Language of document : ECLI:EU:F:2014:41

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

20 marzo 2014

Causa F‑84/10 DEP

Efstratios Chatzidoukakis

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Procedura – Liquidazione delle spese»

Oggetto: Domanda di liquidazione delle spese ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura, proposta dalla Commissione europea a seguito della sentenza del Tribunale del 5 giugno 2012, Chatzidoukakis/Commission (F‑84/10, in prosieguo: la «sentenza del 5 giugno 2012»).

Decisione:      L’importo totale delle spese che il sig. Chatzidoukakis deve rimborsare alla Commissione europea a titolo di spese ripetibili nella causa F‑84/10 è fissato in EUR 2 555,50, oltre ad interessi di mora dalla data di notifica della presente ordinanza alla data del pagamento, al tasso calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile durante il menzionato periodo, maggiorato di due punti.

Massime

1.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Nozione – Spese indispensabili sostenute dalle parti – Spese di traduzione esterne relative a traduzioni di atti processuali depositati dalle istituzioni dell’Unione – Esclusione

[Regolamento del Consiglio n. 1, art. 1; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 91, b)]

2.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute dalle parti – Onorari versati da un’istituzione al proprio avvocato – Inclusione – Elementi da prendere in considerazione ai fini della liquidazione

[Statuto della Corte di giustizia, art. 19, comma 1, e allegato I, art. 7, § 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 144, b), e 145, § 1]

1.      Discende dall’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica che le spese ripetibili sono limitate, da una parte, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altra, a quelle che sono state indispensabili a tali fini.

A tale proposito, le spese di traduzione esterne relative a traduzioni di atti processali depositati presso il Tribunale della funzione pubblica dalle istituzioni dell’Unione non possono essere considerate spese indispensabili ai fini del procedimento e quindi spese ripetibili. Le istituzioni hanno l’obbligo di fornire la traduzione di ogni atto processuale di cui sono autrici. Tale obbligo imposto dal regolamento di procedura alle istituzioni dell’Unione trova origine nel fatto che dette istituzioni operano in un contesto di multilinguismo e dispongono di tutte le risorse umane necessarie a produrre le traduzioni degli atti processuali in tutte le lingue di cui all’articolo 1 del regolamento n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea. Tali spese non possono essere poste a carico del funzionario che ha il diritto di scegliere la lingua processuale e che subirebbe pertanto una discriminazione se dovesse sopportarne le spese. Peraltro, non è richiesto che un avvocato traduca i documenti, ma i suoi onorari devono riflettere il suo lavoro di giurista al fine di assistere e rappresentare il suo cliente.

(v. punti 20 e 32)

Riferimento:

Corte: 26 novembre 2004, BEI/De Nicola, C‑198/02 P (R)-DEP, punto 21

Tribunale della funzione pubblica: 26 aprile 2010, Schönberger/Parlamento, F‑7/08 DEP, punto 23

2.      Come risulta dall’articolo 19, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I di tale statuto, le istituzioni sono libere di ricorrere all’assistenza di un avvocato. Il compenso di quest’ultimo rientra dunque nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento, senza che l’istituzione sia tenuta a dimostrare che siffatta assistenza fosse oggettivamente giustificata.

Per quanto riguarda la determinazione dell’importo degli onorari di avvocato che possono essere rifusi, il giudice dell’Unione è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura in cui detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Quando statuisce sulla domanda di liquidazione delle spese, il giudice dell’Unione non deve prendere in considerazione una tariffa nazionale che fissa gli onorari degli avvocati né un eventuale accordo concluso al riguardo tra la parte interessata e i suoi agenti o difensori.

A tale proposito, in mancanza di disposizioni di natura tariffaria nel diritto dell’Unione, il giudice deve valutare equitativamente i dati della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento giurisdizionale ha eventualmente richiesto da parte degli agenti o dei difensori intervenuti e degli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti.

Analogamente, l’importo degli onorari ripetibili dell’avvocato dell’istituzione in questione non potrebbe essere valutato astraendo dal lavoro già svolto dai servizi della stessa, anche prima del coinvolgimento del Tribunale della funzione pubblica. Infatti, dato che la ricevibilità di un ricorso è subordinata alla proposizione di un reclamo e al rigetto di quest’ultimo da parte dell’autorità che ha il potere di nomina, i servizi dell’istituzione sono, in linea di principio, coinvolti nel trattamento delle controversie ancor prima che queste siano sottoposte al Tribunale.

Per quanto riguarda l’entità del lavoro connesso al procedimento dinanzi al Tribunale, spetta al giudice tener conto del numero totale di ore di lavoro che possono risultare obiettivamente indispensabili ai fini di tale procedimento.

(v. punti 21‑24 e 29)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: 23 marzo 2012, Kerstens/Commissione, T‑498/09 P-DEP, punto 20; 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, T‑278/07 P-DEP, punto 14

Tribunale della funzione pubblica: 10 novembre 2009, X/Parlamento, F‑14/08 DEP, punto 22; Schönberger/Parlamento, cit., punti 24 e 29; 27 settembre 2011, De Nicola/BEI, F‑55/08 DEP, punti 41 e 42