Language of document : ECLI:EU:F:2011:173

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)


29 settembre 2011


Causa F‑114/10


Carlos Bowles, Emmanuel Larue

e

Sarah Whitehead

contro

Banca centrale europea (BCE)

«Funzione pubblica – Personale della BCE – Adeguamento generale degli stipendi – Metodo di calcolo – Dati provvisori – Crisi economica e finanziaria – Circostanze particolari – Atto lesivo – Foglio paga – Atto provvisorio»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 36.2 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al Trattato sull’Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con il quale il sig. Bowles, il sig. Larue e la sig.ra Whitehead chiedono l’annullamento dei fogli paga del mese di gennaio 2010 e dei mesi successivi in quanto da essi risulta un adeguamento generale degli stipendi per il 2010 del 2%, nonché la condanna della BCE a versare loro, a titolo di risarcimento danni, un importo corrispondente all’aumento dello 0,1% del loro stipendio e di tutti gli altri diritti pecuniari derivati dal mese di gennaio 2010, maggiorato degli interessi di mora, oltre a un importo corrispondente alla perdita di potere d’acquisto, fissato ex aequo et bono e a titolo provvisorio nella somma di EUR 5 000 ciascuno, e una somma di EUR 5 000 ciascuno, a titolo di danno morale, valutato ex aequo et bono.

Decisione:      Le decisioni della BCE di aumentare del 2% le retribuzioni dei ricorrenti a decorrere dal 1° gennaio 2010, risultanti dai loro fogli paga del mese di gennaio 2010 e dei mesi successivi, sono annullate. Per il resto, il ricorso è respinto. La BCE sopporterà tutte le spese.


Massime


1.      Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Ricorso – Atto lesivo – Nozione

(Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, art. 36; condizioni d’impiego del personale della Banca centrale europea, art. 13)

2.      Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Retribuzione – Metodo di calcolo per l’adeguamento generale delle retribuzioni – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti

3.      Funzionari – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto illegittimo impugnato – Risarcimento adeguato del danno morale

1.      Anche se i fogli paga, in quanto tali, non hanno le caratteristiche di un atto che arreca pregiudizio, essi traducono però, in termini pecuniari, la portata di decisioni giuridiche individuali prese dall’amministrazione al fine di applicare atti a carattere generale adottati in materia di retribuzione.

Un atto provvisorio in materia di retribuzione adottato dal consiglio direttivo della Banca centrale europea può arrecare pregiudizio se la sua adozione è diretta a produrre effetti giuridici tali da pregiudicare gli interessi delle persone interessate modificando in maniera sensibile la loro situazione giuridica nel periodo durante il quale esso è applicabile.

(v. punti 42 e 50)


Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 24 giugno 2008, causa F‑116/05, Cerafogli e Poloni/BCE, punto 51; 28 ottobre 2010, causa F‑96/08, Cerafogli/BCE, punti 33 e 34 , e giurisprudenza ivi citata

2.      La nota dell’11 giugno 2008, dal titolo «Metodologia applicata dalla Banca centrale europea per l’adeguamento generale degli stipendi per il periodo gennaio 2009 ‑ dicembre 2011», non prevede la possibilità per la Banca centrale europea, al di fuori del caso in cui il risultato finale dell’applicazione del metodo da essa descritto non sia conforme alla sua politica di moderazione salariale, di escludere dati provvisori come quelli forniti da Eurostat e resi disponibili dalla Commissione al 31 ottobre 2009 in ordine all’andamento salariale in seno al gruppo di riferimento «istituzioni e organi dell’Unione europea». Al contrario, una delle note in calce, contenuta nella nota dell’11 giugno 2008, dispone que, poiché i dati riguardanti le istituzioni dell’Unione europea sono approvati dal Consiglio ogni anno alla fine del mese di dicembre, tali dati provvisori sono accettati. Di conseguenza, la Banca centrale europea doveva tener conto della percentuale del 3,6% che era l’ultima resa disponibile dalla Commissione al 31 ottobre 2009, e ciò quand’anche la percentuale di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione adottata alla fine dal Consiglio sia diversa.

Al fine di non privare di ogni effetto utile la procedura specifica che consente al consiglio direttivo di scostarsi dai risultati del metodo di calcolo dell’adeguamento generale degli stipendi, quando quest’ultimo è in contrasto con l’orientamento politico della Banca centrale europea in materia di moderazione salariale e in assenza di ogni altra disposizione particolare o derogatoria, non può dedursi dalla nota dell’11 giugno 2008 che la sua finalità e il suo spirito autorizzassero la Banca centrale europea a scostarsi, in caso di crisi economica grave, dai termini chiari e inequivocabili della nota in calce.

(v. punti 67 e 70)


3.      L’annullamento di un atto illegittimo può costituire di per sé il risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente di qualsiasi danno morale che detto atto possa aver cagionato, a meno che la parte ricorrente non dimostri di aver subito un danno morale non connesso all’illegittimità che ha fondato l’annullamento e di cui con quest’ultimo non possa essere ottenuta integrale riparazione.

(v. punto 81)


Riferimento:

Corte: 7 febbraio 1990, causa C‑343/87, Culin/Commissione, punti 27‑29

Tribunale dell’Unione europea: 9 dicembre 2010, causa T‑526/08 P, Commissione/Strack, punto 58