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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgio) il 10 settembre 2019 – X / État belge

(Causa C-671/19)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil du Contentieux des Étrangers

Parti

Ricorrente: X

Convenuto: État belge

Questioni pregiudiziali

Se la previsione, contenuta nell’articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2016/801 1 , secondo la quale il ricorso di cui a tale articolo è predisposto «conformemente al diritto nazionale», debba essere interpretata nel senso che spetta unicamente al legislatore nazionale stabilire le modalità di tale ricorso, senza che il giudice nazionale sia tenuto a verificare se tali modalità siano conformi al diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

a) In caso di risposta negativa alla prima questione, se, per essere effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta, il ricorso previsto all’articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2016/801 debba includere la possibilità di accedere in tutti i casi ad un procedimento di ricorso straordinario, condotto in condizioni di estrema urgenza, qualora l’interessato dimostri che ha esercitato tutta la dovuta diligenza e che il rispetto dei termini necessari per condurre un procedimento ordinario potrebbe ostacolare lo svolgimento degli studi in questione.

b) In caso di risposta negativa a tale questione, se la stessa risposta negativa valga qualora la mancanza di una decisione entro un breve termine possa comportare per l’interessato la perdita irreparabile di un anno di studi.

In caso di risposta positiva alla seconda questione, sub a) o b), se il giudice nazionale sia tenuto a privilegiare un’interpretazione della legge conforme alla finalità della direttiva 2016/801 per giungere a una soluzione conforme all’obiettivo perseguito dalla stessa, accettando di esaminare in condizioni di estrema urgenza una domanda di sospensione dell’esecuzione di una decisione di cui all’articolo 20 di tale direttiva, anche qualora i lavori preparatori della legge possano indicare che non era questa l’intenzione del legislatore.

4)    In caso di risposta negativa alla prima questione, se il ricorso di cui all’articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2016/801 imponga agli Stati membri, per conformarsi all’articolo 47 della Carta, di prevedere che, in determinate circostanze, il giudice possa ingiungere all’autorità di rilasciare il visto.

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1 Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU 2016, L 132, pag. 21).