Language of document : ECLI:EU:F:2008:65

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

22 maggio 2008 (*)

«Funzione pubblica – Concorso generale – Requisiti per l’ammissione – Esperienza professionale richiesta – Rifiuto di assumere un candidato iscritto nell’elenco di riserva – Potere discrezionale della commissione giudicatrice e dell’APN»

Nella causa F‑145/06,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

César Pascual García, residente in Madrid (Spagna), rappresentato dagli avv.ti B. Cortese e C. Cortese,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra M. Velardo, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto dal sig. S. Van Raepenbusch (relatore), presidente, dalla sig.ra I. Boruta e dal sig. H. Kanninen, giudici,

cancelliere: sig. R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 marzo 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con ricorso pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 22 dicembre 2006 tramite fax (il deposito dell’originale è intervenuto il 2 gennaio 2007), il sig. Pascual García, vincitore del concorso generale EPSO/B/23/04 (GU C 81 A del 31 marzo 2004, pag. 17), chiede, in particolare, l’annullamento della decisione del 7 aprile 2006 del direttore generale del Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione delle Comunità europee, ubicato ad Ispra, di non prendere in considerazione la sua candidatura per l’avviso di posto vacante COM/2005/2969 e di aggiungere un’annotazione nell’elenco di riserva di detto concorso, con cui si informavano i servizi che il ricorrente non soddisfaceva le condizioni di ammissione al concorso in questione (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Fatti

2        Il ricorrente ha conseguito presso l’università autonoma di Madrid (Spagna) (Universidad autónoma de Madrid; in prosieguo: l’«UAM»), nell’agosto 1998, una laurea in fisica e, nel 2000, una laurea in scienze dei materiali.

3        Dal 1° febbraio 2001 al 31 gennaio 2004 egli lavorava presso la Scuola normale superiore di Pisa (in prosieguo: la «SNS») e l’Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (in prosieguo: l’«INFM»), avendo ottenuto un posto di perfezionamento triennale in fisica della materia condensata (in prosieguo: il «dottorato di ricerca»). In tale periodo egli effettuava ricerche nel settore dei semiconduttori e della nanoscienza presso la «National Enterprise for nanoScience and nanoTechnology», impresa comune di ricerca costituita dalla SNS e dall’INFM (in prosieguo: la «NEST»), seguendo inoltre 150 ore di corso.

4        Si deve rilevare che, dopo l’istituzione in Italia dei dottorati di ricerca mediante decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (GURI n. 209 del 31 luglio 1980), la legge 18 giugno 1986, n. 308, Equipollenza del diploma di perfezionamento della Scuola normale superiore di Pisa con il titolo di dottore di ricerca (GURI n. 149 del 30 giugno 1986), ha sancito l’equipollenza tra il diploma di perfezionamento rilasciato dalla SNS e quello di dottore di ricerca rilasciato dalle altre università italiane.

5        Dal 2 febbraio 2004 al 1° febbraio 2005 il ricorrente continuava a lavorare per la SNS, questa volta in base a un contratto di collaborazione ad attività di ricerca (in prosieguo: il «contratto di ricerca»).

 Il concorso generale EPSO/B/23/04

6        Il 31 marzo 2004 veniva pubblicato il bando di concorso generale EPSO/B/23/04 al fine di costituire una riserva per l’assunzione di agenti tecnici (B 5/B 4) nei settori della ricerca e tecnico (in prosieguo: il «bando di concorso»). Tale concorso riguardava vari settori, in particolare quello della «fisica, [delle] scienze dei materiali, [della] meccanica [e dell’]elettronica», per il quale il ricorrente presentava la sua candidatura. Il termine ultimo per l’iscrizione era fissato al 30 aprile 2004.

7        Per quanto riguarda il settore «Fisica, scienze dei materiali, meccanica ed elettronica», le funzioni erano descritte nel titolo A, punto I, del bando di concorso nei seguenti termini:

«Le funzioni consistono essenzialmente in:

–        utilizzazione e progettazione, sulla base di istruzioni, di impianti sperimentali e attuazione di misure sperimentali,

–        elaborazione e impiego di tecniche di analisi,

–        verifica e convalida dei risultati,

–        attuazione di metodi di assicurazione della qualità nei settori di seguito indicati.

(…)

Segnatamente:

–        strumentazione, sistemi di sorveglianza, sistemi di misurazione e rilevamento nei settori dell’ambiente, della salute, delle energie rinnovabili e delle emissioni,

–        analisi e trattamento dei materiali per le tecnologie biomediche,

–        ideazione e realizzazione di impianti sperimentali,

–        installazione e manutenzione di sistemi idraulici, alta pressione, bassa pressione e criogenia,

–        metrologia,

–        responsabilità di un laboratorio di elettronica e di elettrotecnica,

–        responsabilità e manutenzione di impianti elettronici,

–        acquisizione di dati e modellizzazione».

8        Il titolo A, punto II, del bando di concorso precisava le condizioni di ammissione relative ai diplomi o titoli di studio, all’esperienza professionale e alle conoscenze linguistiche che dovevano essere soddisfatte dai candidati alla data fissata quale termine ultimo per l’iscrizione. In particolare, per quanto riguarda l’esperienza professionale richiesta, il punto II, sub 2, era così redatto:

«Successivamente al conseguimento del diploma o del titolo di studio secondario superiore, i candidati devono aver maturato un’esperienza professionale di almeno quattro anni a tempo pieno, di cui due anni in rapporto con la natura delle funzioni.

Sono riconosciuti validi a titolo di esperienza professionale, per un periodo massimo di due anni:

–        i periodi di tirocinio, di specializzazione o di perfezionamento professionale propedeutici all’esercizio delle funzioni di cui al titolo A, punto I, qualora siano debitamente comprovati,

–        tutti i periodi di formazione complementare, di studi o di ricerche di preparazione all’esercizio delle funzioni di cui al titolo A, punto I e sanciti da un diploma di livello almeno equivalente al titolo che consente l’ammissione al concorso.

Se il periodo di tirocinio, di specializzazione o di perfezionamento professionale coincide con un periodo di attività professionale, la giuria terrà conto unicamente del periodo di attività professionale».

9        Il titolo C, sub 3, «Candidatura completa», prevedeva che la cittadinanza, gli studi, la formazione, i tirocini, le ricerche e l’esperienza professionale dovessero essere precisati in modo dettagliato nell’atto di candidatura, al quale andavano acclusi i documenti giustificativi e sulla cui base la commissione giudicatrice doveva verificare se i candidati possedessero i requisiti di cui al titolo A, punto II, del bando di concorso.

10      Con lettera 30 marzo 2005, l’Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (EPSO) informava il ricorrente che egli soddisfaceva tutte le condizioni previste dal bando di concorso e successivamente, con lettera 13 ottobre 2005, che il suo nome era stato iscritto nell’elenco di riserva, con scadenza 31 dicembre 2007, e che ciò tuttavia non gli forniva alcuna garanzia su un’eventuale assunzione.

 L’avviso di posto vacante COM/2005/2969

11      Il CCR pubblicava l’avviso di posto vacante COM/2005/2969 – B*3/B*11 (in prosieguo: l’«avviso di posto vacante»). Il 21 novembre 2005 il ricorrente veniva invitato a un colloquio di assunzione presso l’Istituto per la salute e la protezione dei consumatori di Ispra (in prosieguo: l’«ISPC»). Tale colloquio aveva luogo il 6 dicembre seguente.

12      Il 14 dicembre 2005 il ricorrente veniva inoltre invitato a un colloquio di assunzione presso l’Istituto dei transuranici del CCR di Karlsruhe (Germania). La data di tale colloquio veniva fissata per il 17 gennaio 2006.

13      Con lettera 16 dicembre 2005, il capo dell’unità delle risorse umane del CCR di Ispra informava il ricorrente che egli avrebbe occupato il posto oggetto dell’avviso di vacanza e che la sua assunzione dipendeva ancora dai risultati della visita medica e del controllo di sicurezza.

14      Nei giorni successivi, una serie di comunicazioni telefoniche e un messaggio di posta elettronica confermavano che il ricorrente era stato scelto per il posto vacante. Risultava inoltre da tali contatti che, qualora avesse accettato il posto, il ricorrente avrebbe dovuto declinare l’invito al colloquio di assunzione dell’Istituto dei transuranici di Karlsruhe.

15      Il 23 gennaio 2006 il ricorrente si sottoponeva alla visita medica. Lo stesso giorno si incontrava con il responsabile scientifico del servizio dell’ISPC, servizio presso il quale veniva chiamato ad assumere le sue funzioni. La data di assunzione delle sue funzioni presso il CCE veniva fissata al 1° aprile 2006.

16      Il ricorrente depositava inoltre presso l’unità delle risorse umane del CCR tutti i documenti del suo fascicolo quali erano stati trasmessi all’EPSO. Successivamente egli decideva di porre fine al suo rapporto di lavoro con la SNS e di non dare seguito ad altre offerte di lavoro.

17      Con messaggio di posta elettronica del 3 marzo 2006 proveniente dall’unità delle risorse umane del CCR, il ricorrente veniva invitato a produrre ogni documento complementare concernente la sua esperienza professionale al fine, in particolare, di stabilire il periodo dedicato agli studi e quello dedicato alla ricerca nell’ambito del suo dottorato di ricerca. Il ricorrente ottemperava a tale richiesta.

18      Il 20 marzo 2006, non avendo ancora ricevuto un’offerta di lavoro ufficiale, il ricorrente contattava mediante messaggio di posta elettronica il summenzionato responsabile scientifico dell’ISPC, il quale gli assicurava che si sarebbe informato presso il servizio competente.

19      Il 21 marzo 2006, dopo un colloquio telefonico con l’unità delle risorse umane del CCR, il ricorrente riceveva da quest’ultima un messaggio di posta elettronica in cui lo si informava che, a seguito della trasmissione dei documenti complementari richiesti, sussisteva ancora un dubbio in ordine alla questione se egli possedesse, al 30 aprile 2004, i requisiti richiesti per l’ammissione al concorso EPSO/B/23/04.

20      Il 25 marzo 2006 il ricorrente faceva pervenire al CCR una lettera del direttore della NEST che attestava le attività di ricerca svolte dal ricorrente nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2001 e il 30 aprile 2004.

21      Con decisione del 7 aprile 2006, il direttore generale del CCR riteneva che la candidatura del ricorrente non potesse essere presa in considerazione, poiché quest’ultimo non soddisfaceva le condizioni di ammissione al concorso in questione. Al contempo, detto direttore decideva di aggiungere un’annotazione in tal senso nell’elenco di riserva del menzionato concorso al fine di informarne i servizi della Commissione. Tale decisione veniva notificata al ricorrente con lettera del 17 aprile 2006.

22      Il 19 giugno 2006 il ricorrente presentava reclamo in forza dell’art. 90, n. 2, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») contro la decisione impugnata, facendo valere che tale decisione ignorava la durata della sua esperienza professionale, che sarebbe di cinque anni e otto mesi.

23      Il ricorrente inviava inoltre un documento esplicativo, in data 21 agosto 2006, che la Commissione qualificava come reclamo integrativo, ma tardivo, che non poteva, a suo parere, completare validamente il reclamo del 19 giugno 2006.

24      Con decisione del 22 settembre 2006, notificata al ricorrente il 13 novembre 2006, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») respingeva il reclamo.

25      Nella decisione di rigetto del reclamo, l’APN considerava come esperienza professionale, ai sensi del bando di concorso, gli anni di studi compiuti dal ricorrente, tra il settembre 1993 e l’agosto 1998, ai fini della laurea in fisica, conformemente al titolo A, punto II, sub 2, secondo comma, di detto bando, per un massimo di due anni, nonché il periodo di un anno e sette mesi, dall’agosto 1998 al marzo 2000, durante il quale il ricorrente aveva lavorato come lavoratore subordinato presso l’UAM. Per contro, essa rifiutava di prendere in considerazione a tal fine altri periodi di attività del ricorrente. Si tratta in particolare di:

–        36 mesi, dal 1° febbraio 2001 al 30 gennaio 2004, durante i quali il ricorrente ha collaborato con la NEST nell’ambito del suo dottorato di ricerca presso la SNS;

–        3 mesi, dal 2 febbraio 2004 al 30 aprile seguente, termine ultimo per il deposito delle candidature previsto dal bando di concorso, nei quali il ricorrente era legato alla SNS dal contratto di ricerca.

26      Di conseguenza, l’APN riconosceva al ricorrente solo tre anni e sette mesi di esperienza professionale e concludeva che egli non raggiungeva la soglia dei quattro anni di esperienza richiesti dal bando di concorso.

 Conclusioni delle parti

27      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        se del caso, annullare la decisione dell’APN del 22 settembre 2006, che respinge il suo reclamo;

–        condannare la Commissione alle spese.

28      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        statuire sulle spese secondo legge.

 In diritto

29      A sostegno del suo ricorso il ricorrente invoca quattro motivi. Tre di essi riguardano, in primo luogo, un abuso di procedura, in secondo luogo, la violazione dell’ambito normativo imposto dal bando di concorso nonché un errore manifesto di valutazione e una carenza di motivazione e, in terzo luogo, la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. Il quarto motivo, invocato in via subordinata, si fonda sulla violazione del principio della parità di trattamento.

 Sui primi due motivi, concernenti, da un lato, l’abuso di procedura e, dall’altro, la violazione dell’ambito normativo imposto dal bando di concorso, nonché un errore manifesto di valutazione e una carenza di motivazione

 Argomenti delle parti

30      Per quanto riguarda il primo motivo, il ricorrente, dopo avere ricordato i limiti del sindacato giurisdizionale sui lavori della commissione giudicatrice, entro i quali il giudice comunitario può sanzionare solo l’errore manifesto di valutazione, fa valere che gli stessi limiti si impongono al controllo esercitato dall’APN sulle decisioni della commissione giudicatrice, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissione al concorso di cui trattasi.

31      Orbene, nel caso di specie la commissione giudicatrice ha ritenuto, senza commettere alcun errore manifesto di valutazione, che il ricorrente possedesse i requisiti per l’ammissione al concorso, in particolare quelli relativi alla durata dell’esperienza professionale.

32      Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata è viziata da un abuso di procedura, in quanto l’APN ha sostituito la propria valutazione a quella della commissione giudicatrice per quanto riguarda i titoli e l’esperienza professionale dell’interessato, in assenza di qualsiasi errore manifesto di valutazione da parte della detta commissione.

33      La Commissione replica che, se pure la commissione giudicatrice di un concorso per titoli ed esami dispone di un ampio potere discrezionale nella valutazione dei diplomi prodotti dai candidati o della loro esperienza professionale, tuttavia l’APN non può essere vincolata, ai fini di una diversa decisione di sua competenza, da una decisione di una commissione giudicatrice viziata da illegittimità (v. sentenza del Tribunale di primo grado 15 settembre 2005, causa T‑306/04, Luxem/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑263 e II‑1209, punto 23). Pertanto l’APN, adottando la decisione impugnata, non avrebbe commesso alcuno sviamento di procedura.

34      Per quanto attiene al secondo motivo, il ricorrente fa valere, in via principale, che l’APN ha violato l’ambito normativo imposto dal bando di concorso, per quanto riguarda la nozione di «esperienza professionale», e ha commesso un errore manifesto di valutazione.

35      Secondo il ricorrente, l’esperienza professionale richiesta ai candidati a un concorso dev’essere interpretata, secondo la giurisprudenza, esclusivamente alla luce delle finalità del concorso in questione, come emergono dalla descrizione generale delle mansioni da svolgere (sentenze del Tribunale 22 maggio 1990, causa T‑50/89, Sparr/Commissione, Racc. pag. II‑207, punto 18; 6 novembre 1997, causa T‑101/96, Wolf/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑351 e II‑949, punto 74, e 16 marzo 2005, causa T‑329/03, Ricci/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑69 e II‑315, punto 52).

36      Nel caso di specie il concorso aveva ad oggetto la costituzione di una riserva per l’assunzione di agenti tecnici nel «settore 2: fisica, scienze dei materiali, meccanica ed elettronica», per l’esercizio delle funzioni precisate nel titolo A, punto I, del bando di concorso.

37      Il ricorrente ricorda che, secondo il punto II, sub 1, «Diplomi o titoli di studio», del titolo A del bando di concorso, «[i] candidati devono aver portato a termine studi completi di livello secondario superiore sanciti da un diploma». Quanto all’esperienza professionale, secondo il punto II, sub 2, del medesimo titolo, «i candidati devono aver maturato un’esperienza professionale di almeno quattro anni a tempo pieno, di cui due anni in rapporto con la natura delle funzioni». Il bando di concorso precisava ancora, al secondo trattino del medesimo punto, che «[s]ono riconosciuti validi a titolo di esperienza professionale, per un periodo massimo di due anni», «tutti i periodi di formazione complementare, di studi o di ricerche di preparazione all’esercizio delle funzioni di cui al titolo A, punto I [nella specie, funzioni di agenti tecnici nel settore della fisica ecc.] e sanciti da un diploma di livello almeno equivalente al titolo che consente l’ammissione al concorso».

38      Per contro, non sarebbero previste dal titolo A, punto II, sub 2, secondo trattino, del bando di concorso le attività di studio, di ricerca, di perfezionamento e di specializzazione propedeutiche all’esercizio di funzioni di livello superiore a quelle dei posti menzionati dal bando di concorso, quali le funzioni di docente universitario, dirigente ricercatore o ricercatore di équipe, nonché tutte le attività di studio, di ricerca, di perfezionamento e di specializzazione propedeutiche all’esercizio di funzioni direttive, di elaborazione e di studio che richiedono conoscenze di livello universitario o un’esperienza professionale di livello equivalente. Tali attività dovrebbero essere qualificate come esperienze professionali a pieno titolo, «in rapporto con la natura delle funzioni» ai sensi del bando di concorso, sempreché si tratti di attività economiche ai sensi del Trattato CE e della giurisprudenza comunitaria relativa alle libertà del mercato interno.

39      Orbene, nel caso di specie il ricorrente, nell’ambito della sua collaborazione con la SNS e in particolare con la NEST, nel periodo dal 1° febbraio 2001 al 30 aprile 2004, avrebbe effettuato attività di ricerca, facendo costantemente ricorso alle tecniche sperimentali menzionate dal bando di concorso e preparandosi così all’esercizio di funzioni e responsabilità diverse da quelle di agente tecnico.

40      Infatti, le ricerche condotte e il ciclo di perfezionamento seguito dal ricorrente presso la SNS presupporrebbero la padronanza di tecniche sperimentali menzionate dal bando di concorso e non costituirebbero un’attività di formazione, di studio o di ricerca «propedeutica» all’impiego di tali tecniche. Ciò varrebbe, secondo il ricorrente, sia per il periodo in cui egli ha svolto il dottorato di ricerca presso la SNS e la NEST sia per il periodo successivo, oggetto del suo contratto di ricerca.

41      Di conseguenza, qualificando le attività controverse come «periodo di formazione complementare, di studi o di ricerche» di preparazione all’esercizio delle funzioni definite dal bando di concorso, l’APN avrebbe violato l’ambito normativo costituito dal bando di concorso e avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione.

42      Quanto alla natura economica delle attività svolte dal ricorrente, quest’ultimo avrebbe beneficiato durante il dottorato di ricerca di un contributo annuo pari a circa EUR 8 000 («contributo didattico»), ossia EUR 690 mensili, a titolo di retribuzione per l’attività di ricerca, dovendosi precisare che le spese di sussistenza, quali vitto e alloggio, erano oggetto di una separata presa in carico e di un esame specifico da parte della SNS e che la frequentazione dei corsi e l’utilizzo delle attrezzature sperimentali erano gratuiti. Il ricorrente ricorda a tale riguardo che, secondo la giurisprudenza, sia la natura giuridica sui generis del rapporto di lavoro che l’origine delle risorse per la retribuzione o anche il livello limitato di quest’ultima non hanno alcuna incidenza sulla qualità di lavoratore ai sensi del diritto comunitario (v., in particolare, sentenze della Corte 23 marzo 1982, causa 53/81, Levin, Racc. pag. 1035, punto 16, e 7 settembre 2004, causa C‑456/02, Trojani, Racc. pag. I‑7573, punto 16).

43      Inoltre, il contratto di ricerca prevedeva un assegno di ricerca, fissato in EUR 15 493,71 annui, ossia EUR 1 291,15 mensili, corrispondente alla normale retribuzione di un ricercatore universitario in Italia. Esisterebbe un nesso sinallagmatico tra le prestazioni di ricerca e la retribuzione versata come contropartita.

44      Il ricorrente aggiunge che la legislazione italiana, cui fa riferimento l’art. 2 del contratto di ricerca, prevede il prelievo di contributi previdenziali per qualsiasi attività di lavoro svolta in regime di collaborazione coordinata e continuativa, ma senza vincoli di subordinazione, come avveniva nel caso di specie. Secondo tale legislazione, che si applicherebbe in particolare agli assegni di dottorato, il titolare di un contratto di ricerca, al pari di un dottorando di ricerca, dev’essere considerato non come uno studente, bensì come un lavoratore autonomo, non subordinato al potere direttivo del datore di lavoro.

45      In subordine, il ricorrente sostiene che, anche adottando le qualificazioni della legge nazionale applicabile, l’attività esercitata nell’ambito di un dottorato di ricerca viene considerata, secondo il diritto italiano, alla stregua di un’attività professionale autonoma di natura intellettuale.

46      Il ricorrente conclude che il lavoro da lui svolto sia nell’ambito del dottorato di ricerca che in quello del contratto di ricerca dev’essere qualificato come esperienza professionale ai sensi del bando di concorso.

47      In risposta agli argomenti dedotti in via principale dal ricorrente, la Commissione sostiene che gli attestati prodotti da quest’ultimo confermano che le attività svolte sia a titolo del dottorato di ricerca che a titolo del contratto di ricerca costituiscono attività di studio e di ricerca, e non un’esperienza professionale ai sensi del bando di concorso. La commissione giudicatrice avrebbe quindi commesso un errore manifesto di valutazione nell’accertamento dell’esperienza professionale del ricorrente ai fini dell’ammissione al concorso di cui trattasi. Conformemente alla sentenza Luxem/Commissione (cit. al punto 23), l’APN sarebbe stata tenuta, nell’esercizio delle sue competenze, a non seguire la decisione della commissione giudicatrice.

48      In particolare, da nessuna delle attestazioni prodotte dal ricorrente emergerebbe che egli abbia effettivamente esercitato un’attività di lavoro subordinato nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2001 e il 31 gennaio 2004. Inoltre, la lettera del direttore della SNS del 29 gennaio 2001, prodotta dal ricorrente, impiegherebbe una terminologia particolare («studenti», «borsa di studio», «studi», «piano di studi»), specifica dei corsi di istruzione superiore.

49      Quanto alla natura della «retribuzione» percepita dal ricorrente nel periodo in questione, la Commissione ritiene che essa costituisca una borsa di studio e sia quindi escluso che i rapporti tra il ricorrente e la SNS possano essere considerati rapporti di lavoro.

50      Per quanto riguarda in particolare il contratto di ricerca, la Commissione rileva che, stando ai termini stessi di tale contratto, il rapporto di collaborazione da esso instaurato non ha affatto natura di lavoro subordinato. Il ricorrente si limiterebbe a citare l’art. 2 del contratto, relativo agli obblighi fiscali e contributivi, omettendo di menzionare l’art. 1, il quale escluderebbe espressamente che il contratto possa instaurare un rapporto di lavoro.

51      In risposta agli argomenti dedotti in subordine dal ricorrente, la Commissione fa valere che i requisiti menzionati in un bando di concorso, per quanto riguarda sia la durata che la natura dell’esperienza professionale, dipendono dalla scelta dell’APN e, nell’ambito definito da tale bando, dall’ampio potere discrezionale della commissione giudicatrice. Il diritto nazionale sarebbe pertinente solo qualora fosse espressamente richiamato dal bando di concorso, il che non si verificherebbe nel caso di specie.

52      In ogni caso, anche tenuto conto della legislazione italiana, gli studi di dottorato non potrebbero essere considerati una vera e propria esperienza professionale, dato che tali studi hanno quale oggetto dichiarato l’ampliamento delle conoscenze degli studenti attraverso attività di studio e di ricerca. Risulterebbe infatti dalla lettera della SNS del 16 giugno 2006 che «[d]uring this whole period [the applicant] has carried out experimental research work (…) [d]uring his first and second year at [SNS], [the applicant] also attended about 150 hours of formal courses and successfully passed the subsequent examinations[; t]his together with his technical and scientific achievements allow him to be entitled to apply for the ‘Diploma di Perfezionamento’ of [SNS]» («Durante tutto questo periodo, [il ricorrente] ha svolto un lavoro di ricerca sperimentale (…) Nei primi due anni presso la [SNS], [il ricorrente] ha inoltre seguito circa 150 ore di corsi formali e ha superato con esito positivo i successivi esami. Ciò, unitamente ai progressi tecnici e scientifici realizzati, lo autorizza a chiedere il rilascio di un diploma di perfezionamento della [SNS]»).

53      Quand’anche si potesse ragionare unicamente in base al diritto nazionale, ciò non sarebbe di alcuna utilità per il ricorrente, dato che la legislazione italiana non attribuisce al dottorando di ricerca la qualifica di lavoratore autonomo. Il fatto che il dottorando di ricerca possa beneficiare di un regime previdenziale non dimostrerebbe che l’interessato abbia effettivamente maturato un’esperienza professionale grazie a tale attività universitaria, dato che le sue funzioni sono rimaste principalmente funzioni di studio e di ricerca, che gli hanno consentito di ottenere un titolo accademico al termine del periodo di tre anni del dottorato di ricerca.

54      Infine, per quanto attiene al contratto di ricerca, esso riguarderebbe solo attività di ricerca, e non un rapporto di lavoro.

 Giudizio del Tribunale

55      Risulta da una giurisprudenza costante che le commissioni giudicatrici dispongono, in linea di principio, di un potere discrezionale nella valutazione dell’esperienza professionale anteriore dei candidati in quanto condizione di ammissione ad un concorso, sia riguardo alla natura e durata di quest’ultima, sia riguardo all’attinenza più o meno stretta che essa deve presentare con le esigenze del posto da coprire (sentenze del Tribunale di primo grado 21 novembre 2000, causa T‑214/99, Carrasco Benítez/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑257 e II‑1169, punto 70; 25 marzo 2004, causa T‑145/02, Petrich/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑101 e II‑447, punto 34, e Ricci/Commissione, cit., punto 45). Nell’ambito del suo sindacato di legittimità il giudice comunitario deve limitarsi a verificare che l’esercizio di tale potere non sia stato viziato da un errore manifesto (sentenza della Corte 4 febbraio 1987, causa 417/85, Maurissen/Corte dei conti, Racc. pag. 551, punti 14 e 15; sentenze del Tribunale di primo grado 13 dicembre 1990, causa T‑115/89, González Holguera/Parlamento, Racc. pag. II‑831, pubblicazione per estratti, punto 54; Wolf/Commissione, cit., punto 68; 11 febbraio 1999, causa T‑244/97, Mertens/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑23 e II‑91, punto 44; Carrasco Benítez/Commissione, cit., punto 71; 28 novembre 2002, causa T‑332/01, Pujals Gomis/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑233 e II‑1155, punto 41, e Ricci/Commissione, cit., punto 45).

56      Gli stessi principi si applicano al controllo esercitato dall’APN sulle decisioni della commissione giudicatrice, relativamente alle condizioni di ammissione al concorso (sentenza Ricci/Commissione, cit., punto 46). Pertanto, l’APN è tenuta, nell’esercizio delle proprie competenze, a non agire conformemente a una decisione della commissione giudicatrice viziata da un errore manifesto di valutazione dell’esperienza professionale richiesta. Di conseguenza, quando la commissione giudicatrice ammette erroneamente al concorso un candidato e lo inserisce in seguito nell’elenco degli idonei, l’APN deve rifiutarsi di procedere alla nomina di tale candidato mediante un provvedimento motivato che consenta al Tribunale di valutarne il merito (citate sentenze Ricci/Commissione, punto 35, e Luxem/Commissione, punto 23).

57      Nella specie spetta quindi al Tribunale verificare, confrontando i requisiti del bando di concorso con le informazioni risultanti dai documenti giustificativi trasmessi dal ricorrente, se la commissione giudicatrice abbia commesso un errore manifesto per quanto riguarda la valutazione dell’esperienza professionale di quest’ultimo. Tale verifica è inoltre diretta a valutare il merito della decisione impugnata, che si discosta dalla posizione della commissione giudicatrice.

58      Risulta dal titolo A, punto II, sub 2, del bando di concorso che, per essere ammessi, i candidati dovevano avere maturato, successivamente al conseguimento del diploma o del titolo nazionali di studi secondari superiori, un’esperienza professionale di almeno quattro anni a tempo pieno, di cui due anni in rapporto con la natura delle funzioni, ossia quelle precisate al titolo A, punto I, del medesimo bando.

59      Si deve ricordare che, nella fattispecie, l’APN ha riconosciuto quale esperienza professionale del ricorrente un periodo di tre anni e sette mesi, cioè due anni di studi universitari, conformemente al titolo A, punto II, sub 2, secondo comma, del bando di concorso, tenuto conto degli studi di fisica compiuti dall’interessato tra il settembre 1993 e l’agosto 1998, e un anno e sette mesi, tenuto conto delle attività di lavoro subordinato esercitate da quest’ultimo dall’agosto 1998 al marzo 2000 presso l’UAM.

60      La controversia verte in particolare su altri due periodi di attività del ricorrente:

–        da una parte, il periodo di attività presso la NEST, nell’ambito del dottorato di ricerca, dal 1° febbraio 2001 al 30 gennaio 2004, e

–        dall’altra, il periodo compiuto a titolo del contratto di ricerca con la SNS, dal 2 febbraio 2004 al 30 aprile 2004, termine ultimo per l’iscrizione al concorso.

61      Prima di risolvere la questione se i periodi controversi siano computabili come periodi di esperienza professionale ai sensi del bando di concorso, si deve verificare se essi possano essere considerati periodi «di tirocinio, di specializzazione o di perfezionamento professionale», oppure periodi «di formazione complementare, di studi o di ricerche» ai sensi del titolo A, punto II, sub 2, secondo comma, del bando di concorso, che possono essere assimilati a periodi di esperienza professionale solo per un massimo di due anni. Orbene, nel caso di specie l’APN ha già tenuto conto, a tale titolo e a concorrenza di due anni, degli anni di studi di fisica compiuti dal ricorrente tra il settembre 1993 e l’agosto 1998.

62      A tale riguardo, i periodi controversi non possono rientrare nell’ambito di applicazione del titolo A, punto II, sub 2, secondo comma, del bando di concorso, dato che, come osserva giustamente il ricorrente, essi non potevano essere propedeutici, in quanto tali, all’esercizio delle funzioni definite al punto I del medesimo titolo. Si deve infatti ricordare che il concorso EPSO/B/23/04 era diretto all’assunzione di agenti tecnici di grado B 5/B 4 (gradi sostituiti, conformemente all’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, dal grado B*3 e, successivamente, dal grado AST 3). Pertanto, non si può sostenere che studi di dottorato o ricerche postuniversitarie siano «propedeutici» all’esercizio di funzioni rientranti nel gruppo di funzioni AST 3, che corrispondono, secondo l’allegato I dello Statuto, alle funzioni, ad esempio, di «tecnico junior».

63      Occorre quindi esaminare se le attività svolte dal ricorrente nei periodi controversi possano rientrare, senza errore manifesto, nella nozione di esperienza professionale in senso stretto, ai sensi del titolo A, punto II, sub 2, primo comma, del bando di concorso. Secondo la Commissione, non si tratterebbe di periodi di lavoro subordinato o autonomo, ma chiaramente di periodi di studi; secondo il ricorrente, i periodi in questione costituirebbero manifestamente periodi di lavoro non subordinato.

64      A tale riguardo si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, l’esperienza professionale richiesta dev’essere valutata esclusivamente alla luce delle finalità del concorso di cui trattasi, quali risultano dalla descrizione generale delle mansioni da svolgere (sentenza Ricci/Commissione, cit., punto 52). Un’interpretazione del bando di concorso alla luce delle particolarità delle legislazioni nazionali comporterebbe inevitabilmente disparità di trattamento tra candidati di nazionalità diverse, viste appunto le differenze esistenti tra i regimi nazionali postuniversitari (v., per analogia, citate sentenze Sparr/Commissione, punto 18, e Wolf/Commissione, punto 74).

65      Per quanto riguarda, in primo luogo, il periodo di 36 mesi compiuto nell’ambito del dottorato di ricerca, è pacifico che, sebbene il ricorrente abbia seguito in tale periodo 150 ore di corso, come risulta dagli atti, egli ha svolto attività di ricerca di alto livello per conto della NEST, in qualità di laureato in fisica e in scienze dei materiali, nei settori dei semiconduttori e della nanoscienza, attività che sono precisamente in rapporto con la natura delle funzioni di cui al titolo A, punto I, del bando di concorso.

66      Siffatte attività, equiparabili, come ha ammesso la Commissione in udienza, a quelle che potrebbero essere esercitate presso il CCR, vanno considerate incluse nell’esperienza professionale richiesta, ai sensi del bando di concorso:

–        se, da un lato, esse sono reali ed effettive, ad esclusione delle attività di ricerca svolte nell’ambito degli studi, che sarebbero talmente limitate da risultare puramente marginali e accessorie, e se,

–        dall’altro, esse vengono retribuite, restando inteso che il livello retributivo, anche se inferiore alla retribuzione minima garantita, non può avere alcuna conseguenza sulla qualificazione dell’esperienza professionale (v., per analogia, a proposito della qualificazione come attività economiche reali ed effettive nel contesto della libera circolazione dei lavoratori, sentenza Trojani, cit., punto 16).

67      Né possono essere decisive ai fini della qualificazione come esperienza professionale richiesta ai sensi del bando di concorso la natura giuridica sui generis del rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, risultante dal diritto nazionale, così come l’origine o la denominazione delle risorse destinate alla retribuzione.

68      Orbene, è pacifico che il ricorrente ha effettivamente esercitato presso un’impresa comune di ricerca attività di ricerca di alto livello per 36 mesi, percependo come contropartita un contributo certamente limitato, ma reale, di EUR 690 mensili e beneficiando al contempo di una presa in carico diretta da parte della SNS delle sue spese di sussistenza.

69      Anche tenendo conto del tempo dedicato alle 150 ore di corso seguite dal ricorrente, un tale periodo di attività poteva essere preso validamente in considerazione dalla commissione giudicatrice, senza errore manifesto di valutazione, ai fini del calcolo dell’esperienza professionale quale periodo di almeno cinque mesi a tempo pieno, ossia il periodo che mancava al ricorrente per raggiungere i quattro anni di esperienza professionale (v., per analogia, sentenza del Tribunale di primo grado 31 gennaio 2006, causa T‑293/03, Giulietti/Commissione, Racc. PI pag. II‑A‑2‑19, punto 72).

70      La circostanza che le attività di ricerca in questione potessero essere tali da sviluppare la formazione del ricorrente e da consentirgli di ottenere successivamente il titolo di dottore di ricerca non può, di per sé, ostare alla loro qualificazione come esperienza professionale ai sensi del bando di concorso.

71      In secondo luogo, la stessa conclusione si impone a maggior ragione per quanto riguarda i tre mesi, dal febbraio all’aprile del 2004, durante i quali il ricorrente è stato legato alla SNS da un contratto di ricerca e ha percepito una retribuzione di circa EUR 1 290 mensili.

72      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni e tenuto conto delle circostanze del caso di specie, si deve concludere che l’APN ha ritenuto erroneamente che la commissione giudicatrice avesse commesso un errore manifesto di valutazione, visti sia i termini del bando di concorso che la natura delle attività in questione, nel prendere in considerazione, ai fini del calcolo dell’esperienza professionale del ricorrente, i periodi di attività maturati da quest’ultimo nell’ambito del suo dottorato di ricerca e a titolo del contratto di ricerca tra il febbraio del 2001 e l’aprile del 2004. Di conseguenza, la decisione impugnata dev’essere annullata, senza che occorra esaminare gli altri due motivi invocati a sostegno del ricorso.

 Sulle spese

73      Ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura, le disposizioni dell’ottavo capitolo del secondo titolo di detto regolamento relative alle spese si applicano esclusivamente alle cause intentate dinanzi al Tribunale a decorrere dall’entrata in vigore di tale regolamento di procedura, ossia il 1° novembre 2007. Le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado pertinenti in materia restano applicabili mutatis mutandis alle cause pendenti dinanzi al Tribunale anteriormente a tale data.

74      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il ricorrente ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione del 7 aprile 2006 del direttore generale del Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione delle Comunità europee di non prendere in considerazione la candidatura del sig. Pascual García per l’avviso di posto vacante COM/2005/2969 e di aggiungere un’annotazione nell’elenco di riserva del concorso generale EPSO/B/23/04, con cui si informavano i servizi che il ricorrente non soddisfaceva le condizioni di ammissione al detto concorso generale, è annullata.

2)      La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 maggio 2008.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

I testi della presente decisione nonché delle decisioni dei giudici comunitari ivi citate e non ancora pubblicate nella Raccolta sono disponibili sul sito Internet della Corte di giustizia: www.curia.europa.eu


* Lingua processuale: il francese.