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Impugnazione proposta il 17 agosto 2018 da HX avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 19 giugno 2018, causa T-408/16, HX / Consiglio

(Causa C-540/18 PP)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: HX (rappresentante: S. Коев, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

accogliere il presente ricorso in quanto ricevibile e fondato nella sua interezza e accogliere, in quanto giustificati, tutti i motivi dedotti a suo fondamento giuridico;

dichiarare che l’atto impugnato dinanzi al Tribunale può essere annullato nella sua interezza;

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Quinta Sezione) del 19 giugno 2018 nella causa T-408/16, HX/Consiglio;

annullare parzialmente la decisione (PESC) 2016/850 che modifica la decisione 2013/255, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/840, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 (GU 2014, L 141, pag. 30), la decisione (PESC) 2017/917, che modifica la decisione 2013/255 (GU 2017, L 139, pag. 62) e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/907, che attua il regolamento n. 36/2012 (GU 2017, L 139, pag. 15). nei limiti in cui si riferisce a HX,

condannare il Consiglio dell’Unione europea al pagamento di tutte le spese processuali sostenute dal ricorrente, e dei costi, degli onorari e delle altre spese connessi alla sua difesa.

Motivi e principali argomenti

1.    Errore nell’applicazione del diritto da parte del Tribunale, consistente nella violazione del diritto dell’Unione, nel dichiarare che il Consiglio ha utilizzato correttamente la presunzione dell’imprenditore di spicco operante in Siria, mentre tale presunzione è priva di fondamento giuridico e sproporzionata rispetto allo scopo perseguito dalla legge.

2.    Errore nell’applicazione del diritto, consistente nella violazione delle norme relative alla produzione della prova, a causa della mancanza di prove per l’utilizzo della presunzione e per escludere l’applicazione degli articoli 27, paragrafo 3, e 28, paragrafo 3, della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836.

3.    Errore nell’applicazione del diritto, consistente nella violazione di norme processuali lesiva degli interessi del ricorrente, a causa della non ammissione di nuove prove, presentate conformemente all’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

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