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Impugnazione proposta il 21 novembre 2019 dalla FVE Holýšov I s. r. o. e a. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 20 settembre 2019, causa T-217/17, FVE Holýšov I s. r. o. e a. / Commissione

(Causa C-850/19 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: FVE Holýšov I s. r. o., FVE Stříbro s. r. o., FVE Úsilné s. r. o., FVE Mozolov s. r. o., FVE Osečná s. r. o., Solarpark Rybníček s. r. o., FVE Knĕžmost s. r. o., Hutira FVE - Omice a.s., Exit 90 SPV s.r.o., Onyx Energy s.r.o., Onyx Energy projekt II s.r.o., Photon SPV 1 s.r.o., Photon SPV 3 s.r.o., Photon SPV 4 s.r.o., Photon SPV 6 s.r.o., Photon SPV 8 s.r.o., Photon SPV 10 s.r.o., Photon SPV 11 s.r.o., Antaris GmbH, Michael Göde, NGL Business Europe Ltd, NIG NV, GIHG Ltd, Radiance Energy Holding Sàrl, ICW Europe Investments Ltd, Photovoltaik Knopf Betriebs-GmbH, Voltaic Network GmbH, WA Investments-Europa Nova Ltd (rappresentanti: A. Reuter, H. Wendt, C. Bürger, T. Christner, W. Schumacher, A. Compes, T. Herbold, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica ceca, Regno di Spagna, Repubblica di Cipro, Repubblica slovacca.

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

accogliere il loro ricorso contro la decisione della Commissione C(2016) 7827 final, del 28 novembre 2016, aiuto di Stato SA.40171 (2015/NN), relativa alla promozione della produzione di elettricità da fonti di energia rinnovabili, una sintesi della quale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1 , o, in subordine,

rinviare la causa al Tribunale

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione verte (i) sulla nozione di «aiuto di stato» nei regimi di energia rinnovabile finanziati privatamente, (ii) sull’affidabilità delle decisioni della convenuta per i cittadini dell’Unione, (iii) sulla tutela del loro legittimo affidamento contro i cambi di orientamento della convenuta e (iv) sui limiti all’abuso di potere da parte della convenuta. Le ricorrenti fanno valere otto motivi di impugnazione.

Primo motivo di impugnazione: la conclusione del Tribunale secondo cui la lettera della convenuta del luglio 2004 alle associazioni industriali di settore non costituirebbe una decisione vincolante (a) interpreta erroneamente e viola la giurisprudenza della Corte relativa agli elementi costitutivi di una decisione e (b) si basa su una violazione procedurale recante pregiudizio alle ricorrenti.

Secondo motivo di impugnazione: le ricorrenti hanno sostenuto che la convenuta era vincolata a una decisione che constatava l’assenza di aiuti che aveva formulato nel 2006 (in prosieguo: la «decisione del 2006»). La conclusione del Tribunale secondo cui tale motivo di ricorso sarebbe irricevibile, in quanto (i) le ricorrenti «non hanno identificato con precisione tale decisione» e (ii) la censura è stata formulata solo nella replica, viola (a) i requisiti dettati dalla giurisprudenza della Corte per l’esistenza di una decisione (b) le norme procedurali.

Terzo motivo di impugnazione: il mancato riconoscimento da parte del Tribunale del legittimo affidamento delle ricorrenti quanto al fatto che la convenuta avrebbe mantenuto la propria decisione del 2004, la propria decisione del 2006 e il proprio comportamento mostrato nel periodo dal 2004 fino alla decisione impugnata del 2016 è errato. In primo luogo, non prende in considerazione le circostanze del caso, benché siano indiscusse, e viola la giurisprudenza della Corte sui requisiti del legittimo affidamento. In secondo luogo, si basa su violazioni procedurali.

Quarto motivo di impugnazione: la conclusione del Tribunale (punti da 86 a 127) secondo cui il regime di promozione originario costituirebbe un aiuto di stato interpreta erroneamente la nozione di «aiuto di stato». Conformemente alla giurisprudenza della Corte, il regime di promozione originario non coinvolgeva risorse statali, indipendentemente dal fatto che l’aumento dei prezzi dell’energia per il costo dell’energia rinnovabile costituisse un «prelievo». Inoltre, anche se si ritenesse decisiva l’esistenza di un «prelievo» (quod non), la conclusione del Tribunale sull’esistenza di un «prelievo» viola il diritto dell’Unione ed è basata su violazioni procedurali.

Quinto motivo di impugnazione: per mezzo del quarto motivo di ricorso le ricorrenti hanno fatto valere dinanzi al Tribunale che la convenuta aveva imposto requisiti eccessivi nella sua valutazione di compatibilità delle misure in parola con il mercato interno. Il Tribunale (punti da 130 a 136) ha respinto tale motivo, in quanto ha ritenuto che il pertinente requisito di un «meccanismo di controllo» non fosse stato «imposto» dalla convenuta e che esso fosse in linea con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale del 20082 . Ciò viola il diritto dell’Unione.

Sesto motivo di impugnazione: con la prima parte del loro quinto motivo di ricorso, le ricorrenti hanno lamentato che la decisione impugnata era basata su errori di fatto. Con il loro settimo motivo di ricorso, le ricorrenti hanno sostenuto che la decisione impugnata era basata su un errore manifesto di valutazione. Il Tribunale (punti da 139 a 166) ha respinto entrambi i motivi. Tale rigetto si basava su violazioni procedurali che pregiudicavano le ricorrenti. In primo luogo, il rigetto, da parte Tribunale, della prima parte del quinto motivo non ne ha affrontato il merito, a causa dell’errata interpretazione di tale motivo da parte del Tribunale. Inoltre, tale rigetto non rifletteva il contenuto di detto motivo come descritto nella replica. In secondo luogo, il rigetto, da parte del Tribunale, del settimo motivo non rifletteva il contenuto di tale motivo come descritto nella replica.

Settimo motivo di impugnazione: le ricorrenti affermano che il rigetto, da parte del Tribunale, della seconda parte del loro quinto motivo di ricorso, vertente su violazioni di regole procedurali da parte della convenuta, viola il diritto dell’Unione.

Ottavo motivo di impugnazione: le ricorrenti sostengono che il rigetto, da parte del Tribunale, del loro sesto motivo di ricorso, vertente sull’errata valutazione, da parte della convenuta, di questioni eccedenti la portata del diritto sugli aiuti di stato, e la violazione da parte della medesima dell’articolo 5, paragrafo 1, TUE sono in contrasto con il diritto dell’Unione.

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1 GU 2017 C 69, pag. 2.

2 GU 2008, C 82, pag. 1.