Language of document : ECLI:EU:F:2013:74

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

6 giugno 2013(*)

«Sospensione del procedimento – Articolo 71, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura – Interesse ad una buona amministrazione della giustizia»

Nella causa F‑132/12,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,

Livio Missir Mamachi di Lusignano, che agisce sia in nome proprio che in qualità di rappresentante legale degli eredi di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, suo figlio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Woluwe-Saint-Pierre (Belgio) e altre tre persone, imparentate, i cui nomi sono riportati nell’allegato, rappresentati da F. Di Gianni e G. Coppo, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da B. Eggers, G. Gattinara e D. Martin, in qualità di agenti,

convenuta,

IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Ai sensi dell’articolo 71, paragrafi 1, lettera d), e 2, del regolamento di procedura del Tribunale, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, il presidente, sentite le parti, può sospendere il procedimento mediante ordinanza motivata.

2        All’interno dell’eccezione di irricevibilità ricevuta dalla cancelleria del Tribunale il 19 dicembre 2012, la convenuta ha chiesto al Tribunale di sospendere la causa fino alla pronuncia delle sentenze nelle cause T‑401/11 P, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione, e T‑494/11, Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione, pendenti dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. La convenuta ha indicato al Tribunale che la causa in esame presenta una litispendenza parziale, per quanto riguarda l’identità delle parti e l’oggetto, con la causa T‑401/11 P, nonché una litispendenza totale, per quanto riguarda l’identità delle parti e l’oggetto, con la causa T‑494/11.

3        Nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, ricevute dalla cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 2013, i ricorrenti hanno risposto che essi non sollevano obiezioni alla sospensione richiesta dalla convenuta, pur opponendosi agli argomenti di quest’ultima relativi alla litispendenza del ricorso in esame.

4        Di conseguenza, conformemente all’articolo 71, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura, occorre sospendere la causa in esame fino alla pronuncia delle sentenze nelle cause T‑401/11 P, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione, e T‑494/11, Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione, pendenti dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

così provvede:

1)      Il procedimento nella causa F‑132/12, Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione, è sospeso fino alla pronuncia delle sentenze nelle cause T‑401/11 P, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione, e T‑494/11, Missir Mamachi di Lusignano e a./Commissione, pendenti dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.






2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 6 giugno 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


















ALLEGATO


Anne Jeanne Cécile Magdalena Maria Sintobin, residente in Woluwe-Saint-Pierre (Belgio),

Stefano Missir Mamachi di Lusignano, residente in Shanghai (Cina),

Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano, residente in Ixelles (Belgio),

Carlo Amedeo Missir Mamachi di Lusignano, residente in Woluwe-Saint-Pierre,

Giustina Missir Mamachi di Lusignano, residente in Woluwe-Saint-Pierre,

Tommaso Missir Mamachi di Lusignano, residente in Woluwe-Saint-Pierre,

Filiberto Missir Mamachi Di Lusignano, residente in Woluwe-Saint-Pierre.


* Lingua processuale: l’italiano.