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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gdańsku (Polonia) l’11 marzo 2019 – Procedimento penale a carico di AV

(Causa C-221/19)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Parti

Ricorrente: AV

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale 1 , il quale prevede che il fatto di prendere in considerazione precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri come previsto nel paragrafo 1 non comporta né interferenza con tali decisioni di condanna precedenti, né con qualsiasi altra decisione relativa alla loro esecuzione da parte dello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, né di revocarle o di riesaminarle, debba essere interpretato nel senso che, agli effetti di tale disposizione, per interferenza si intende non solo l’inclusione in una sentenza cumulativa di una pena inflitta con sentenza emessa in uno Stato dell'Unione europea, ma anche l’inclusione in una tale sentenza di una pena che sia stata riconosciuta in un altro Stato dell'Unione europea per esservi eseguita unitamente a una sentenza pronunciata in tale Stato, nell'ambito della sentenza cumulativa;

2)    Se - alla luce delle disposizioni della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, relative alle modalità d’applicazione della procedura di exequatur 2 , definite al suo articolo 8, paragrafi da 2 a 4, all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, il quale prevede che l’amnistia o la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione nonché dallo Stato di esecuzione (paragrafo 1); solo lo Stato di emissione può decidere sulle domande di revisione della sentenza che irroga la pena da eseguire in virtù della presente decisione quadro (paragrafo 2), nonché all'articolo 17, paragrafo 1, prima frase, il quale stabilisce che l’esecuzione della pena è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione - sia consentito emettere una sentenza cumulativa che ricomprenda le pene irrogate con sentenza pronunciata in uno Stato dell'Unione europea, la quale sia stata riconosciuta in un altro Stato dell'Unione europea per esservi eseguita unitamente ad una sentenza pronunciata in tale Stato, nell'ambito della sentenza cumulativa.

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1 GU 2008, L 220, pag. 32.

2 GU 2008, L 327, pag. 27.