Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 28 maggio 2013 – Marcuccio / Commissione
(Causa F-67/11) 1
(Funzione pubblica – Funzionari – Annullamento di una decisione della Commissione – Esecuzione della sentenza del Tribunale – Danno derivante dalla mancata esecuzione – Presupposti – Ricorso manifestamente infondato in diritto)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e J. Baquero Cruz, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
Funzione pubblica – Domanda di annullamento della decisione della Commissione che ha respinto la domanda del ricorrente intesa ad ottenere, da un lato, l’esecuzione, da parte della Commissione, del punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 9 giugno 2010, Marcuccio/Commissione, F-56/09, e, dall’altro lato, il risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente.
Dispositivo
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.
Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea, ivi incluse quelle relative al procedimento cautelare nella causa F-67/11 R, Marcuccio/Commissione.
____________1 GU C 319 del 29.10.2011, pag. 29.