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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel (Belgio) il 30 agosto 2019 – Facebook Ireland Limited, Facebook INC, Facebook Belgium BVBA / Gegevensbeschermingsautoriteit

(Causa C-645/19)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

Parti

Ricorrenti: Facebook Ireland Limited, Facebook INC, Facebook Belgium BVBA

Resistente: Gegevensbeschermingsautoriteit

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli [55, paragrafo 1], da 56 a 58 e da 60 a 66 del regolamento 2016/679 1 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in combinato disposto con gli articoli 7, 8 e 47, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che un’autorità di controllo, che, in forza della normativa nazionale adottata in esecuzione dell’articolo [58, paragrafo 5], di detto regolamento, abbia il potere di agire in sede giudiziale dinanzi a un giudice del suo Stato membro, non può esercitare tale potere con riguardo a un trattamento transfrontaliero se essa non è l’autorità capofila per il trattamento transfrontaliero di cui trattasi.

Se, a tal riguardo, assuma rilevanza la circostanza che il titolare di detto trattamento transfrontaliero in tale Stato membro non abbia lo stabilimento principale, ma solo un altro stabilimento.

Se, a tal riguardo, assuma rilevanza la circostanza che l’autorità nazionale di controllo intenti l’azione nei confronti dello stabilimento principale del titolare del trattamento o nei confronti dello stabilimento nel proprio Stato membro.

Se, a tal riguardo, assuma rilevanza la circostanza che l’autorità nazionale di controllo abbia intentato l’azione già prima della data di entrata in vigore del suddetto regolamento (25 maggio 2018).

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo [58, paragrafo 5], del GDPR abbia effetto diretto, cosicché un’autorità nazionale di controllo può invocare detto articolo per intentare o proseguire un’azione nei confronti di privati, anche se l’articolo [58, paragrafo 5], del GDPR non sia stato specificamente trasposto nella normativa degli Stati membri, pur essendo la trasposizione obbligatoria.

In caso di risposta affermativa alle questioni che precedono, se l’esito di siffatti procedimenti potrebbe ostare ad una conclusione opposta dell’autorità capofila nel caso in cui tale autorità capofila esamini le medesime attività di trattamento transfrontaliero o attività analoghe, conformemente al meccanismo previsto agli articoli 56 e 60 del GDPR.

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1     GU 2016, L 119, pag. 1.