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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Wiener Neustadt (Austria) il 13 marzo 2019 – YS / NK

(Causa C-223/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Wiener Neustadt

Parti

Attore: YS

Convenuta: NK

Questioni pregiudiziali

Se rientrino nel campo di applicazione della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale 1 e/o della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego 2 , disposizioni di uno Stato membro che producano l’effetto che, al momento dell’erogazione delle pensioni aziendali, l’ex datore di lavoro deve trattenere somme di denaro da un numero notevolmente più elevato di uomini aventi diritto alla pensione aziendale che di donne aventi diritto alla pensione aziendale e possa utilizzare dette somme liberamente, e se tali disposizioni siano discriminatorie ai sensi delle citate direttive.

Se rientrino nel campo di applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro 3 , disposizioni di uno Stato membro che discriminino in base all’età, ponendo un onere economico solo a carico di persone anziane che abbiano un diritto di natura privatistica all’erogazione di una pensione aziendale pattuita in forma di promessa di prestazione diretta, mentre le persone meno anziane e giovani che abbiano stipulato contratti relativi alle pensioni aziendali sono escluse da tale onere economico.

Se le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, in particolare, i divieti di discriminazione di cui ai suoi articoli 20 e 21, siano applicabili alle pensioni aziendali anche qualora le disposizioni di uno Stato membro non comportino discriminazioni come quelle vietate dalle direttive 79/7, 2000/78 e 2006/54.

Se gli articoli 20 e ss. della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni di uno Stato membro che diano attuazione al diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e che discriminino persone che vantano un diritto di natura privatistica a una pensione aziendale, rispetto ad altre persone che vantano un diritto a una pensione aziendale, in base al sesso, all’età, al patrimonio o per altri motivi, come, ad esempio, l’attuale assetto proprietario dell’ex datore di lavoro, e se la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proibisca siffatte forme di discriminazione.

Se disposizioni nazionali che impongono prestazioni finanziarie in favore dell’ex datore di lavoro solo a un gruppo ristretto di persone che vantano diritti contrattuali a una pensione aziendale in forma di promessa di prestazione diretta siano discriminatorie anche in base al patrimonio, ai sensi dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, quando siano colpite solo persone con pensioni aziendali elevate.

Se l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che osta a disposizioni di uno Stato membro che prevedano un’ingerenza con effetto espropriativo, la quale avvenga direttamente per legge e senza il pagamento di un’indennità, nell’accordo stipulato tra due privati in merito a una pensione aziendale in forma di promessa di prestazione diretta, a carico dell’ex lavoratore dipendente di un’impresa che abbia istituito l’erogazione della pensione aziendale e che non si trovi in difficoltà economiche.

Se un obbligo previsto per legge a carico dell’ex datore di lavoro di una persona che vanta un diritto a una pensione aziendale di non erogare parte della remunerazione pattuita (la pensione aziendale pattuita) rappresenti, quale violazione della libertà contrattuale, un’ingerenza nel diritto di proprietà del datore di lavoro.

Se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che osta a disposizioni di uno Stato membro che prevedano l’espropriazione direttamente per legge e non contemplino nessun rimedio contro quest’ultima, se non quello di agire nei confronti del beneficiario dell’espropriazione (ossia l’ex datore di lavoro, debitore nell’ambito del contratto pensionistico), chiedendo il risarcimento dei danni e il rimborso delle somme di denaro espropriate.

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1 GU 1979, L 6, pag. 24.

2 GU 2006, L 204, pag. 23.

3 GU 2000, L 303, pag. 16.