Language of document : ECLI:EU:C:2017:992

Cause riunite C397/16 e C435/16

Acacia Srl
contro
Pneusgarda Srl
e
Audi AG

e

Acacia Srl
e
Rolando D’Amato
contro
Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte d’appello di Milano e dal Bundesgerichtshof)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Disegni e modelli comunitari – Articolo 110, paragrafo 1 – Assenza di protezione – Clausola cosiddetta “di riparazione” – Nozione di “componente di un prodotto complesso” – Riparazione del prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario – Misure che devono essere adottate dall’utilizzatore per avvalersi della clausola cosiddetta “di riparazione” – Cerchione replica per autovettura identico al modello di cerchione originario»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 dicembre 2017

1.        Procedimento giurisdizionale – Fase orale del procedimento – Riapertura – Obbligo di riaprire la fase orale del procedimento per consentire alle parti di depositare osservazioni su punti di diritto sollevati nelle conclusioni dell’avvocato generale – Insussistenza

(Art. 252, comma 2, TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 83)

2.        Disegni e modelli comunitari – Disposizioni finali – Assenza di protezione come disegno o modello nei confronti di una componente di un prodotto complesso che viene utilizzata allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario – Applicazione della clausola cosiddetta «di riparazione» – Presupposti

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 3, a), 19, § 1, e 110, § 1]

3.        Disegni e modelli comunitari – Disposizioni finali – Assenza di protezione come disegno o modello nei confronti di una componente di un prodotto complesso che viene utilizzata allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario – Applicazione della clausola cosiddetta «di riparazione» – Misure che devono essere adottate dal fabbricante o dal venditore di una componente di un prodotto complesso per avvalersi della clausola suddetta – Obbligo di diligenza quanto al rispetto delle condizioni di utilizzazione da parte degli utilizzatori situati a valle

(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 110, § 1)

4.        Disegni e modelli comunitari – Disposizioni finali – Assenza di protezione come disegno o modello nei confronti di una componente di un prodotto complesso che viene utilizzata allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario – Applicazione della clausola cosiddetta «di riparazione» – Presupposti – Aspetto del prodotto complesso da cui dipende il disegno o modello protetto – Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 19, § 1, e 110, § 1)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 26, 27)

2.      Ai sensi dell’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, una protezione in quanto disegno o modello comunitario non sussiste «nei confronti di un disegno o modello che costituisca una componente di un prodotto complesso che è utilizzata ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario».

Risulta dunque dal tenore letterale di tale disposizione che l’applicazione della clausola cosiddetta «di riparazione» è subordinata a varie condizioni che riguardano, anzitutto, l’esistenza di un disegno o modello comunitario, poi, la presenza di una «componente di un prodotto complesso», e infine, la necessità di una «utilizza[zione] ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario».

In primo luogo, occorre rilevare che l’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 esclude, in caso di soddisfacimento delle condizioni previste da tale disposizione, qualsiasi protezione nei confronti di un «disegno o modello comunitario». Ne consegue, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 90 e 91 delle sue conclusioni, che il suddetto articolo 110, paragrafo 1, può trovare applicazione soltanto alle componenti costituenti l’oggetto di una protezione a titolo di disegno o modello comunitario e che, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento, soddisfano le condizioni necessarie per la protezione previste da questo stesso regolamento, e in particolare dall’articolo 4 di quest’ultimo.

In secondo luogo, l’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 si applica unicamente alle «componenti di un prodotto complesso». Ciò premesso, occorre considerare che, con l’espressione «componenti di un prodotto complesso», l’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 designa le molteplici componenti destinate ad essere assemblate per formare un oggetto industriale o artigianale complesso, che possono essere sostituite consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio di tale oggetto, in assenza delle quali il prodotto complesso non potrebbe essere oggetto di una normale utilizzazione.

In terzo luogo, l’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 esige, ai fini dell’applicazione della clausola cosiddetta «di riparazione», che la componente del prodotto complesso sia «utilizzat[a] ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso». A questo proposito, in primis, risulta dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 che l’«utilizzazione» della componente, ai sensi di tale disposizione, ricomprende la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione o l’impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti. Come risulta dal tenore letterale di tale articolo, questa nozione è intesa in senso ampio, e include qualsiasi utilizzazione di una componente a scopo di riparazione. In secundis, l’utilizzazione della componente deve avere come scopo di «consentire la riparazione» del prodotto complesso. Dunque, la possibilità di avvalersi della clausola cosiddetta «di riparazione» esige che l’utilizzazione della componente sia necessaria al fine di riparare il prodotto complesso divenuto difettoso, segnatamente a seguito della mancanza della componente di origine o di un danno causato a quest’ultima. È dunque esclusa dalla clausola cosiddetta «di riparazione» qualsiasi utilizzazione di una componente per motivi di abbellimento o di semplice convenienza, come, segnatamente, la sostituzione di una componente per motivi estetici o di personalizzazione del prodotto complesso.

In quarto luogo, l’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 esige, ai fini dell’applicazione della clausola cosiddetta «di riparazione», che la riparazione del prodotto complesso sia effettuata «al fine di ripristinarne l’aspetto originario». Alla luce dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002, occorre considerare che l’aspetto di un prodotto o di una parte di prodotto gli viene conferito, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.

Occorre poi che la riparazione sia effettuata al fine di ripristinare l’aspetto «originario» del prodotto complesso. Ne consegue che, per poter applicare la clausola cosiddetta «di riparazione», la componente deve essere utilizzata al fine di ripristinare l’aspetto che il prodotto complesso aveva al momento della sua immissione sul mercato. Occorre concludere che la clausola cosiddetta «di riparazione» si applica unicamente alle componenti di un prodotto complesso che siano identiche, dal punto di vista visivo, alle componenti d’origine. È pertanto esclusa qualsiasi utilizzazione di una componente che non abbia come scopo di ripristinare l’aspetto che il prodotto complesso aveva al momento della sua immissione sul mercato. Tale situazione si verifica segnatamente quando la componente di ricambio non corrisponda, dal punto di vista del suo colore o delle sue dimensioni, alla componente originaria, ovvero quando l’aspetto del prodotto complesso sia stato modificato dopo la sua immissione sul mercato.

(v. punti 58‑60, 63, 65, 67‑72, 74, 75, 77)

3.      L’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che, per potersi avvalere della clausola cosiddetta «di riparazione» prevista da tale disposizione, il fabbricante o il venditore di una componente di un prodotto complesso soggiacciono ad un obbligo di diligenza per quanto riguarda il rispetto, da parte degli utilizzatori situati a valle, delle condizioni imposte dalla norma sopra citata. In particolare, incombe loro, anzitutto, informare l’utilizzatore a valle, mediante un’indicazione chiara e visibile, sul prodotto, sul suo imballaggio, nei cataloghi od anche nei documenti di vendita, da un lato, del fatto che la componente in questione incorpora un disegno o modello di cui essi non sono titolari e, dall’altro, del fatto che tale componente è destinata esclusivamente ad essere utilizzata allo scopo di consentire la riparazione del prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario. Poi, incombe loro di provvedere, tramite mezzi appropriati, in particolare contrattuali, affinché gli utilizzatori a valle non destinino le componenti in questione ad una utilizzazione che sia incompatibile con le condizioni imposte dall’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Infine, il fabbricante o il venditore suddetti devono astenersi dal vendere una siffatta componente qualora sappiano ovvero, alla luce dell’insieme delle circostanze pertinenti, abbiano ragionevoli motivi di sapere che tale componente non verrà utilizzata secondo le condizioni imposte dall’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

(v. punti 86‑88, dispositivo 3)

4.      L’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, deve essere interpretato nel senso che la clausola cosiddetta «di riparazione» in esso contenuta non subordina l’esclusione della protezione in quanto disegno o modello comunitario, nei confronti di un disegno o modello costituente una componente di un prodotto complesso che viene utilizzata allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario, alla condizione che dall’aspetto del prodotto complesso dipenda il disegno o modello protetto.

(v. dispositivo 1)