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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Krakowie (Polonia) il 18 ottobre 2019 – D.S. / S.P., A.P., D.K., Sz. w K.

(Causa C-763/19)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Parti

Ricorrente: D.S.

Convenuti: S.P., A.P., D.K., Sz. w K.

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3 e l’articolo 6, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con l’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che non è giudice indipendente ai sensi del diritto dell’Unione una persona che è stata nominata a ricoprire la funzione di giudice in palese violazione delle norme di legge dello Stato membro riguardanti la nomina dei giudici, consistente, in particolare, nella nomina di tale persona alla funzione di giudice in seguito alla designazione da parte di un organo che non offre le garanzie di indipendenza dai poteri legislativo ed esecutivo né di imparzialità, con l’esclusione sistematica del controllo giurisdizionale della legittimità del procedimento di nomina, nonché consistente nella nomina di tale persona alla funzione di giudice nonostante la previa impugnazione dinanzi al giudice nazionale competente (Naczelny Sąd Aministracyjny; Corte suprema amministrativa) di una delibera di un organo nazionale (Krajowa Rada Sądownictwa; Consiglio nazionale della magistratura) contenente la proposta di nomina di tale persona alla funzione di giudice, nonostante la sospensione dell’esecuzione di tale delibera, in conformità della legge nazionale, e nonostante il fatto che il procedimento dinanzi al giudice competente (Naczelny Sąd Adminsitracyjny; Corte suprema amministrativa) non fosse concluso al momento della notifica dell’atto di nomina.

- e, di conseguenza, non costituisce organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi del diritto dell’Unione europea, un organo giurisdizionale composto da persone nominate in tali condizioni.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3 e l’articolo 6, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con l’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che una decisione emessa da un giudice e da un organo giurisdizionale di ultima istanza, istituito secondo modalità descritte al punto 1, non costituisce decisione in senso giuridico (è qualificabile come una decisione inesistente) ai sensi delle disposizioni di diritto dell’Unione europea, e la valutazione di tale questione può essere effettuata da un organo giurisdizionale ordinario che soddisfa i requisiti per essere considerato quale organo giurisdizionale ai sensi delle disposizioni dell’Unione.

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