Language of document : ECLI:EU:F:2008:174

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

15 dicembre 2008

Causa F‑34/07

Carina Skareby

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione 2005 – Violazione delle norme di procedura – Mancanza di dialogo relativo alla fissazione degli obiettivi – Rapporto semplificato redatto per il periodo compreso tra il gennaio e il settembre 2005 – Mancanza di valutazione – Errore manifesto di valutazione – Art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Skareby chiede, in sostanza, da una parte, l’annullamento del rapporto di evoluzione della carriera redatto per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2005 e, dall’altra, la condanna della Commissione al risarcimento dei danni professionali, pecuniari e morali che essa asserisce di aver subito.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Obbligo di fissare gli obiettivi da raggiungere – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 43)

2.      Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Redazione – Rapporto semplificato

(Statuto dei funzionari, art. 43)

3.      Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 43)

1.      Risulta dall’art. 8, n. 5, quarto comma, delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto adottate dalla Commissione che il dialogo formale che ha luogo tra il valutatore e il titolare del posto all’inizio di ciascun esercizio di valutazione mira a che questi ultimi stabiliscano, se possibile di comune accordo, gli obiettivi che dovranno essere conseguiti dal titolare del posto nel corso dell’anno durante il quale avviene tale dialogo. Pertanto, l’importanza di tale dialogo formale è evidente nel caso, previsto dalle dette disposizioni generali di esecuzione, in cui il valutatore proponga al titolare del posto, in maniera unilaterale, obiettivi da conseguire nell’ambito del suo posto, dato che tale dialogo offre di fatto la possibilità, all’interessato, di discutere i detti obiettivi e di far valere la sua posizione al fine di pervenire ad un comune accordo sul loro contenuto.

Per contro, la situazione è diversa nel caso in cui, a richiesta del valutatore, è il titolare del posto a fissare direttamente i propri obiettivi, che il valutatore accetta poi per sottoscrizione. Infatti, in un caso del genere, esiste de facto un accordo tra il valutatore e il titolare del posto sugli obiettivi da conseguire, di modo che il ricorso a un dialogo formale, allo scopo di trovare un tale accordo, pur restando auspicabile in quanto costituisce un compito direttivo del valutatore, non è tuttavia più necessario.

Le violazioni delle norme di procedura, in particolare quelle concernenti la redazione di un rapporto di evoluzione della carriera, costituiscono irregolarità sostanziali tali da inficiare la validità di tale rapporto, a condizione che il funzionario dimostri che il detto rapporto avrebbe potuto avere un contenuto diverso in mancanza di tali violazioni.

(v. punti 34, 36, 37 e 40)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 9 marzo 1999, causa T‑212/97, Hubert/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑41 e II‑185, punto 53)

Tribunale della funzione pubblica: 7 maggio 2008, causa F‑36/07, Lebedef/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 57)

2.      In caso di cambiamento del valutatore nel corso dell’esercizio di valutazione, l’art. 4, n. 3, delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto adottate dalla Commissione prevede la redazione, da parte del valutatore che lascerà il suo posto, di un rapporto semplificato inserito nel rapporto di evoluzione della carriera e vertente esclusivamente sul rendimento, sulle competenze e sulla condotta nel servizio durante la frazione del periodo cui il rapporto si riferisce. Tale rapporto semplificato, che non contiene punteggi, è portato a conoscenza del titolare del posto, che può comunicare le sue osservazioni nella parte riservata a tale scopo. La finalità di tale rapporto è fornire al valutatore le informazioni necessarie per valutare le mansioni svolte dal funzionario valutato nel corso di tale frazione del periodo di valutazione.

La circostanza che il valutatore del rapporto semplificato, che era anche il valutatore del precedente rapporto di evoluzione della carriera, abbia riportato in maniera quasi integrale, nel rapporto semplificato, le valutazioni contenute nel detto rapporto di evoluzione della carriera, concernenti, in particolare, il rendimento, le competenze e la condotta nel servizio del funzionario valutato, non è tale da provare in maniera automatica che egli non abbia proceduto alla valutazione del funzionario, dato che il valutatore ha potuto semplicemente osservare e decidere che il funzionario, nel corso del periodo di riferimento, aveva le stesse competenze, lo stesso rendimento e la stessa condotta in seno allo stesso servizio.

(v. punti 58 e 61)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 13 dicembre 2007, causa F‑28/06, Sequeira Wandschneider/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 48)

3.      I valutatori dispongono di un ampio potere discrezionale nei giudizi formulati sul lavoro delle persone che essi hanno il compito di valutare, e il rapporto informativo o di evoluzione della carriera esprime la loro opinione personale liberamente manifestata. Pertanto il Tribunale della funzione pubblica non può sostituire la sua valutazione a quella delle persone incaricate di valutare il lavoro della persona valutata. I giudizi di valore espressi sui funzionari nei rapporti di evoluzione della carriera sono esclusi dal sindacato giurisdizionale, il quale si esercita soprattutto sugli eventuali errori di fatto manifesti.

A questo proposito, supponendo che taluni errori siano stati commessi dai redattori di un rapporto di evoluzione della carriera o che questi ultimi abbiano formulato affermazioni senza fondamento, una censura fondata sul fatto che tale rapporto è viziato da errori manifesti di valutazione riguarda, in realtà, giudizi di valore la cui fondatezza può essere sindacata solo entro limiti rigorosi.

(v. punti 69 e 71)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 24 gennaio 1991, causa T‑63/89, Latham/Commissione (Racc. pag. II‑19, punto 19); 16 maggio 2006, causa T‑73/05, Magone/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑107 e II‑A‑2‑485, punti 25 e 28 e giurisprudenza ivi citata), e 13 luglio 2006, causa T‑285/04, Andrieu/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑161 e II‑A‑2‑775, punto 99)