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Impugnazione proposta il 18 luglio 2019 dall’International Tax Stamp Association avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 16 maggio 2019, causa T-396/18, ITSA / Commissione

(Causa C-553/19 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: International Tax Stamp Association (rappresentante: F. Scanvic, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 16 maggio 2019 nella causa T-396/18, ITSA/Commissione e riconoscere la capacità e l’interesse ad agire della ricorrente;

annullare il regolamento delegato (UE) 2018/573 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativo agli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati conclusi nell'ambito di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco 1 , il regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione, del 15 dicembre 2017, sulle norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco 2 , nonché la decisione di esecuzione (UE) 2018/576 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativa alle norme tecniche concernenti gli elementi di sicurezza applicati ai prodotti del tabacco 3 .

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene, in sostanza, che il Tribunale non avrebbe riconosciuto il suo interesse ad agire contro il regolamento delegato 2018/573, il regolamento di esecuzione 2018/574 e la decisione di esecuzione 2018/576. Erroneamente quindi il Tribunale avrebbe dichiarato irricevibile il ricorso della ricorrente volto all'annullamento di questi tre atti della Commissione.

Secondo la ricorrente, i due regolamenti contestati riguardano direttamente la ricorrente stessa e i suoi membri. Gli altri criteri di cui all'articolo 263 TFUE sarebbero ugualmente soddisfatti. Inoltre, anche se la parte essenziale della decisione impugnata richiede atti di esecuzione da parte degli Stati membri, ciò non avverrebbe per l'articolo 3, paragrafo 2, di tale decisione, che limiterebbe il ricorso a un terzo indipendente solo per uno dei cinque elementi di sicurezza da apporre sui prodotti del tabacco. Quest'ultima disposizione sarebbe di per sé autonoma.

Quanto al merito, la ricorrente sostiene che gli atti impugnati violano l'articolo 8 del Protocollo sull’eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco 4 . Questa disposizione vieterebbe che le operazioni di tracciamento del tabacco siano affidate all'industria del tabacco, mentre i tre atti contestati della Commissione procedono esattamente in questo senso. La ricorrente aggiunge che il suddetto protocollo, sebbene non sia ancora entrato in vigore, è stato firmato e concluso dall'Unione, di modo che esso vieta all'Unione di adottare atti contrari a tale protocollo.

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1 GU 2018, L 96, pag. 1.

2 GU 2018, L 96, pag. 7.

3 GU 2018, L 96, pag. 57.

4     Primo Protocollo della convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, adottata a Seul il 12 novembre 2012.

5     Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 127, pag. 1).