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Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 28 maggio 2013 – Marcuccio / Commissione

(Causa F-67/11) 1

(Funzione pubblica – Funzionari – Annullamento di una decisione della Commissione – Esecuzione della sentenza del Tribunale – Danno derivante dalla mancata esecuzione – Presupposti – Ricorso manifestamente infondato in diritto)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e J. Baquero Cruz, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Funzione pubblica – Domanda di annullamento della decisione della Commissione che ha respinto la domanda del ricorrente intesa ad ottenere, da un lato, l’esecuzione, da parte della Commissione, del punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 9 giugno 2010, Marcuccio/Commissione, F-56/09, e, dall’altro lato, il risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente.

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea, ivi incluse quelle relative al procedimento cautelare nella causa F-67/11 R, Marcuccio/Commissione.

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1 GU C 319 del 29.10.2011, pag. 29.