Language of document : ECLI:EU:F:2015:47

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

18 maggio 2015 (*)

«Funzione pubblica – Personale del SEAE – Agente temporaneo – Articolo 98 dello Statuto – Articolo 2, lettera e), del RAA – Contratto d’assunzione – Inquadramento – Eccezione di illegittimità dell’avviso di posto vacante – Posto di grado AD 5 aperto al personale dei servizi diplomatici nazionali e ai funzionari di grado da AD 5 a AD 14 – Principio di corrispondenza tra il grado e il posto – Sentenza contumaciale»

Nella causa F‑11/14,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,

Bruno Dupré, agente temporaneo del Servizio europeo per l’azione esterna, residente in Etterbeek (Belgio), rappresentato da S. Rodrigues e A. Tymen, avvocati,

ricorrente,

contro

Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), rappresentato da S. Marquardt e M. Silva, in qualità di agenti,

convenuto,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione),

composto da K. Bradley, presidente, H. Kreppel e M. I. Rofes i Pujol (relatore), giudici,

cancelliere: W. Hakenberg

vista la fase scritta del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con ricorso pervenuto presso la cancelleria del Tribunale il 7 febbraio 2014 il sig. Dupré chiede l’annullamento del suo contratto di assunzione in qualità di agente temporaneo del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), sottoscritto il 1° aprile 2013, nella parte in cui egli è stato inquadrato nel grado AD 5, nonché il risarcimento del danno che asserisce di aver subito.

 Contesto normativo

2        L’articolo 5 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella sua versione risultante dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, come modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1240/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010 (in prosieguo: lo «Statuto»), è così formulato:

«1.      Gli impieghi previsti dal presente statuto sono classificati, a seconda della natura e dell’importanza delle funzioni cui corrispondono, in un gruppo di funzioni degli amministratori (in appresso “AD”) e un gruppo di funzioni degli assistenti (in appresso “AST”).

2.      Il gruppo di funzioni AD comprende dodici gradi corrispondenti a funzioni direttive, di progettazione e di studio nonché a funzioni linguistiche o scientifiche. (...)

3.      Ogni nomina ad un posto di funzionario richiede almeno

(...)

b)      per i gradi 5 e 6 del gruppo di funzioni AD:

i)      un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma, o

ii)      (...);

c)      per i gradi da 7 a 16 del gruppo di funzioni AD:

i)      un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, o

ii)      un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni, (...)

(...)».

3        Ai sensi dell’articolo 31 dello Statuto:

«1.      I candidati scelti in tal modo sono nominati nel grado del gruppo di funzioni precisato nel bando del concorso che hanno superato.

2.      Fatto salvo l’articolo 29, paragrafo 2, [dello Statuto,] i funzionari possono essere assunti unicamente nei gradi AST da 1 a 4 o AD da 5 a 8. Il grado del bando di concorso è determinato dall’istituzione conformemente ai criteri seguenti:

a)      l’obiettivo di assumere funzionari dotati delle più alte qualità ai sensi dell’articolo 27 [dello Statuto];

b)      la qualità dell’esperienza professionale richiesta.

(...)».

4        L’articolo 32 dello Statuto prevede quanto segue:

«Il funzionario assunto viene inquadrato al primo scatto del suo grado.

L’autorità che ha il potere di nomina, per tener conto dell’esperienza professionale dell’interessato, può concedergli un abbuono d’anzianità di 24 mesi al massimo. Per il presente articolo saranno adottate disposizioni generali di esecuzione.

(...)».

5        L’articolo 98 dello Statuto, introdotto dal regolamento (UE, Euratom) n. 1080/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, dispone quanto segue:

«1.      Ai fini dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera a) [dello Statuto,] nell’assegnare un posto vacante presso il SEAE l’autorità che ha il potere di nomina esamina le candidatura dei funzionari del segretariato generale del Consiglio [dell’Unione europea], della Commissione [europea] e del SEAE, degli agenti temporanei di cui all’articolo 2, lettera e), del regime applicabile agli altri agenti [dell’Unione europea] e del personale dei servizi diplomatici degli Stati membri, senza privilegiare alcuna di dette categorie. Fino al 30 giugno 2013, in deroga all’articolo 29 [dello Statuto], per il personale proveniente dall’esterno dell’istituzione, il SEAE assumerà esclusivamente funzionari provenienti dal segretariato generale del Consiglio [dell’Unione europea] e dalla Commissione [europea] nonché personale proveniente dai servizi diplomatici degli Stati membri.

(...)».

6        L’articolo 2 del regolamento applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, nella versione risultante dal regolamento n. 723/2004, come da ultimo modificato dal regolamento n. 1240/2010 (in prosieguo: il «RAA»), contiene, alla sua lettera e), una disposizione introdotta dal regolamento n. 1080/2010:

«È considerato agente temporaneo, ai sensi del presente regime:

(...)

e)      il personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali degli Stati membri, assunto per occupare, a titolo temporaneo o permanente, un impiego presso il SEAE».

7        L’articolo 10 del RAA stabilisce quanto segue:

«1.      (...) [L]’articolo 5, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e l’articolo 7 dello statuto si applicano per analogia.

2.      Il contratto dell’agente temporaneo deve precisare il grado e lo scatto attribuiti all’interessato.

(...)».

8        Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, del RAA:

«L’inquadramento iniziale dell’agente temporaneo è determinato conformemente all’articolo 32 dello statuto».

9        L’articolo 50 ter del RAA, introdotto dal regolamento n. 1080/2010, così recita:

«1.      Il personale proveniente dai servizi diplomatici nazionali degli Stati membri, selezionato in base alla procedura stabilita all’articolo 98, paragrafo 1, dello statuto, e distaccato dai rispettivi servizi diplomatici nazionali, è assunto con contratto temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera e)[, del RAA].

2.      Detti agenti possono essere assunti per un periodo massimo di quattro anni. I contratti possono essere rinnovati, per un periodo massimo di quattro anni. La loro assunzione non dovrebbe superare in totale gli otto anni. Tuttavia, in casi eccezionali e nell’interesse del servizio, al termine dell’ottavo anno il contratto può essere prorogato per un periodo massimo di due anni. Ciascuno Stato membro garantisce ai propri funzionari distaccati come agenti temporanei al SEAE la reintegrazione immediata alla fine del periodo di servizio presso il SEAE, a norma delle disposizioni applicabili del diritto nazionale.

(...)».

10      L’articolo 6, dal titolo «Personale», della decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del [SEAE] (GU L 201, pag. 30) è così formulato:

«(...)

7.      I funzionari dell’Unione e gli agenti temporanei provenienti dai servizi diplomatici degli Stati membri hanno gli stessi diritti ed obblighi e ricevono pari trattamento, in particolare per quanto riguarda il loro diritto di accesso a tutti i posti di lavoro [in seno al SEAE] a condizioni equivalenti. Nell’assegnazione dei compiti in tutti i settori di attività e in tutte le politiche attuate dal SEAE non è operata alcuna distinzione fra agenti temporanei provenienti dai servizi diplomatici nazionali e funzionari dell’Unione. (...)

(...)

11.      Conformemente alle disposizioni applicabili del proprio diritto nazionale, ciascuno Stato membro garantisce ai propri funzionari divenuti agenti temporanei al SEAE la reintegrazione immediata alla fine del periodo di servizio al SEAE. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 50 ter del RAA, questo periodo non supera otto anni, salvo che sia prorogato di un periodo massimo di due anni, in casi eccezionali e nell’interesse del servizio.

(...)».

 Fatti come prospettati nel ricorso

11      Dal 2007 al 31 marzo 2013 il ricorrente ha lavorato in qualità di esperto nazionale distaccato prima per la Commissione europea e poi per il SEAE. Nell’ambito della descrizione del suo posto egli veniva definito come agente incaricato della politica di sicurezza nel settore della riduzione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari («Policy Officer – Security in the area of [Chemical, Biological, Radiological and Nuclear] Risk mitigation»).

12      Prima della scadenza del suo distacco in qualità di esperto nazionale distaccato presso il SEAE, il ricorrente ha presentato la propria candidatura per il posto di cui all’avviso di posto vacante EEAS/2012/AD/36, avente ad oggetto l’assunzione, in seno alla divisione «Politica di sicurezza e sanzioni», di un agente incaricato della politica di sicurezza nel settore della riduzione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari («Policy Officer – Security in the area of [Chemical, Biological, Radiological and Nuclear] Risk mitigation») (in prosieguo: l’«avviso di posto vacante»).

13      Dall’avviso di posto vacante risulta che i candidati dovevano essere funzionari di talune istituzioni dell’Unione europea di grado da AD 5 a AD 14, ovvero agenti temporanei assunti ai sensi dell’articolo 2, lettera e), del RAA, ovvero membri del personale dei servizi diplomatici degli Stati membri. Quanto ai candidati membri del personale dei servizi diplomatici degli Stati membri, l’avviso di posto vacante precisa che essi, oltre ad avere la cittadinanza di uno degli Stati membri, dovevano disporre di un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di almeno tre anni. Si richiedeva loro inoltre di aver lavorato almeno due anni presso un’amministrazione nazionale.

14      Emerge altresì dall’avviso di posto vacante che, qualora la scelta avesse dovuto riguardare un funzionario dell’Unione, questi sarebbe stato inquadrato nel proprio grado. Qualora il candidato prescelto avesse fatto parte del personale del servizio diplomatico di uno degli Stati membri, si sarebbe visto proporre un contratto ai sensi dell’articolo 2, lettera e), del RAA, di durata non superiore ai quattro anni, e sarebbe stato inquadrato nel grado AD 5.

15      La candidatura del ricorrente è stata accolta ed egli ha sottoscritto, in data 1° aprile 2013, un contratto d’assunzione presso il SEAE. Dal contratto risulta che il ricorrente è stato assunto, da tale data, in qualità di agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera e), del RAA, al grado AD 5, secondo scatto. Il luogo di lavoro è stato stabilito a Bruxelles (Belgio).

16      Ritenendo che il grado AD 5 non corrispondesse né alle funzioni previste dall’avviso di posto vacante, né a quelle che esercitava, e ritenendo di essere stato oggetto di una discriminazione rispetto ai funzionari dell’Unione, il 27 giugno 2013 il ricorrente ha presentato una «[domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto]», allo scopo di porre rimedio a un manifesto errore di valutazione in ordine al suo inquadramento.

17      L’autorità abilitata a concludere i contratti d’assunzione presso il SEAE ha considerato la domanda del ricorrente come un «reclamo ai sensi dell’articolo 90 [, paragrafo] 2, dello Statuto» e l’ha respinta mediante decisione datata 28 ottobre 2013.

 Conclusioni del ricorrente e procedimento

18      Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

«–      (...) annullare la decisione [contenuta nel suo contratto d’assunzione] del 1° aprile 2013 [che prevede] il suo inquadramento nel grado AD 5;

–        [a]nnullare, per quanto necessario, (...) la decisione datata 28 ottobre 2013 che respinge il reclamo (...);

(...)

–        (...) disporre il reinquadramento del [suo] posto (...) ad un grado corrispondente al livello delle sue responsabilità;

–        (...) disporre che il [SEAE] tragga tutte le conseguenze, segnatamente di natura pecuniaria, da tale reinquadramento, retroattivamente a decorrere dalla sua entrata in servizio;

–        (...) risarcire il danno morale subito (...), valutato ex aequo e bono come pari a EUR 5000;

(...)

–        (...) condannare [il SEAE] a tutte le spese».

19      In forza dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento di procedura vigente alla data di proposizione del ricorso, il convenuto deve presentare il suo controricorso nel termine di due mesi dalla notifica del ricorso.

20      Come emerge dalla ricevuta di ritorno della notifica del ricorso, quest’ultimo è stato regolarmente ricevuto il 14 febbraio 2014 all’indirizzo dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a Bruxelles, indirizzo precedentemente comunicato al Tribunale dal SEAE ai fini della notifica degli atti processuali.

21      Il termine di due mesi per il deposito del controricorso è scaduto il 24 aprile 2014, considerato anche il termine in ragione della distanza, senza che il SEAE abbia depositato alcun controricorso.

22      Con lettera del 2 luglio 2014 la cancelleria del Tribunale ha informato il ricorrente del mancato deposito del controricorso entro il termine prescritto nonché della chiusura della fase scritta del procedimento. In tale occasione la cancelleria ha rammentato al ricorrente la possibilità concessagli ai sensi dell’articolo 116, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura allora vigente, di chiedere al Tribunale di accogliere le sue conclusioni. Nella sua lettera, la cancelleria del Tribunale ha inoltre richiamato l’attenzione del ricorrente sul tenore del paragrafo 4 dello stesso articolo, secondo cui avverso una sentenza contumaciale è tuttavia ammessa opposizione. Con lettera di pari data la cancelleria del Tribunale ha comunicato al SEAE la lettera inviata al ricorrente, informando nel contempo il SEAE della chiusura della fase scritta del procedimento.

23      Con lettera datata 10 luglio 2014 il ricorrente ha chiesto al Tribunale di voler accogliere le sue conclusioni, come risultanti dal ricorso. Tale domanda è stata notificata al SEAE.

24      L’11 luglio 2014 il SEAE si è rivolto al Tribunale per sollecitare, ai sensi dell’articolo 116, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di procedura allora vigente, l’apertura della fase orale del procedimento sulla domanda del ricorrente del 10 luglio 2014 nonché la comunicazione di una copia del ricorso. Il Tribunale ha trasmesso copia del ricorso al SEAE e, con decisione 24 novembre 2014 ha respinto l’istanza di apertura della fase orale del procedimento sulla domanda di cui trattasi.

 In diritto

25      In forza delle disposizioni dell’articolo 121, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che riprendono quelle dell’articolo 116, paragrafo 2, del regolamento di procedura vigente fino al 30 settembre 2014, prima di emettere la sentenza in contumacia, il Tribunale accerta se il ricorso è ricevibile, se sono state regolarmente adempiute le formalità prescritte e se le conclusioni del ricorrente appaiono fondate. Esso può adottare misure di organizzazione del procedimento o disporre l’assunzione di mezzi istruttori.

26      Nella fattispecie, emerge dal fascicolo che il ricorso dinanzi al Tribunale è stato proposto entro il termine statutario di tre mesi, aumentato del termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni a partire dalla notifica al ricorrente del rigetto del reclamo; che il ricorrente contesta l’atto di inquadramento in occasione della sua assunzione in qualità di agente temporaneo, che ritiene essergli pregiudizievole, e che ha interesse ad agire poiché contesta una decisione amministrativa di portata individuale che produce effetti giuridici obbligatori tali da ledere direttamente e immediatamente i suoi interessi.

27      Dal fascicolo emerge inoltre che il ricorso è stato regolarmente notificato al SEAE all’indirizzo a Bruxelles che quest’ultimo aveva fornito alla cancelleria del Tribunale ai fini della notifica degli atti processuali e che il SEAE non ha depositato alcun controricorso entro i termini impartiti.

28      Ne consegue che, nella fattispecie, non sussiste alcun dubbio quanto alla ricevibilità del ricorso e quanto al fatto che le formalità prescritte siano state regolarmente adempiute.

29      Spetta ora al Tribunale verificare se, alla luce del ricorso e dei relativi allegati, le conclusioni del ricorrente appaiano fondate. A tal fine, il Tribunale non ha ritenuto necessario adottare misure di organizzazione del procedimento, né disporre l’assunzione di mezzi istruttori.

 Sulle conclusioni d’annullamento della decisione di rigetto del reclamo

30      Il ricorrente chiede l’annullamento, per quanto necessario, della decisione datata 28 ottobre 2013 che respinge il reclamo.

31      Emerge da una costante giurisprudenza che il reclamo amministrativo e il suo rigetto, esplicito o implicito, sono entrambi parti integranti di una procedura complessa e costituiscono unicamente una condizione preliminare per agire in giudizio. Pertanto, il ricorso, anche se formalmente diretto avverso il rigetto del reclamo, comporta che il giudice sia chiamato a conoscere dell’atto lesivo che ne è stato l’oggetto, salvo nel caso in cui il rigetto del reclamo abbia una portata diversa rispetto all’atto contro cui tale reclamo è rivolto. È stato dichiarato più volte che una decisione esplicita di rigetto del reclamo poteva, tenuto conto del suo contenuto, non avere carattere confermativo dell’atto contestato dal ricorrente. Tale ipotesi ricorre quando la decisione di rigetto del reclamo contiene un riesame della posizione del ricorrente sulla scorta di elementi di fatto o di diritto nuovi, oppure modifica o integra la decisione iniziale. In questi casi il rigetto del reclamo costituisce un atto soggetto al controllo del giudice, che ne tiene conto nella valutazione della legittimità dell’atto contestato, o lo considera un atto lesivo che si sostituisce ad esso (sentenza Adjemian e a./Commissione, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, punto 32).

32      Dato che, nel sistema dello Statuto, l’interessato deve presentare un reclamo contro la decisione che egli contesta e proporre un ricorso contro la decisione che respinge tale reclamo, il giudice dell’Unione ha considerato il ricorso ricevibile, indipendentemente dal fatto che esso sia diretto contro la sola decisione oggetto del reclamo, contro la decisione con cui è stato respinto il reclamo o, congiuntamente, contro queste due decisioni, purché il reclamo e il ricorso siano stati presentati nei termini previsti dagli articoli 90 e 91 dello Statuto. Tuttavia, conformemente al principio di economia processuale, il giudice può decidere di non pronunciarsi specificamente sulle conclusioni dirette avverso la decisione di rigetto del reclamo qualora constati che sono prive di contenuto autonomo e si confondono, in realtà, con le conclusioni dirette avverso la decisione oggetto del reclamo (v., in tal senso, sentenza Vainker/Parlamento, 293/87, EU:C:1989:8, punti 7 e 8). In particolare, ciò può accadere qualora il giudice dell’Unione constati che la decisione di rigetto del reclamo, eventualmente perché implicita, è meramente confermativa della decisione oggetto del reclamo e che, di conseguenza, l’annullamento della prima non potrebbe produrre sulla situazione giuridica della persona interessata un effetto diverso da quello derivante dall’annullamento di quest’ultima (sentenza Adjemian e a./Commissione, EU:T:2011:506, punto 33).

33      Nella fattispecie, è pacifico che la decisione di rigetto del reclamo non contiene alcun riesame della posizione del ricorrente sulla scorta di elementi di fatto o di diritto nuovi, bensì conferma la decisione di inquadramento nel grado AD 5, secondo scatto, che compare nel contratto di assunzione del ricorrente, e si limita ad affrontare i motivi e gli argomenti dedotti dal ricorrente nonché a fornire alcune precisazioni quanto alla motivazione della citata decisione di inquadramento. In una tale ipotesi, è proprio la legittimità dell’atto lesivo iniziale che deve essere esaminata prendendo in considerazione la motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo, dovendosi presumere che tale motivazione coincida con l’atto stesso (v., in tal senso, sentenza Commissione/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, punti 58 e 59, e giurisprudenza ivi citata).

34      Pertanto, le conclusioni d’annullamento formulate avverso la decisione di rigetto del reclamo sono prive di contenuto autonomo e il ricorso deve essere considerato come rivolto avverso la decisione, contenuta nel contratto d’assunzione del ricorrente del 1° aprile 2013, che stabilisce il suo inquadramento nel grado AD 5 (in prosieguo: la «decisione di inquadramento impugnata») e la cui motivazione viene precisata dalla decisione di rigetto del reclamo del 28 ottobre 2013 (v., in tal senso, sentenze Eveillard/Commissione, T‑258/01, EU:T:2004:177, punti 31 e 32, e Buxton/Parlamento, F‑50/11, EU:F:2012:51, punto 21).

35      Non vi è quindi luogo a statuire separatamente sulle conclusioni d’annullamento della decisione di rigetto del reclamo.

 Sulle conclusioni miranti al reinquadramento del posto del ricorrente e al fatto che il SEAE tragga retroattivamente tutte le conseguenze dal reinquadramento

36      Quanto alle domande tese a far sì che il Tribunale, per un verso, disponga il reinquadramento del posto del ricorrente a un grado corrispondente al livello delle sue responsabilità e, per altro verso, ingiunga al SEAE di trarre tutte le conseguenze, segnatamente di natura pecuniaria, da detto reinquadramento, retroattivamente a decorrere dall’entrata in servizio del ricorrente, si deve rammentare che, nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 91 dello Statuto, il giudice non può, senza usurpare le prerogative dell’autorità amministrativa, pronunciare dichiarazioni o constatazioni di principio né rivolgere ingiunzioni ad un’istituzione (v. ordinanza Caminiti/Commissione, F‑71/09, EU:F:2011:53, punto 23, e giurisprudenza ivi citata). Tutt’al più l’istituzione potrebbe essere indotta ad adottare provvedimenti, come quelli richiesti dal ricorrente, in esecuzione di una sentenza con cui vengano accolte le domande di annullamento del ricorrente.

37      Ne consegue che non sono ricevibili le conclusioni tese a far sì che il Tribunale disponga il reinquadramento del posto del ricorrente a un grado corrispondente al livello delle sue responsabilità e ingiunga al SEAE di trarre tutte le conseguenze, segnatamente di natura pecuniaria, da detto reinquadramento, retroattivamente a decorrere dall’entrata in servizio del ricorrente.

 Sulle conclusioni d’annullamento della decisione di inquadramento impugnata

38      A sostegno della domanda d’annullamento della decisione di inquadramento impugnata il ricorrente deduce un unico motivo, basato sull’illegittimità dell’avviso di posto vacante sulla cui base egli è stato assunto, suddiviso in tre parti. La prima parte si basa sulla violazione del principio della corrispondenza tra il grado e il posto, nonché sulla violazione dell’articolo 5 dello Statuto e dell’allegato I, punto A, dello Statuto. La seconda parte verte su un errore manifesto di valutazione. La terza parte attiene alla violazione del principio di parità di trattamento e del divieto di qualsiasi discriminazione, nonché alla violazione dell’articolo 6, paragrafo 7, della decisione 2010/427.

39      Il Tribunale constata che, nel suo ricorso, il ricorrente sviluppa i propri argomenti solo con riferimento alla prima e alla terza parte dell’unico motivo. La seconda parte dell’unico motivo del ricorso, vertente sul manifesto errore di valutazione, non è in alcun modo supportata da qualsivoglia argomento, contrariamente alla norma sancita dall’articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura vigente all’epoca della proposizione del ricorso e ripresa dall’articolo 50, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura. Va quindi dichiarata irricevibile la seconda parte del motivo unico del ricorso.

 Sulla prima parte del motivo, vertente sulla violazione del principio della corrispondenza tra grado e impiego, nonché sulla violazione dell’articolo 5 dello Statuto e dell’allegato I, punto A, dello Statuto

40      Il ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’avviso di posto vacante laddove esso prevedeva una nomina al grado AD 5 unicamente per i candidati che fossero membri del personale dei servizi diplomatici degli Stati membri. Orbene, detto grado, nel quale è stato inquadrato in veste di agente temporaneo, non corrisponderebbe alle mansioni che il ricorrente è chiamato a svolgere e non rifletterebbe la loro importanza, né le responsabilità che gli incombono. Infatti, la gestione dei fascicoli «sensibili» che gli vengono attribuiti richiederebbe necessariamente una lunga esperienza nell’ambito di competenza che gli è proprio e, in ogni caso, non potrebbe essere garantita da un funzionario ad inizio carriera, con due soli anni di esperienza, come richiesto dall’avviso di posto vacante. Egli aggiunge che, in venticinque anni di esperienza professionale, ha lavorato per 15 anni nell’ambito di competenza considerato nell’avviso di posto vacante e che il posto da egli occupato in veste di esperto nazionale distaccato era stato considerato «sensibile» alla luce delle competenze richieste. Orbene, le sue funzioni sarebbero rimaste strettamente identiche quando egli è stato nominato agente temporaneo di grado AD 5.

41      Il ricorrente deduce altresì che le descrizioni dei posti di lavoro di due altri membri del gruppo di cui fa parte, che allega al ricorso, sono identiche a quelle del posto da lui occupato, mentre, per un verso, i due funzionari che occupano tali posti sono inquadrati uno nel grado AD 12, l’altro nel grado AD 13 e, per altro verso, egli è stato nominato al grado AD 5 in sostituzione di un funzionario di grado AD 13 e per esercitare le medesime funzioni. Tali circostanze evidenzierebbero l’incongruenza del grado nel quale è stato inquadrato rispetto alle sue funzioni e alle sue responsabilità.

42      Il ricorrente aggiunge che l’allegato I, punto A, dello Statuto prevede che il grado AD 5 corrisponda a posti di collaboratore aggiunto, quando invece egli non lavora come collaboratore di nessun altro, dimostrando un alto grado di autonomia nell’esecuzione delle proprie funzioni. Il ricorrente deduce inoltre che la descrizione del posto, che allega al ricorso, relativa all’impiego dell’esperto nazionale distaccato che l’ha sostituito a partire dall’ottobre 2013 richiede quantomeno otto anni di esperienza nel proprio ambito di specializzazione e che, in realtà, nel gruppo di cui fa parte nessuno dei suoi colleghi è stato assunto nel grado AD 5.

43      Infine, il ricorrente sostiene che la decisione di inquadramento impugnata è stata una conseguenza dei vincoli di bilancio, mentre, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 8, della decisione 2010/427, la selezione del personale deve avvenire su una base oggettiva e deve tendere ad assicurare i servizi di un personale con i più elevati standard di competenza, efficienza e integrità. Ad avviso del ricorrente l’argomento relativo a taluni vincoli di bilancio da parte del SEAE sarebbe privo di fondamento posto che, qualora fosse stato scelto il candidato classificatosi in seconda posizione nel corso della selezione che ha fatto seguito all’avviso di posto vacante, quest’ultimo, essendo funzionario, avrebbe ottenuto un trattamento mensile corrispondente a quello di un funzionario inquadrato nel grado AD 13.

44      Il Tribunale rileva anzitutto che l’affermazione del ricorrente secondo cui l’avviso di posto vacante prevedeva una nomina al grado AD 5 unicamente per i candidati che fossero membri del personale dei servizi diplomatici degli Stati membri si fonda su un’erronea lettura del testo dell’avviso di posto vacante.

45      Risulta infatti dal punto 1 del primo gruppo dei requisiti d’ammissione dell’avviso di posto vacante che, conformemente all’articolo 98 dello Statuto, i candidati dovevano essere funzionari del segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, della Commissione o del SEAE, ovvero agenti temporanei di cui all’articolo 2, lettera e), del RAA, vale a dire membri del personale distaccato dai servizi diplomatici degli Stati membri, assunti per occupare, a titolo temporaneo, un posto permanente presso il SEAE, ovvero membri del personale dei servizi diplomatici degli Stati membri.

46      Pertanto, essendovi tre possibili categorie di candidati, vale a dire coloro che erano già funzionari dell’Unione, coloro che erano già stati assunti presso il SEAE in qualità di agenti temporanei ai sensi dell’articolo 2, lettera e), del RAA e coloro che, come il ricorrente, non rientravano in alcuna di queste due categorie, l’avviso di posto vacante ha disposto che l’inquadramento in grado del candidato prescelto si effettuasse, per i funzionari dell’Unione, nel grado da essi detenuto e, per gli altri, vale a dire per i membri del personale dei servizi diplomatici degli Stati membri, nel grado AD 5.

47      Se è vero che l’avviso di posto vacante consentiva a funzionari di grado da AD 5 a AD 14 di presentare la loro candidatura al posto in oggetto, ciò non toglie che, qualora il candidato prescelto fosse stato un funzionario di grado AD 5, egli sarebbe stato inquadrato in questo stesso grado. Non può pertanto essere accolto l’argomento del ricorrente secondo cui l’avviso di posto vacante sarebbe illegittimo in quanto prevedeva che solamente i membri del personale dei servizi diplomatici degli Stati membri assunti a copertura del posto sarebbero stati inquadrati nel grado AD 5.

48      Va inoltre rilevato che i requisiti richiesti ai candidati membri del personale dei servizi diplomatici degli Stati membri, al punto 2 del secondo gruppo di requisiti d’ammissione, vale a dire il possesso di un livello di studi corrispondente ad una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma, coincidono con il requisito richiesto dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), sub i), dello Statuto per una nomina ai gradi 5 e 6 del gruppo di funzioni degli amministratori (AD), requisito nettamente distinto da quello richiesto dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), dello Statuto per una nomina ai gradi da 7 a 16 del medesimo gruppo di funzioni.

49      Ne consegue che, alla luce del livello di studi superiori richiesto dall’avviso di posto vacante per i candidati membri del personale dei servizi diplomatici degli Stati membri, vale a dire quello previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), sub i), dello Statuto per una nomina ai gradi 5 e 6 del gruppo di funzioni AD, nonché del numero di anni di esperienza professionale minima richiesta, che erano soltanto due, i candidati membri del personale dei servizi diplomatici degli Stati membri, tra i quali figurava il ricorrente, non potevano fraintendere il grado corrispondente al posto da coprire. Se infatti il SEAE avesse inteso coprire il posto ai gradi AD 7 e superiori, l’avviso di posto vacante avrebbe richiesto il livello di studi previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), dello Statuto e, in ogni caso, un maggior numero di anni di esperienza professionale.

50      In secondo luogo, il Tribunale non può accogliere l’argomento del ricorrente riguardante la discrepanza tra le responsabilità attribuitegli, cui sostiene di poter far fronte solo grazie alla sua lunga esperienza nell’ambito di competenza considerato nell’avviso di posto vacante, e il grado AD 5, nel quale è stato inquadrato.

51      Emerge infatti dalla lettura della descrizione delle principali mansioni che il candidato prescelto sarebbe stato chiamato a compiere, come indicate nell’avviso di posto vacante, che esse corrispondono esattamente a quelle affidate ad un funzionario ad inizio carriera. Tali mansioni sono infatti più volte descritte nei termini seguenti: «[c]ontribuire» alla predisposizione di documenti, in stretta collaborazione, segnatamente, con altre istituzioni, Stati membri o organizzazioni internazionali; «[c]ontribuire» all’elaborazione della legislazione di base; «[m]irare a garantire» il coordinamento; «[p]artecipare [a] e/o rappresentare la [d]ivisione [“Politica di sicurezza e di sanzioni”]» segnatamente nell’ambito delle riunioni con istituzioni dell’Unione, degli Stati membri o di paesi terzi, funzioni che per il loro svolgimento non esigono di disporre di una lunga esperienza preliminare.

52      Si deve aggiungere che l’argomento del ricorrente secondo cui le funzioni di un amministratore inquadrato nel grado AD 5, come richiamate nell’allegato I, punto A, dello Statuto, corrispondono segnatamente a quelle di giurista junior, economista junior, scienziato junior, il che non sarebbe compatibile con le responsabilità che egli si assume da solo, senza essere l’assistente di un altro funzionario o agente, non tiene conto, con tutta evidenza, della descrizione delle funzioni di cui all’avviso di posto vacante, che indica, come una delle mansioni principali, quella di «[p]redisporre briefings, note e altri documenti (...) destinati ai funzionari con compiti dirigenziali o di livello politico».

53      In terzo luogo, non possono essere accolti neppure gli argomenti dedotti dal ricorrente a sostegno della propria tesi secondo cui egli avrebbe dovuto essere inquadrato in un grado più elevato, vale a dire, anzitutto, che il posto che occupava in qualità di esperto nazionale distaccato era considerato come «sensibile» alla luce della descrizione del proprio posto date le peculiari competenze richieste, dal momento che le sue funzioni sono rimaste pressoché identiche quando è stato nominato agente temporaneo di grado AD 5; in secondo luogo, che nel dicembre 2012 tale descrizione del posto coincideva con quelle di due altri membri del medesimo gruppo, i quali erano funzionari, uno inquadrato nel grado AD 12 e l’altro nel grado AD 13; e, in terzo luogo, che egli sarebbe stato assunto come agente temporaneo e inquadrato nel grado AD 5, mentre il suo predecessore era un funzionario di grado AD 13.

54      Si deve rammentare a tal proposito che la regola della corrispondenza tra il grado e il posto implica un raffronto tra le funzioni esercitate dal funzionario o agente e il suo grado nella gerarchia, tenuto conto della loro natura, della loro rilevanza e della loro portata (sentenza Michail/Commissione, F‑100/09, EU:F:2011:132, punto 65). Nella fattispecie, emerge dai punti 48, 51 e 52 della presente sentenza che sia le mansioni descritte nell’avviso di posto vacante, sia il requisito vertente sul livello di studi richiesto ai candidati al posto da ricoprire equivalgono, le prime, alle mansioni tipicamente attribuite a funzionari e agenti di grado AD 5 e, il secondo, al livello di studi minimo necessario per essere nominato funzionario o agente nel grado di cui trattasi.

55      Per quanto riguarda il primo argomento del ricorrente, il Tribunale rileva come risulti da un semplice raffronto tra l’elenco delle funzioni che dovevano essere esercitate dall’agente temporaneo di grado AD 5 da assumere, come emergente dall’avviso di posto vacante, e quello risultante dalla descrizione corrispondente al posto occupato dal ricorrente quando era esperto nazionale distaccato, che tale argomento risulta, nei fatti, infondato. Infatti, il primo gruppo di funzioni risultante dalla descrizione relativa al posto occupato dal ricorrente in qualità di esperto nazionale distaccato non compare nella descrizione delle funzioni dell’avviso di posto vacante. Lo stesso vale per la quarta e la quinta mansione del terzo gruppo di funzioni di cui alla succitata descrizione del posto, nonché per la prima, la terza e la quarta mansione del quarto gruppo di funzioni di cui alla descrizione del posto stesso.

56      Quanto al secondo argomento del ricorrente, basato sulle descrizioni dei posti di due altri membri del proprio gruppo, entrambi funzionari, inquadrati l’uno nel grado AD 12 e l’altro nel grado AD 13, va rilevato che le mansioni che vi compaiono coincidono effettivamente con le funzioni elencate relativamente al posto di esperto nazionale distaccato che il ricorrente aveva occupato, ma si distinguono significativamente da quelle elencate nell’avviso di posto vacante.

57      Per quanto riguarda il terzo argomento del ricorrente, anche volendo supporre che egli sia stato assunto a copertura di un posto occupato in precedenza da un funzionario di grado AD 13, tale circostanza non sarebbe tale da incidere sulla legittimità della decisione di inquadramento impugnata, che ha inquadrato il ricorrente nel grado iniziale del gruppo di funzioni AD conformemente all’avviso di posto vacante per il quale aveva presentato domanda (v., in tal senso, sentenza BV/Commissione, F‑133/11, EU:F:2013:199, punti da 64 a 67).

58      In ogni caso, le funzioni svolte dal ricorrente in qualità di esperto nazionale distaccato presso il SEAE, prima di essere assunto quale agente temporaneo del SEAE, non possono essere prese in considerazione ai fini di un raffronto con le funzioni esercitate nel posto che egli occupa in forza del contratto d’assunzione controverso, posto che, in qualità di esperto nazionale distaccato, il ricorrente non poteva rivendicare un inquadramento nel grado in applicazione dello Statuto.

59      In quarto e ultimo luogo, devono essere disattesi anche gli argomenti del ricorrente a sostegno dell’illegittimità della decisione di inquadramento impugnata, basati, il primo, sul fatto che l’avviso di posto vacante consentiva a funzionari inquadrati in una serie di gradi che va dal grado AD 5 al grado AD 14 di candidarsi e, il secondo, sul fatto che funzionari che lavoravano o che avevano lavorato nell’ambito dello stesso servizio del ricorrente, svolgendo ipoteticamente le stesse funzioni, erano inquadrati in un grado superiore rispetto a quello nel quale egli era stato inquadrato.

60      Infatti, a partire dalla modifica dello Statuto intervenuta il 1° maggio 2004, fatti salvi i gradi AD 15 e AD 16, riservati ai posti di direttore e/o di direttore generale, non era più prevista una corrispondenza tra le funzioni svolte e un determinato grado. Al contrario, esso permetteva una dissociazione tra il grado e la funzione (sentenza Bouillez e a./Consiglio, F‑53/08, EU:F:2010:37, punto 54), con la conseguenza che i funzionari del gruppo di funzioni AD seguivano una carriera lineare, che poteva progredire dal grado AD 5 al grado AD 14, mediante promozione.

61      Nella specie, poiché la descrizione delle mansioni di cui all’avviso di posto vacante corrispondeva a funzioni di progettazione e di studio, funzioni che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, dello Statuto, vengono svolte dal personale del gruppo di funzioni AD a partire dal grado AD 5, giustamente l’avviso di posto vacante ha previsto che i funzionari potessero presentare domanda per il posto di cui trattasi a partire dal grado AD 5 e fino al grado AD 14 e che il candidato prescelto sarebbe stato inquadrato nel proprio grado.

62      È già stato stabilito che funzioni identiche o simili possono essere svolte da persone con gradi diversi, come risulta dall’allegato I, punto A, dello Statuto, che prevede, per la maggior parte delle funzioni ivi elencate, che possano essere esercitate da funzionari con gradi distinti. Pertanto, la regola della corrispondenza tra grado e posto è violata solo se le funzioni esercitate sono, nel loro insieme, nettamente inferiori a quelle corrispondenti al grado e al posto del funzionario interessato (sentenza Z/Corte di giustizia, F‑88/09 e F‑48/10, EU:F:2012:171, punto 138, oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑88/13 P). Tale giurisprudenza, sviluppata con riferimento a funzionari, trova applicazione altresì con riferimento ad agenti temporanei.

63      Quanto all’argomento del ricorrente secondo cui il suo inquadramento nel grado AD 5 sarebbe una conseguenza dei vincoli di bilancio, basti rilevare che non emerge dal fascicolo che il SEAE si sia basato su ragioni siffatte quando ha deciso che il posto da ricoprire, oggetto dell’avviso di posto vacante, sarebbe stato di grado AD 5.

64      Ne consegue che il ricorrente non ha dimostrato l’incongruenza tra il grado AD 5 e le funzioni descritte nell’avviso di posto vacante, né che l’impiego che occupa non corrisponde al grado nel quale è stato inquadrato, essendosi limitato, a tal proposito, a formulare semplici affermazioni in ordine alle responsabilità che gli sono affidate e al grado detenuto da taluni fra i suoi colleghi funzionari.

65      Pertanto, la prima parte del motivo, basata sulla violazione del principio della corrispondenza tra grado e posto, nonché sulla violazione dell’articolo 5 dello Statuto e dell’allegato I, punto A, dello Statuto, deve essere respinta.

 Sulla terza parte del motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento e del divieto di qualsiasi discriminazione, nonché sulla violazione dell’articolo 6, paragrafo 7, della decisione 2010/427

66      Il ricorrente si richiama all’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’articolo 1 quinquies dello Statuto e all’articolo 6, paragrafo 7, della decisione 2010/427 per rivendicare la parità di trattamento tra agenti temporanei e funzionari. Nella fattispecie, dall’avviso di posto vacante emergerebbe che, per il posto nel quale è stato nominato il ricorrente, gli agenti temporanei provenienti dai servizi diplomatici degli Stati membri potevano essere inquadrati solo nel grado AD 5, mentre invece i funzionari potevano essere inquadrati nei gradi da AD 5 a AD 14.

67      Ad avviso del ricorrente, una siffatta differenza di inquadramento per esercitare le medesime funzioni non soddisfa il principio di accesso ai posti di lavoro a condizioni equivalenti sancito dall’articolo 6, paragrafo 7, della decisione 2010/427. Il ricorrente afferma a tal proposito che il ventaglio di gradi proposto per l’assunzione di funzionari consente loro di conservare e di far valere la loro anzianità, mentre i membri del personale dei servizi diplomatici degli Stati membri si trovano nell’impossibilità di far valere la loro esperienza, il che conduce ad una disparità di trattamento in ragione della loro origine per quanto riguarda le condizioni di assunzione e di impiego, sebbene gli uni e gli altri siano sottoposti ad una procedura di selezione comune.

68      Tali argomenti del ricorrente non possono essere accolti.

69      Come emerge da un costante giurisprudenza, il principio di non discriminazione si applica unicamente a persone che si trovino in situazioni identiche o comparabili e richiede, peraltro, che la differenza di trattamento tra diverse categorie di funzionari o di agenti temporanei sia giustificata in base a un criterio oggettivo e ragionevole e sia proporzionata allo scopo con essa perseguito (sentenza Afari/BCE, T‑11/03, EU:T:2004:77, punto 65, e giurisprudenza ivi citata). Sussiste violazione del principio di parità di trattamento allorché a due categorie di persone, le cui situazioni di fatto e di diritto non presentino alcuna differenza essenziale, è riservato un trattamento diverso e allorché situazioni diverse sono trattate in modo identico (sentenza Schönberger/Parlamento, F‑7/08, EU:F:2009:10, punto 45, e giurisprudenza ivi citata).

70      È vero che, nella fattispecie, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7, della decisione 2010/427, i funzionari dell’Unione e i membri del personale provenienti dai servizi diplomatici degli Stati membri hanno gli stessi diritti ed obblighi e ricevono pari trattamento, in particolare per quanto riguarda il loro diritto di accesso a tutti i posti di lavoro a condizioni equivalenti.

71      Dal tenore dell’avviso di posto vacante emerge che tanto l’elenco dei requisiti d’ammissione previsti quanto i criteri di selezione erano gli stessi per i funzionari dell’Unione e per i membri del personale dei servizi diplomatici degli Stati membri, laddove la sola differenza consisteva nell’esigere da questi ultimi taluni requisiti riguardanti la cittadinanza e il livello di studi, che si presume che i funzionari del gruppo di funzioni AD soddisfacessero in occasione della loro assunzione. Si deve pertanto affermare che l’avviso di posto vacante non operava alcuna distinzione quanto all’accesso al posto di lavoro in funzione della provenienza dei candidati.

72      Per quanto concerne il grado di inquadramento, il Tribunale ha già dichiarato, al punto 47 della presente sentenza, che qualora il candidato prescelto fosse stato un funzionario di grado AD 5, egli sarebbe stato trasferito e avrebbe conservato questo stesso grado, corrispondente a quello nel quale il ricorrente è stato inquadrato in veste di agente temporaneo. Pertanto, l’avviso di posto vacante non opera alcuna distinzione quanto all’inquadramento nel grado iniziale del gruppo di funzioni AD in base al fatto che il candidato prescelto sia funzionario dell’Unione ovvero membro del personale dei servizi diplomatici nazionali degli Stati membri.

73      Il ricorrente si considera tuttavia vittima di una discriminazione in quanto un funzionario titolare di un grado superiore al grado AD 5 avrebbe mantenuto il proprio grado qualora fosse stato nominato nel posto di cui all’avviso di posto vacante, mentre, essendo possibile per gli agenti temporanei soltanto un inquadramento nel grado AD 5, non gli sarebbe stata data la possibilità di far valere la propria anzianità.

74      Tale argomento non può essere accolto, posto che i funzionari dell’Unione e i membri del personale dei servizi diplomatici degli Stati membri distaccati presso il SEAE non si trovano in una situazione identica né simile dal punto di vista del contesto nel quale la loro carriera è destinata ad evolvere, né del modo in cui la loro amministrazione d’origine valuta la loro anzianità.

75      Infatti, per un verso, i membri del personale del segretariato generale del Consiglio, della Commissione o del SEAE, che potevano candidarsi al posto di lavoro oggetto dell’avviso di posto vacante se rispondevano al requisito di inquadramento in grado, erano funzionari del gruppo di funzioni AD, che, in quanto tali, sono destinati a proseguire la loro carriera in seno alle istituzioni dell’Unione, svolgendo segnatamente funzioni di progettazione e di studio, dal grado AD 5 al grado AD 14.

76      Emerge per contro dall’articolo 50 ter del RAA che deve presumersi che i membri del personale dei servizi diplomatici nazionali degli Stati membri, benché assunti in veste di agenti temporanei ai sensi dell’articolo 2, lettera e), del RAA, siano destinati a proseguire successivamente la loro carriera nella loro amministrazione d’origine, dal momento che possono essere assunti dal SEAE solo per un periodo massimo di quattro anni, rinnovabile un’unica volta per un periodo massimo di quattro anni, con la possibilità eccezionale di un’ulteriore proroga del contratto per due anni, il che significa un distaccamento massimo complessivo pari a dieci anni, con una garanzia di reintegrazione immediata da parte degli Stati membri alla fine del periodo di servizio presso il SEAE.

77      Per altro verso, quando esercitano il loro ampio margine discrezionale per decidere in ordine alla corrispondenza tra posti e gradi, in considerazione dell’importanza delle mansioni affidate alle funzioni di cui trattasi e con riferimento al solo interesse del servizio, le istituzioni dell’Unione devono tener conto del fatto che, in base allo Statuto, funzioni identiche o simili possono essere svolte da persone con gradi diversi, come risulta dall’allegato I, punto A, dello Statuto, che prevede, per la maggior parte delle funzioni ivi elencate, che possano essere esercitate da funzionari con gradi distinti.

78      Risulta inoltre dai dati forniti dal ricorrente stesso che, per l’esercizio di promozione 2013, 15 funzionari del SEAE erano promuovibili al grado AD 6; 18 funzionari erano promuovibili al grado AD 7; 15 funzionari erano promuovibili al grado AD 8; 26 funzionari erano promuovibili al grado AD 9 e lo stesso numero era promuovibile al grado AD 10; 47 funzionari erano promuovibili al grado AD 11; 33 funzionari erano promuovibili al grado AD 12; 130 funzionari erano promuovibili al grado AD 13 e 102 funzionari erano promuovibili al grado AD 14. Se è certo vero che tali cifre non coincidono esattamente con il numero di funzionari del SEAE inquadrati in ciascun grado, dal momento che taluni di detti funzionari non erano promuovibili in occasione del citato esercizio di promozione, esse dimostrano chiaramente che, qualora l’avviso di posto vacante avesse limitato ai soli funzionari del SEAE di grado AD 5 la possibilità di presentare la loro candidatura al posto da ricoprire, la quasi totalità dei funzionari del SEAE sarebbe stata esclusa dalla procedura di selezione, considerato l’elevato grado nel quale tutti questi funzionari sono inquadrati.

79      Pertanto, correttamente e senza violare il principio di parità di trattamento per quanto riguarda sia l’accesso al posto a condizioni equivalenti tra i funzionari dell’Unione e i membri del personale dei servizi diplomatici degli Stati membri, sia l’inquadramento in grado del candidato prescelto, l’avviso di posto vacante ha potuto prevedere che l’assunzione di un agente temporaneo sarebbe intervenuta con inquadramento nel grado AD 5, pur prevedendo che un funzionario dell’Unione inquadrato in un grado da AD 5 a AD 14 sarebbe stato nominato con inquadramento nel proprio grado.

80      Ne consegue che la terza parte del motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento e del divieto di qualsiasi discriminazione, nonché sulla violazione dell’articolo 6, paragrafo 7, della decisione 2010/427, deve essere anch’essa respinta.

81      Risulta da quanto precede che il motivo unico vertente sull’illegittimità dell’avviso di posto vacante è in parte irricevibile e in parte infondato.

82      Ne consegue che le conclusioni tese all’annullamento della decisione di inquadramento impugnata devono essere respinte.

 Sulla domanda risarcitoria

83      Il ricorrente ritiene di aver subito un danno materiale e morale. Il primo deriverebbe dal fatto che la sua retribuzione è direttamente collegata al suo grado: se fosse stato inquadrato, ad esempio, al grado AD 12, avrebbe avuto diritto ad uno stipendio doppio rispetto a quello che percepisce. Del pari, il suo inquadramento nel grado AD 5 è tale da condurre a ripercussioni negative sulle sue prospettive di carriera in seno al SEAE, in particolare con riferimento alla sua mobilità, dato che le sue possibilità risultano limitate ad altri posti di lavoro dello stesso grado, nonostante la sua esperienza che gli consentirebbe di candidarsi a posti di lavoro di grado ben più elevato.

84      Infine, l’inquadramento nel grado AD 5 avrebbe causato un danno morale al ricorrente in considerazione del legittimo affidamento che poteva giustamente nutrire nei confronti del proprio datore di lavoro, quando aveva scelto volontariamente di mantenere il proprio distaccamento dalla propria amministrazione nazionale d’origine per restare in funzione presso il SEAE.

85      Secondo una giurisprudenza costante, qualora il danno lamentato da un ricorrente trovi origine nell’adozione di una decisione oggetto di una domanda di annullamento, il rigetto di tale domanda di annullamento comporta, in linea di principio, il rigetto della domanda risarcitoria, essendo queste ultime strettamente connesse (sentenza Arguelles Arias/Consiglio, F‑122/12, EU:F:2013:185, punto 127).

86      Nella fattispecie, va rilevato che il danno materiale e morale lamentato dal ricorrente trova origine nel comportamento decisionale del SEAE, che lo ha inquadrato nel grado AD 5, contrariamente agli auspici e alle aspettative del ricorrente. Orbene, poiché la domanda di annullamento della decisione di inquadramento impugnata è stata respinta, senza che il Tribunale accerti alcuna irregolarità nel comportamento decisionale del SEAE, la domanda risarcitoria del ricorrente deve essere respinta.

87      Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che il ricorso deve essere integralmente respinto.

 Sulle spese

88      Ai sensi dell’articolo 101 del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente sopporta le proprie spese ed è condannata alle spese sostenute dalla controparte se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 3, del regolamento di procedura, in mancanza di conclusioni sulle spese, si dispone la compensazione delle medesime.

89      Il SEAE, regolarmente convenuto in giudizio, non ha presentato alcun controricorso e non ha formulato conclusioni sulle spese. Pertanto, conformemente all’articolo 103, paragrafo 3, del regolamento di procedura, deve disporsi la compensazione delle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Ciascuna parte sostiene le proprie spese.

Bradley

Kreppel

Rofes i Pujol

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 maggio 2015.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       K. Bradley


* Lingua processuale: il francese.