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Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof - Germania) – Technische Universität Darmstadt / Eugen Ulmer KG

(Causa C-117/13) 1

(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/29/CE – Diritto d’autore e diritti connessi – Eccezioni e limitazioni – Articolo 5, paragrafo 3, lettera n) – Utilizzo a scopo di ricerca o di attività privata di studio di opere o altri materiali protetti – Libro messo a disposizione di singoli individui su terminali dedicati situati in una biblioteca accessibile al pubblico – Nozione di opera non soggetta a “vincoli di vendita o di licenza” – Diritto della biblioteca di digitalizzare un’opera contenuta nella propria collezione ai fini della sua messa a disposizione degli utenti su terminali dedicati – Messa a disposizione dell’opera su terminali dedicati che ne consentano la stampa su carta o la memorizzazione su chiave USB)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Technische Universität Darmstadt

Convenuta: Eugen Ulmer KG

Dispositivo

La nozione di «vincoli di vendita o di licenza», di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretata nel senso che il titolare dei diritti e un’istituzione menzionata in tale disposizione, quale una biblioteca accessibile al pubblico, devono aver concluso un contratto di licenza o di utilizzo dell’opera in questione che indichi le condizioni alle quali tale istituzione possa utilizzarla.

L’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29, in combinato disposto con il paragrafo 2, lettera c), del medesimo articolo 5, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro conceda alle biblioteche accessibili al pubblico, menzionate in tale disposizione, il diritto di digitalizzare le opere contenute nelle proprie collezioni, qualora tale atto di riproduzione risulti necessario ai fini della messa a disposizione degli utenti di tali opere, su terminali dedicati, nei locali delle istituzioni stesse.

L’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che esso non riguarda atti quali la stampa di opere su carta o la loro memorizzazione su chiave USB, realizzate da utenti a partire da terminali dedicati situati in biblioteche accessibili al pubblico, menzionate in tale disposizione. Tali atti possono però, eventualmente, essere autorizzati sulla base della legislazione nazionale di trasposizione delle eccezioni o limitazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) o b), della direttiva medesima, purché, in ciascun singolo caso, le condizioni imposte da tali disposizioni siano soddisfatte.

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1 GU C  171 del 15.6.2013.