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Impugnazione proposta il 24 aprile 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 14 febbraio 2019, cause riunite T-131/16 e T-263/16: Belgio e Magnetrol International / Commissione

(Causa C-337/19 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P.J. Loewenthal, F. Tomat, agenti)

Altre parti nel procedimento: Regno del Belgio, Magnetrol International, Irlanda

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia

annullare la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 14 febbraio 2019, cause riunite T-131/16 e T-263/16, Belgio e Magnetrol International / Commissione, EU:T:2019:91, nella parte in cui dichiara che la decisione (UE) 2016/1699 1 della Commissione, dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il Belgio ha dato esecuzione, ha erroneamente qualificato il sistema relativo agli utili in eccesso come un regime di aiuti ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589 2 ;

rinviare la causa al Tribunale per un riesame delle domande non ancora esaminate;

riservare le spese relative al giudizio di primo grado e a quello d’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando ha giudicato errata la qualificazione della prassi della decisione fiscale anticipata relativa agli “utili in eccesso”, implementata dal Belgio nel periodo 2004-2014, come un regime di aiuti ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589.

Il Tribunale, là dove ha dichiarato che la Commissione ha preso in considerazione solo gli atti normativi elencati nel considerando 99 come disposizioni alla base del cosiddetto regime degli “utili in eccesso”, ha erroneamente interpretato il primo requisito di cui all’articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589 e ha travisato i considerando da 94 a 110 della decisione impugnata.

Il Tribunale, quando ha statuito che la concessione dell’esenzione degli “utili in eccesso” necessitava dell’adozione di ulteriori misure di attuazione, ha erroneamente interpretato il secondo requisito di cui all’articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589 e ha travisato i considerando da 100 a 108 della decisione impugnata.

Il Tribunale, nel concludere che erano necessarie ulteriori misure di attuazione per definire i beneficiari dell’esenzione degli “utili in eccesso”, ha erroneamente interpretato il terzo requisito di cui all’articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589 e ha travisato i considerando 66, 102, 103, 109, 139 e 140 della decisione impugnata.

Infine, il Tribunale, là dove ha dichiarato che la Commissione ha erroneamente qualificato il regime degli “utili in eccesso” come un regime ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589 ha violato la ratio di tale disposizione.

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1 GU 2016, L 260, pag. 61.

2 Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).