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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 9 settembre 2019 – A.M. / E.M.

(Causa C-667/19)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parti

Attrice: A.M.

Convenuta: E.M.

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici 1 , debba essere interpretato nel senso che esso, nella parte in cui dispone che i prodotti cosmetici devono recare, sul recipiente e sull’imballaggio, le indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili, relative alle funzioni del prodotto cosmetico, salvo se risultano dalla sua presentazione, si riferisce alle funzioni essenziali del prodotto cosmetico, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, ossia, alla funzione di pulizia (mantenimento dell’igiene), di cura e di protezione (mantenimento in buono stato), di profumazione e di abbellimento (modificazione dell’aspetto), o nel senso che la citata disposizione riguarda le funzioni più specifiche, che consentono di identificare le proprietà di un determinato prodotto cosmetico.

Se l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, nonché il considerando 46 del medesimo regolamento, debbano essere interpretati nel senso che le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere d), g) e f), della citata disposizione, ossia le precauzioni per l’impiego, gli ingredienti e le funzioni, possono essere indicate in un catalogo aziendale che include anche altri prodotti, riportando sull’imballaggio il simbolo indicato al punto 1 dell’allegato VII.

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1 GU 2009, L 342, pag. 59.