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Ricorso proposto il 3 agosto 2007 - Economidis / Commissione

(Causa F-80/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ioannis Economidis (Woluwé-St-Etienne, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, J-N. Louis, A. Coolen e E. Marchal)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione recante riorganizzazione della direzione generale RTD (Ricerca) nella parte in cui essa provvede alla copertura in particolare di posti di capo unità per le unità F.1 "Aspetti orizzontali e coordinamento" e F.5 "Biotecnologie della salute";

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nell'ottobre 2006, la Commissione, nell'ambito della riorganizzazione della DG RTD, ha nominato i sigg. H e X ai posti di capo delle unità F.1 e F.5. Con sentenza 14 dicembre 2006, causa F-122/051, Economidis/Commissione, il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione 23 dicembre 2004 con la quale la Commissione aveva nominato il sig. H. al posto di capo dell'unità "Biotecnologia e genomica applicata", vale a dire una delle unità della stessa DG prima della riorganizzazione.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente invoca, innanzi tutto, una violazione dell'art. 233 CE, nella parte in cui la Commissione sostiene che, a causa della riorganizzazione della detta DG, non è possibile dare esecuzione alla sentenza 14 dicembre 2006. Secondo il ricorrente, visto che la decisione 23 dicembre 2004 è stata annullata, il sig. H non poteva essere riassegnato ad un posto di capo unità nell'ambito della riorganizzazione della DG interessata.

Il ricorrente sostiene inoltre che delle due, l'una: o l'unità "Biotecnologia e genomica applicata" continua ad esistere, ma sotto un'altra denominazione e con compiti ridefiniti, oppure essa è stata definitivamente soppressa. Nella prima ipotesi, l'amministrazione dovrebbe dare esecuzione alla sentenza 14 dicembre 2006; nella seconda ipotesi, l'amministrazione avrebbe dovuto avviare una procedura di copertura dei posti di capo delle unità interessate dalla riorganizzazione e permettere così al ricorrente di presentare la propria candidatura. Non avendo fatto ricorso a tale procedura, la convenuta avrebbe violato gli artt. 4, 7, 27 e 29 dello Statuto del personale delle Comunità europee e il principio di vocazione alla carriera.

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1 - GU C 331 del 30 dicembre 2006, pag. 47.