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Impugnazione proposta il 24 settembre 2018 da Eleni Pavlikka Bourdouvali e a. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 13 luglio 2018, causa T-786/14, Eleni Pavlikka Bourdouvali e a. / Consiglio dell'Unione europea e a.

(Causa C-604/18 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Eleni Pavlikka Bourdouvali e a. (rappresentante: P. Tridimas, Barrister, K. Chrysostomides, Δικηγόρος)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Banca Centrale Europea, Eurogruppo, rappresentato dal Consiglio dell’Unione europea, Unione Europea, rappresentata dalla Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la decisione del Tribunale;

accogliere le conclusioni presentate dai ricorrenti nel procedimento dinanzi al Tribunale;

condannare i convenuti alle spese della presente impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto in quanto:

ha dichiarato che l’Eurogruppo non aveva richiesto che Cipro adottasse le misure che li hanno pregiudicati o che tali misure non fossero state richieste con un’azione ascrivibile all’Unione europea;

ha considerato che il comunicato stampa della Banca Centrale Europea, del 21 marzo 2013, non li avesse pregiudicati;

ha ritenuto che i convenuti, con determinate altre azioni, non avessero richiesto a Cipro di continuare ad attuare misure dannose e/o non avessero richiesto l’adozione delle misure dannose introdotte con gli emendamenti apportati, il 30 luglio 2013, ai decreti pregiudizievoli;

ha considerato che non tutte le misure dannose sono state richieste dalla decisione del Consiglio 2013/236 1 ;

ha dichiarato che non sussisteva una grave violazione del diritto di proprietà, come tutelato dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 1 del protocollo 1 della Convenzione europea per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali; il principio di tutela del legittimo affidamento; e il principio di non discriminazione. I ricorrenti sostengono che le misure dannose non soddisfano il principio della previsione per legge delle restrizioni al diritto di proprietà e che esse non soddisfano, inoltre, il principio di proporzionalità. Essi ritengono che il comportamento dei convenuti abbia ingenerato il legittimo affidamento che non sarebbero state adottate misure di bail-in, tali da imporre una riduzione dei loro attivi. Essi sostengono di aver subito una discriminazione, come correntisti, azionisti e detentori di obbligazioni della Bank of Cyprus e della Laïki, tra l’altro, rispetto ai correntisti, azionisti e detentori di obbligazioni rispettivamente delle banche di altri Stati membri della zona euro che hanno beneficiato di un’assistenza finanziaria analoga a quella concessa a Cipro.

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1     Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2013, destinata a Cipro, relativa a misure specifiche per ripristinare la stabilità finanziaria e la crescita sostenibile (GU 2013, L 141, pag. 32).