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Impugnazione proposta il 30 novembre 2018 dalla Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 28 settembre 2018, causa T-710/17, Lux-Rehab Non Profit / Commissione

(Causa C-747/18 P)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) (rappresentante: L. Szabó)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Nel suo ricorso di impugnazione la ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare il ricorso di impugnazione ricevibile e fondato e, pertanto, annullare l’ordinanza emessa dal Tribunale (Settima Sezione) il 28 settembre 2018 nella causa Lux-Rehab Non-Profit/Commissione, T-710/17, notificata alla ricorrente il 2 ottobre 2018;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché quest’ultimo statuisca in merito alla seconda e alla quarta eccezione di irricevibilità;

condannare la convenuta in primo grado alle spese dei procedimenti di primo grado e di impugnazione, a meno che la Corte non rinvii la causa dinanzi al Tribunale, nel qual caso la stessa chiede a quest’ultimo di non pronunciarsi sulle spese dei procedimenti di primo grado e di impugnazione in tale fase ma di statuire al riguardo quando emetterà la sentenza definitiva.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo

La ricorrente sostiene che il fatto che il suo ricorso fosse diretto all’annullamento di una decisione di non sollevare obiezioni, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3 del regolamento n. 659/1999 1 , fonda la sua deduzione relativa alla tutela dei suoi diritti procedurali e, di conseguenza, occorre considerarla parte interessata; e che il suo ricorso contiene implicitamente, facendovi riferimento, l’argomento relativo alla tutela giurisdizionale.

Secondo motivo

Considerato che il Tribunale ha interpretato gli allegati del ricorso e che si è altresì pronunciato nel merito fondandosi su tale interpretazione, lo stesso non può dichiarare a giusto titolo di non essere tenuto a ricercare e identificare i motivi invocati dalla parte ricorrente negli allegati.

Il Tribunale, nell’esigere che la ricorrente indichi gli effetti «specifici e tangibili» determinati dalla distorsione della concorrenza nella sua situazione e dimostri in questo modo di essere direttamente interessata dall’atto giuridico impugnato, sconfina in una valutazione dei fatti. Così facendo, snatura il requisito dell’incidenza diretta.

Terzo motivo

Nei limiti in cui la ricorrente deduce nel procedimento che le decisioni impugnate non possono essere soggette a contestazione per il fatto di non essere definitive, essendo la disamina ancora in corso, tale questione deve essere definita dal giudice prima di statuire riguardo alle altre questioni in materia di ricevibilità.

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1 Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1).