva stabilito rapporti contrattuali.

 Sulle spese

38      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

L’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un’azione di risarcimento di un danno causato da un’infrazione ai sensi dell’articolo 101 TFUE, che consiste in particolare in accordi collusivi sulla fissazione dei prezzi e sull’aumento dei prezzi lordi degli autocarri, il «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» si riferisce, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, al luogo del mercato interessato da tale infrazione, ossia il luogo in cui i prezzi del mercato sono stati falsati, nell’ambito del quale la vittima asserisce di aver subito tale danno, anche se l’azione è diretta contro un partecipante all’intesa in discussione con cui tale vittima non aveva stabilito rapporti contrattuali.

Firme


*      Lingua processuale: l’ungherese.