Language of document : ECLI:EU:F:2010:163

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

14 dicembre 2010


Causa F‑25/07


Thomas Bleser

contro

Corte di giustizia dell’Unione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Nomina — Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove norme meno favorevoli — Artt. 2 e 13 dell’allegato XIII dello Statuto — Principio di trasparenza — Principio di corrispondenza tra il grado e il posto — Divieto di discriminazioni in base all’età — Dovere di sollecitudine — Principio di buona amministrazione — Principi di certezza del diritto e di irretroattività — Divieto di reformatio in peius — Principio della tutela del legittimo affidamento — Principio di buona fede — Principio patere legem quam ipse fecisti»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Bleser, vincitore di un concorso pubblicato anteriormente al 1° maggio 2004, chiede, in primo luogo, l’annullamento della decisione con cui viene nominato funzionario della Corte di giustizia, nella parte in cui tale decisione lo inquadra in un grado inferiore a quello annunciato nel bando di concorso, in secondo luogo, l’annullamento dell’art. 32 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nonché degli artt. 2 e 13 dell’allegato XIII di quest’ultimo, in terzo luogo, la ricostruzione della sua carriera e, in quarto luogo, il risarcimento dei danni.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari — Ricorso — Reclamo amministrativo previo — Termini — Dies a quo

(Statuto dei funzionari, artt. 25, 26 e 90, n. 2)

2.      Funzionari — Ricorso — Reclamo amministrativo previo — Concordanza tra reclamo e ricorso — Identità di petitum e di causa petendi

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Funzionari — Assunzione — Nomina nel grado — Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 — Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, art. 2, n. 1)

4.      Funzionari — Assunzione — Nomina nel grado — Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 — Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, art. 31; allegato XIII, artt. 2, n. 1, e 13, n. 1)

5.      Funzionari — Assunzione — Nomina nel grado — Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 — Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, artt. 12, n. 3, e 13, n. 1)

6.      Funzionari — Principi — Dovere di sollecitudine dell’amministrazione — Principio di buona amministrazione — Limiti

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, art. 13, n. 1)

7.      Funzionari — Ricorso — Termini — Dies a quo

(Statuto dei funzionari, art. 91, n. 3)

8.      Funzionari — Assunzione — Nomina nel grado — Introduzione di una nuova struttura delle carriere ad opera del regolamento n. 723/2004 — Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, art. 13, n. 1; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

9.      Diritto dell’Unione — Principi generali — Principio del divieto di reformatio in peius — Portata

1.      L’art. 90, n. 2, primo comma, dello Statuto dispone che il reclamo dev’essere presentato entro tre mesi dal «giorno della notifica della decisione al destinatario e comunque non oltre il giorno in cui l’interessato ne prende conoscenza, se si tratta di misura di carattere individuale». Orbene, una lettera che informa l’interessato che l’autorità competente lo nominerà funzionario in prova a partire da una determinata data e lo invita a far sapere se accetta tale nomina costituisce, anche se la sua nomina è già annunciata, solo un’offerta di lavoro e non può far decorrere il termine di reclamo.

Per giunta, anche se l’art. 90, n. 2, dello Statuto prevede che il termine di reclamo può decorrere dal giorno in cui l’interessato prende conoscenza dell’atto che gli arreca pregiudizio, tale disposizione, di natura procedurale e destinata a riguardare un gran numero di situazioni, dev’essere interpretata alla luce delle norme fondamentali dello Statuto che disciplinano l’informazione dei funzionari sugli elementi essenziali del loro rapporto lavorativo, in particolare per quanto riguarda la forma che tale informazione deve assumere.

Orbene, risulta dall’economia delle norme dello Statuto, in particolare dagli artt. 25 e 26 di quest’ultimo, che la decisione di inquadramento, come del resto la decisione di nomina, deve essere debitamente notificata all’interessato e che l’amministrazione non può limitarsi a informarne quest’ultimo per mezzo di un documento che, così come un’offerta di lavoro, si limiti solo a trarre le conseguenze di tali decisioni, né astenersi dall’assicurarsi che tale tipo di decisione pervenga effettivamente al suo destinatario.

Infatti, imporre al funzionario interessato l’obbligo di presentare un reclamo entro e non oltre tre mesi dalla ricezione di un’offerta di lavoro, senza permettergli di attendere la notifica del suo atto di nomina, equivarrebbe a vanificare l’art. 25, secondo comma, e l’art. 26, secondo e terzo comma, dello Statuto per quanto riguarda la nomina e l’inquadramento nel grado che costituiscono la base della carriera dell’interessato, mentre la finalità di tali articoli è appunto quella di permettere ai funzionari di prendere effettivamente conoscenza delle decisioni relative, in particolare, alla loro situazione amministrativa e di far valere i loro diritti garantiti dallo Statuto.

(v. punti 30-35)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 28 giugno 2006, causa F‑101/05, Grünheid/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑1‑55 e II‑A‑1‑199, punti 49, 52 e 56)

2.      La regola della concordanza tra il reclamo amministrativo previo e il ricorso implica che le conclusioni presentate al Tribunale della funzione pubblica debbano avere lo stesso oggetto ed essere basate sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo.

Dato che l’autore del reclamo si limita a contestarvi il suo inquadramento nel grado e non vi contesta la sua attribuzione di scatto, egli non può legittimamente contestare, dinanzi al detto giudice, la sua attribuzione di scatto.

(v. punti 42-44)



Riferimento:

Tribunale di primo grado: 16 settembre 1998, causa T‑193/96, Rasmussen/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑495 e II‑1495, punto 47), e 7 giugno 2005, causa T‑375/02, Cavallaro/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑151 e II‑673, punto 97)

Tribunale della funzione pubblica: 11 settembre 2008, causa F‑51/07, Bui Van/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑289 e II‑A‑1‑1533, punto 24), e 1° luglio 2010, causa F‑45/07, Mandt/Parlamento, punti 110 e 119

3.      L’art. 2, n. 1, dell’allegato XIII dello Statuto ha unicamente lo scopo di convertire, durante il periodo transitorio che va dal 1° maggio 2004 al 30 aprile 2006, i gradi attribuiti a coloro che avevano già la qualità di funzionario il 30 aprile 2004 nella prospettiva di render loro applicabile la nuova struttura di carriera destinata ad entrare pienamente in vigore il 1° maggio 2006. A tale disposizione non può, pertanto, essere riconosciuta una portata che vada oltre la fissazione di un rapporto intermedio tra il precedente e il nuovo inquadramento nel grado dei funzionari già assunti il 1° maggio 2004.

(v. punto 57)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 11 luglio 2007, causa T‑58/05, Centeno Mediavilla e a./Commissione (Racc. pag. II‑2523, punti 112‑115)

4.      L’art. 31 dello Statuto nonché l’art. 2, n. 1, e l’art. 13, n. 1, dell’allegato XIII dello Statuto hanno uno stesso valore regolamentare, di modo che i primi non possono prevalere sull’ultimo.

Al contrario, in quanto disposizione transitoria di carattere speciale, l’art. 13, n. 1, dell’allegato XIII dello Statuto può introdurre una deroga alla norma di carattere generale prevista dall’art. 31 dello Statuto applicabile ad una determinata categoria di funzionari.

D’altro canto, l’art. 2, n. 1, dell’allegato XIII dello Statuto riguarda soltanto coloro che avevano già la qualità di funzionario il 30 aprile 2004, mentre l’art. 13, n. 1, dell’allegato XIII dello Statuto si applica solo ai funzionari assunti dopo il 1° maggio 2006. Tali due disposizioni hanno pertanto ciascuna un ambito di applicazione ratione personae diverso.

Ne consegue che non vi è alcuna contraddizione né, pertanto, alcuna mancanza di coerenza tra l’art. 31 dello Statuto e l’art. 2, n. 1, dell’allegato XIII dello Statuto, da una parte, e l’art. 13, n. 1, dello stesso allegato, dall’altra.

(v. punti 65-68)




Riferimento:

Corte: 22 dicembre 2008, causa C‑443/07 P, Centeno Mediavilla e a./Commissione (Racc.pag. I‑10945, punto 101)

5.      Il legislatore, adottando l’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, da cui risulta una disparità di trattamento tra i funzionari vincitori di un medesimo concorso, assunti rispettivamente prima e dopo la riforma, non ha violato il principio generale di parità di trattamento, atteso che il trattamento differenziato riguarda funzionari che non rientrano in una sola e medesima categoria.

Poiché l’art. 13, n. 1, dell’allegato XIII dello Statuto ha una portata analoga a quella dell’art. 12, n. 3, dello stesso allegato, un funzionario assunto dopo il 1° maggio 2006 fa valere invano la violazione del principio di uguaglianza in quanto sarebbe stato trattato in maniera diversa dai vincitori del suo stesso concorso, assunti prima dell’entrata in vigore della riforma statutaria.

Peraltro, salvo impedire qualunque evoluzione legislativa, il principio di uguaglianza non può ostacolare la libertà del legislatore di apportare in qualunque momento alle disposizioni statutarie le modifiche che ritenga conformi all’interesse del servizio, anche qualora tali disposizioni si rivelino meno favorevoli per i funzionari delle precedenti.

Pertanto, il legislatore, nell’ambito della riforma dello Statuto, ha potuto, da una parte, disporre che i vincitori dei concorsi per i quali un’assunzione nel grado A 7 o A 6 era stata prevista prima del 1° maggio 2004 sarebbero stati ormai assunti nel grado AD 6 e, dall’altra, ridurre in tale occasione le retribuzioni relative a tali gradi.

Procedendo in tal modo, il legislatore non ha violato il principio di uguaglianza e, in particolare, il divieto di qualsiasi discriminazione in base all’età, dato che la tabella di corrispondenza dei gradi figurante all’art. 13, n. 1, dell’allegato XIII dello Statuto e la tabella degli stipendi mensili di base sono manifestamente estranee a qualsiasi presa in considerazione, diretta o indiretta, dall’età degli interessati.

L’art. 13, n. 1, dell’allegato XIII dello Statuto non basa l’inquadramento nel grado dei funzionari sul tipo di esperienza professionale acquisita da questi ultimi, ma sulle esigenze obiettive dei posti da coprire, tenuto conto della nuova struttura dei gradi. Non si può pertanto sostenere che l’art. 13, n. 1, dell’allegato XIII dello Statuto discrimini i funzionari che hanno maturato una parte della loro esperienza professionale nel settore privato.

(v. punti 83-85, 95, 96, 99 e 100)

Riferimento:

Corte: Centeno Mediavilla e a./Commissione, cit., punti 79 e 83

Tribunale di primo grado: 30 settembre 1998, causa T‑121/97, Ryan/Corte dei conti (Racc. pag. II‑3885, punti 98 e 104); 29 novembre 2006, causa T‑135/05, Campoli/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑297 e II‑A‑2‑1527, punto 105), e Centeno Mediavilla e a./Commissione, cit., punti 86, 89 e113

Tribunale della funzione pubblica: 19 giugno 2007, causa F‑54/06, Davis e a./Consiglio (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑165 e II‑A‑1‑911, punto 81)

6.      Il principio di buona amministrazione non ha forza vincolante di intensità superiore a quella di un regolamento. Analogamente, ciò vale per il dovere di sollecitudine dell’amministrazione nei confronti dei suoi dipendenti, dovere che rispecchia l’equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci creati dallo Statuto nei rapporti tra la pubblica amministrazione e i dipendenti del servizio pubblico e che, pertanto, deve sempre trovare il suo limite nel rispetto delle norme in vigore.

Il principio di buona amministrazione e il dovere di sollecitudine non possono dunque fondare un’eccezione di illegittimità nei confronti dell’art. 13, n. 1, dell’allegato XIII dello Statuto.

(v. punti 119 e 120)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 27 marzo 1990, causa T‑123/89, Chomel/Commissione (Racc. pag. II‑131, punto 32); 22 giugno 1994, cause riunite T‑97/92 e T‑111/92 Rijnoudt e Hocken/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑159 e II‑511, punto 104), e Campoli/Commissione, cit., punto 149

Tribunale della funzione pubblica: 23 gennaio 2007, causa F‑43/05, Chassagne/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑27 e II‑A‑1‑139, punto 111)

7.      Se il destinatario di una decisione di rigetto di un reclamo non può prenderne utilmente conoscenza a causa della lingua in cui è redatta, sta a lui chiedere all’istituzione, con tutta la necessaria diligenza, di fornirgli una traduzione nella lingua del reclamo ovvero nella sua lingua materna. In questo caso, l’utilizzazione di una lingua diversa implica che il termine di ricorso inizia a decorrere solo dalla data in cui la traduzione è notificata all’interessato.

(v. punto 124)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 7 febbraio 2001, causa T‑118/99, Bonaiti Brighina/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑25 e II‑97, punti 18 e 19)

Tribunale della funzione pubblica: 3 marzo 2009, causa F‑63/07, Patsarika/Cedefop (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑39 e II‑A‑1‑159, punto 31)

8.      L’art. 13, n. 1, dell’allegato XIII dello Statuto è derivato dal regolamento n. 723/2004, che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, entrato in vigore il 1° maggio 2004, ossia in data posteriore a quella della sua pubblicazione, avvenuta il 27 aprile precedente. Esso non può dunque essere considerato retroattivo. Inoltre, in quanto definisce nuovi criteri di inquadramento nel grado applicabili all’atto dell’assunzione dei vincitori di concorsi pubblicati anteriormente al 1° maggio 2004, iscritti su elenchi degli idonei anteriormente al 1° maggio 2006 e assunti dopo tale data, l’art. 13, n. 1, dell’allegato XIII dello Statuto è conforme al principio secondo cui, in caso di modifica di disposizioni di applicazione generale e, in particolare, di disposizioni statutarie, la norma nuova si applica immediatamente agli effetti futuri delle situazioni giuridiche sorte, pur senza essere interamente costituite, in vigenza della norma precedente.

Infatti, un diritto è considerato quesito solo qualora il fatto generatore del medesimo si sia realizzato prima della modifica legislativa. Per quanto riguarda l’inquadramento nel grado di un vincitore di concorso generale, occorre ricordare che tale inquadramento non può essere considerato acquisito finché l’interessato non abbia formato oggetto di una decisione di nomina in buona e debita forma.

(v. punti 126-128)

Riferimento:

Corte: Centeno Mediavilla e a./Commissione, cit., punti 61‑64

Tribunale di primo grado: Centeno Mediavilla e a./Commissione, cit., punti 51 e 53

9.      Anche supponendo che il principio del divieto di reformatio in peius possa essere fatto valere in un contenzioso non penale, tale divieto non può, in ogni caso, essere opposto né al legislatore, quando modifica le norme statutarie, né all’amministrazione, quando fissa l’inquadramento nel grado dei funzionari. Infatti, tale divieto è strettamente connesso al principio dispositivo, il quale implica la libera disponibilità, per le parti, dell’oggetto del loro ricorso, mentre l’inquadramento nel grado non è determinato in occasione dell’esperimento di un rimedio giuridico.

(v. punto 132)