Language of document : ECLI:EU:C:2019:662

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

4 settembre 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Norme dell’Unione europea sulla conversione valutaria – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Decisione H3 della commissione amministrativa per il coordinamento degli affari sociali – Calcolo dell’integrazione differenziale per gli assegni familiari dovuta ad un lavoratore che risiede in uno Stato membro e lavora in Svizzera – Determinazione della data di riferimento del tasso di cambio»

Nella causa C‑473/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Tribunale tributario del Baden-Württemberg, Germania), con decisione del 17 maggio 2018, pervenuta in cancelleria il 20 luglio 2018, nel procedimento

GP

contro

Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Baden-Württemberg West,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da F. Biltgen (relatore), presidente di sezione, J. Malenovský e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo tedesco, inizialmente da T. Henze e J. Möller, successivamente da J. Möller, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da B.‑R. Killmann e D. Martin, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1) nonché della decisione H3 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 15 ottobre 2009, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all’articolo 90 del regolamento n. 987/2009 (GU 2010, C 106, pag. 56; in prosieguo: la «decisione H3»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra GP e la Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Baden-Württemberg West (Agenzia federale dell’impiego – Cassa per gli assegni familiari del Baden-Württemberg Ovest, Germania) (in prosieguo: la «cassa per gli assegni familiari») in merito alla concessione di un’integrazione differenziale in Germania riguardo a prestazioni per figli a carico percepite in Svizzera.

 Contesto normativo

 Diritto internazionale

3        L’articolo 8 dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, approvato a nome della Comunità europea con la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU 2002, L 114, pag. 6; in prosieguo: l’«accordo sulla libera circolazione delle persone»), così recita:

«Conformemente all’allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare:

a)      la parità di trattamento;

b)      la determinazione della normativa applicabile;

(…)

d)      il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti;

(…)».

4        L’allegato II dell’accordo sulla libera circolazione delle persone, rubricato «Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale», come modificato dall’allegato della decisione n. 1/2012 del comitato misto istituito dal citato accordo, del 31 marzo 2012 (GU 2012, L 103, pag. 51) (in prosieguo l’«allegato II dell’accordo sulla libera circolazione delle persone») è entrata in vigore il 1o aprile 2012.

5        Ai sensi dell’articolo 1 dell’allegato II dell’accordo sulla libera circolazione delle persone:

«1.      Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici dell’Unione europea cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato, e come da essa modificati, o regole equivalenti a tali atti.

2.      I termini “Stato membro” o “Stati membri” che figurano negli atti giuridici cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato comprendono la Svizzera oltre agli Stati previsti dai pertinenti atti giuridici dell’Unione europea».

6        L’articolo 2, paragrafo 1, di tale allegato II così dispone:

«Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente allegato, le parti contraenti tengono in debita considerazione gli atti giuridici dell’Unione europea cui è fatto riferimento nella sezione B del presente allegato».

7        La sezione A di tale allegato II fa riferimento al regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (GU 2009, L 284, pag. 43) (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»), e al regolamento n. 987/2009. La sezione B di tale allegato II fa riferimento alla decisione H3.

 Diritto dellUnione

8        L’articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004 prevede quanto segue:

«1.      Qualora nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni in base alle legislazioni di più Stati membri, si applicano le seguenti regole di priorità:

a)      nel caso di prestazioni dovute da più Stati membri a diverso titolo, l’ordine di priorità è il seguente: in primo luogo i diritti conferiti a titolo di un’attività professionale subordinata o autonoma, in secondo luogo i diritti conferiti a titolo dell’erogazione di una pensione o di una rendita e, infine, i diritti conferiti a titolo della residenza;

[...]

2.      In caso di cumulo di diritti, le prestazioni familiari sono erogate in base alla legislazione definita prioritaria a norma del paragrafo 1. I diritti alle prestazioni familiari dovute a norma della o delle altre legislazioni in questione sono sospesi fino a concorrenza dell’importo previsto dalla prima legislazione ed erogati, se del caso, sotto forma d’integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo (…)».

9        L’articolo 90 del regolamento n. 987/2009 è formulato come segue:

«Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del regolamento [n. 883/2004] e del regolamento [n. 987/2009], il tasso di cambio tra due valute è quello di riferimento pubblicato dalla Banca centrale europea. La data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio è stabilita dalla commissione amministrativa [per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, di cui all’articolo 71 del regolamento n. 883/2004]».

10      Il considerando 1 della decisione H3 recita:

«Numerose disposizioni come ad esempio (…) l’articolo 68, paragrafo 2 (…) del regolamento [n.°883/2004] – e (…) del regolamento [n. 987/2009] prevedono situazioni per cui è necessario determinare il tasso di cambio per il pagamento, il calcolo o il nuovo calcolo di una prestazione (…)».

11      I punti da 2 a 5 della decisione H3 recitano come segue:

«2.      Se non stabilito diversamente nella presente decisione, il tasso di cambio è quello pubblicato il giorno in cui l’istituzione effettua l’operazione.

3.      Un’istituzione di uno Stato membro che allo scopo di accertare un diritto o per il primo calcolo della prestazione debba convertire un importo nella valuta di un altro Stato membro deve utilizzare:

a)      quando, in base alla legislazione nazionale, un’istituzione tiene conto di importi, come redditi o prestazioni, durante un determinato periodo anteriore alla data per cui la prestazione è calcolata, il tasso di cambio pubblicato l’ultimo giorno di tale periodo;

b)      quando, in base alla legislazione nazionale, allo scopo di calcolare la prestazione un’istituzione tiene conto di un importo, il tasso di cambio pubblicato il primo giorno del mese immediatamente precedente il mese in cui tale disposizione sia obbligatoriamente applicata.

4.      Il paragrafo 3, mutatis mutandis, si applica per analogia quando un’istituzione di uno Stato membro deve effettuare un nuovo calcolo di una prestazione a causa di modifiche della situazione di diritto o di fatto della persona interessata mediante la conversione di un importo nella valuta di un altro Stato membro.

5.      Un’istituzione che paga una prestazione che è indicizzata regolarmente in base alla legislazione nazionale, qualora gli importi in un’altra valuta [abbiano] un impatto sulla prestazione, deve, nel nuovo calcolo della prestazione, utilizzare il tasso di cambio applicabile il primo giorno del mese precedente al mese in cui l’indicizzazione è dovuta, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa nazionale».

 Normativa tedesca:

12      Le regole relative all’assegno per figli a carico per le persone integralmente assoggettate all’imposta sui redditi in Germania sono definite agli articoli 62 e seguenti dell’Einkommensteuergesetz (legge relative all’imposta sui redditi, BGBl. 2009 I, pag. 3366; in prosieguo l’«EStG»).

13      In forza dell’articolo 65, paragrafo 1, prima frase, punto 2, dell’EStG, l’assegno per figli a carico non è versato per un figlio per il quale prestazioni equiparabili all’assegno per figli a carico già sono accordate all’estero.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14      La ricorrente nel procedimento principale, GP, e suo marito risiedono in Germania e esercitano un’attività lavorativa subordinata in Svizzera. Essi hanno due figli. Dal mese di febbraio 2012, il marito ha percepito in Svizzera due prestazioni mensili per figli a carico di 200 franchi svizzeri (CHF) (circa EUR 179) l’una.

15      Il 19 agosto 2015, GP ha presentato una domanda presso la cassa per gli assegni familiari per il pagamento di un’integrazione differenziale degli assegni per figli a carico.

16      Con decisione dell’8 settembre 2015, confermata in sede di reclamo il 14 ottobre 2015, la cassa per gli assegni familiari ha respinto questa domanda con riferimento al periodo compreso tra il mese di aprile 2012 e il mese di dicembre 2014. Facendo riferimento all’articolo 90 del regolamento n. 987/2009 nonché alla decisione H3, tale istituzione ha considerato che, per determinare l’esistenza del diritto ad una tale integrazione differenziale e, se del caso, l’importo di quest’ultima, occorreva utilizzare il tasso di cambio pubblicato il primo giorno del mese precedente il mese nel corso del quale il calcolo era effettuato. Poiché tale calcolo era stato effettuato il giorno dell’adozione della decisione dell’8 settembre 2015, il tasso di cambio applicabile era quello pubblicato il 1o agosto 2015. In applicazione di tale tasso, l’importo di CHF 200 corrispondeva a EUR 188,71, ossia un importo superiore a quello concesso nel corso degli anni tra il 2012 e il 2014 dalla Repubblica federale di Germania a titolo di assegno per figli a carico, cioè EUR 184 al mese per i primi due figli. Di conseguenza, la cassa per gli assegni familiari ha ritenuto che nessuna integrazione differenziale di assegno per figli a carico fosse dovuta per il periodo in questione.

17      GP ha presentato un ricorso dinanzi il giudice del rinvio, il Finanzgericht Baden-Württemberg (Tribunale tributario del Baden-Württemberg, Germania), contro le decisioni dell’8 settembre e del 14 ottobre 2015 della cassa per gli assegni familiari nonché contro un’ulteriore decisione di quest’ultima. GP sostiene dinanzi al giudice del rinvio che il punto 3, lettera b), della decisione H3 è applicabile al suo caso e che i termini «il mese in cui tale disposizione sia obbligatoriamente applicata», che figurano in tale disposizione, devono essere interpretati nel senso che, nella fattispecie, fanno riferimento al mese di aprile 2012, ossia il mese a partire dal quale i regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 sono divenuti applicabili alla sua situazione, in virtù dell’entrata in vigore, in tale data, dell’allegato II dell’accordo sulla libera circolazione delle persone. Di conseguenza, il tasso di cambio applicabile ai sensi del punto 3, lettera b), della decisione H3 sarebbe quello pubblicato alla data del 1o marzo 2012. Dato che l’utilizzo di tale tasso condurrebbe a un valore convertito di EUR 331,90 per l’assegno svizzero per figli a carico per i due figli, ossia di 165,95 euro per figlio, GP richiede il pagamento di un’integrazione differenziale mensile di EUR 36,10 (EUR 18,05 per figlio) per il periodo compreso tra il mese di aprile 2012 e il mese di dicembre 2014.

18      Il giudice del rinvio ritiene che la soluzione della controversia di cui è investito dipenda dall’interpretazione della decisione H3. Esso esprime dubbi quanto all’applicabilità del punto 3, lettera b), di tale decisione, nella misura in cui, secondo il testo di quest’ultimo, si tratta della conversione di un importo, da parte dell’istituzione interessata di uno Stato membro, nella valuta di un altro Stato membro quando tale istituzione deve tener conto di un importo in applicazione della legislazione nazionale, mentre, nella fattispecie, la cassa per gli assegni familiari deve convertire in euro una somma espressa in franchi svizzeri, ovverosia una conversione nella valuta del suo stesso Stato membro, in applicazione del diritto dell’Unione, segnatamente il regolamento n. 883/2004. Secondo il giudice del rinvio una tale incertezza riguarda anche il punto 4 della decisione H3.

19      Nell’ipotesi in cui occorresse applicare, in assenza di disposizione contraria della decisione H3, le disposizioni del punto 2 di quest’ultima, il giudice del rinvio si chiede, quanto ai termini «l’istituzione effettua l’operazione» in esso contenuti, a quale Stato e a quale operazione si faccia riferimento.

20      In ultimo, il giudice del rinvio si interroga sull’applicazione eventuale del punto 5 della decisione H3 che, a suo giudizio, solleva anch’esso problemi d’interpretazione.

21      In tali circostanze, il Finanzgericht Baden-Württemberg (Tribunale tributario del Baden-Württemberg) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le tre seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Quale disposizione della decisione H3 (…) debba essere applicata in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale nell’ambito della conversione valutaria di prestazioni familiari relative ai figli sotto forma di assegni per figli a carico o assegni familiari.

2)      Come debba essere conseguentemente interpretata la disposizione applicabile nella specie ai fini della determinazione dell’importo relativo all’integrazione differenziale degli assegni per figli a carico e subordinato al tasso di cambio.

a)      Nell’ipotesi in cui occorra applicare il punto 2 della decisione H3: quale sia il giorno, ai sensi di tale disposizione, “in cui l’istituzione effettua l’operazione”.

b)      Nell’ipotesi in cui occorra applicare il punto 3, lettera b) (eventualmente in combinato disposto con il paragrafo 4) della decisione H3: quale sia il mese “in cui tale disposizione sia obbligatoriamente applicata”.

c)      Nell’ipotesi in cui occorra applicare il paragrafo 5 della decisione H3: se la clausola che consente l’applicazione della normativa nazionale sia compatibile con l’autorizzazione disciplinata all’articolo 90 del [regolamento n. 987/2009]. In caso di soluzione affermativa: se quanto “diversamente previsto” dalla suddetta normativa richieda una disciplina prevista da una legge formale o se siano sufficienti istruzioni amministrative dell’amministrazione nazionale.

3)      Se sussistano peculiarità nell’ambito della conversione valutaria di assegni familiari svizzeri ad opera della cassa tedesca.

a)      Se, nell’applicazione della decisione H3 in relazione alla Svizzera, assuma rilievo il fatto che il diritto nazionale tedesco preveda, in realtà, all’articolo 65, paragrafo 1, primo periodo, punto 2, dell’[EStG] un’esclusione delle prestazioni.

b)      Se, ai fini della conversione valutaria ai sensi della decisione H3, rilevi la data in cui l’istituzione svizzera ha concesso o versato le prestazioni familiari.

c)      Se, ai fini della conversione valutaria ai sensi della decisione H3, rilevi la data in cui l’istituzione tedesca abbia negato o concesso l’integrazione differenziale degli assegni per figli a carico».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla terza questione

22      Dato che la terza questione riguarda l’incidenza eventuale della conversione, nella valuta di uno Stato membro, di prestazioni versate in franchi svizzeri da un’istituzione svizzera sull’applicazione e sull’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione prese in considerazione dalla due prime questioni, occorre rispondere ad essa per prima.

23      Attraverso tale questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se, per quanto riguarda la conversione valutaria di una prestazione per figli a carico al fine di determinare l’importo eventuale di un’integrazione differenziale ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, incida sull’applicazione e sull’interpretazione dell’articolo 90 del regolamento n. 987/2009 nonché della decisione H3 il fatto che tale prestazione sia versata in franchi svizzeri da un’istituzione svizzera.

24      A tal proposito, è opportuno ricordare che, ai sensi dell’articolo 8 dell’accordo sulla libera circolazione delle persone, le parti contraenti disciplinano, conformemente all’allegato II dell’accordo sulla libera circolazione delle persone, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire, in particolare, la determinazione della normativa applicabile e il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti. Ebbene, tale allegato II, sezione A, di detto accordo prevede l’applicazione, tra le parti contraenti, dei regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009. Pertanto, e dato che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale allegato II, «[i] termini “Stato membro” o “Stati membri” che figurano negli atti giuridici cui è fatto riferimento nella sezione A [di tale] allegato comprendono la Svizzera oltre agli Stati previsti dai pertinenti atti giuridici dell’Unione europea», le disposizioni di tali regolamenti valgono anche per la Confederazione svizzera (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2019, Dreyer, C‑372/18, EU:C:2019:206, punto 29 e giurisprudenza citata). Ciò vale anche riguardo alle disposizioni della decisione H3, dato che l’allegato II, sezione B, dell’accordo sulla libera circolazione delle persone prevede che le parti contraenti prendano in considerazione tale decisione.

25      In tali circostanze, la situazione di GP, che risiede in Germania e lavora in Svizzera come suo marito, il quale percepisce prestazioni familiari concesse da un’istituzione svizzera, ricade nell’ambito di applicazione dei regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 nonché della decisione H3 (v., per analogia, sentenza del 14 marzo 2019 Dreyer, C‑372/18, EU:C:2019:206, punto 30).

26      Ne risulta che, in applicazione di tali atti dell’Unione, occorre trattare le citate prestazioni, nonché la conversione valutaria del loro importo, allo stesso modo di prestazioni percepite in uno Stato membro dell’Unione. In particolare, per quanto riguarda la terza questione, lettera a), del giudice del rinvio relativa alla pertinenza dell’esclusione, in forza dell’articolo 65, paragrafo 1, prima frase, punto 2, dell’EStG, di un assegno per figli a carico in Germania quando una prestazione equiparabile è accordata all’estero, nel caso di specie in Svizzera, una norma anticumulo prescritta dalla legislazione nazionale di uno Stato membro non potrebbe essere applicata qualora venga accertato che tale applicazione è in contrasto con il diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2012, Hudzinski e Wawrzyniak, C‑611/10 e C‑612/10, EU:C:2012:339, punto 71).

27      È opportuno aggiungere che un’applicazione diversa dei regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 nonché della decisione H3 in una situazione quale quella di cui al procedimento principale sarebbe contraria all’obiettivo di parità di trattamento che il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previsto all’articolo 8 dell’accordo sulla libera circolazione delle persone mira ad assicurare.

28      Di conseguenza, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che, per quanto riguarda la conversione valutaria di una prestazione per figli a carico al fine di determinare l’eventuale importo di un’integrazione differenziale ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, non incide sull’applicazione e sull’interpretazione dell’articolo 90 del regolamento n. 987/2009 nonché della decisione H3 il fatto che tale prestazione sia versata in franchi svizzeri da un’istituzione svizzera.

 Sulla prima questione

29      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio desidera, in sostanza, sapere quale disposizione della decisione H3 sia applicabile nell’ambito della conversione valutaria di prestazioni familiari per figli a carico per determinare l’importo eventuale di un’integrazione differenziale a norma dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004.

30      Per rispondere a tale questione, è opportuno ricordare, in primo luogo, che la decisione H3 costituisce un atto di esecuzione dei regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, un atto esecutivo o attuativo deve formare oggetto, se possibile, di un’interpretazione conforme all’atto di base (v., in tal senso, sentenze del 14 maggio 2009, Internationaal Verhuis- en Transportbedrijf Jan de Lely, C‑161/08, EU:C:2009:308, punto 38, e del 19 luglio 2012, Pie Optiek, C‑376/11, EU:C:2012:502, punto 34).

31      In secondo luogo, se è vero che il considerando 1 della decisione H3 indica l’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004 quale disposizione che fa riferimento a «situazioni per cui è necessario determinare il tasso di cambio per il pagamento, il calcolo o il nuovo calcolo di una prestazione», né il punto 2 di tale decisione, né i punti da 3 a 5 di quest’ultima, che precisano i tassi di cambio ai quali occorre riferirsi in alcune situazioni specifiche riguardanti determinate prestazioni, indicano espressamente a quali disposizioni dei regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 si applicano.

32      In tali condizioni, la disposizione della decisione H3 applicabile nell’ipotesi presa in considerazione dalla prima questione deve essere determinata tenendo conto della natura e dell’obiettivo della prestazione in oggetto.

33      A tal proposito, la prestazione oggetto del procedimento principale, che consiste in un’integrazione differenziale eventualmente versata a titolo di prestazioni familiari mensili, si fonda sull’articolo 68 del regolamento n. 883/2004. Conformemente al paragrafo 1, lettera a), di tale articolo, qualora nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni in base alle legislazioni di più Stati membri a diverso titolo, i diritti conferiti a titolo di un’attività professionale subordinata o autonoma sono dovuti in priorità rispetto a quelli conferiti a titolo della residenza. Il paragrafo 2 del citato articolo prevede che, in caso di cumulo di diritti, le prestazioni familiari sono erogate in base alla legislazione definita come prioritaria, e i diritti alle prestazioni familiari dovute a norma di altre legislazioni sono sospesi fino a concorrenza dell’importo previsto dalla prima legislazione ed erogati, se del caso, sotto forma d’integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo.

34      La Corte ha dichiarato che una simile norma anticumulo è diretta a garantire al beneficiario di prestazioni corrisposte da più Stati membri un importo complessivo delle prestazioni identico a quello della prestazione più favorevole cui ha diritto in virtù della legislazione di uno solo di tali Stati (sentenza del 30 aprile 2014, Wagener, C‑250/13, EU:C:2014:278, punto 46 e giurisprudenza citata).

35      Al fine di garantire la corresponsione di un importo complessivo identico a quello della prestazione più favorevole quando si tratta di confrontare importi espressi in valute differenti, occorre utilizzare il tasso di cambio di riferimento pubblicato dalla Banca centrale europea in una data la più vicina possibile a quella del versamento delle prestazioni. Ciò implica, per quanto riguarda le prestazioni versate a intervalli regolari, nella specie mensilmente, su un lungo periodo di tempo, l’utilizzo di un tasso di cambio differente per ogni versamento.

36      Conservare un tasso di cambio unico per un tale periodo, quando invece i tassi possono subire notevoli fluttuazioni nel corso del periodo stesso, rischierebbe infatti o di privare il beneficiario delle prestazioni di una parte dell’importo della prestazione più favorevole, o di concedergli un importo che eccede quest’ultimo.

37      Se è vero che, come rileva il governo tedesco nelle sue osservazioni scritte, la necessità di procedere a un calcolo basato su un nuovo tasso di cambio a ogni scadenza costituisce un onere amministrativo supplementare per le istituzioni di sicurezza sociale competenti, il rispetto della lettera di un testo chiaro nonché dell’obiettivo sul quale quest’ultimo si fonda non può cedere il posto a un altro metodo di calcolo motivato da una maggiore comodità (v., per analogia, sentenza del 30 aprile 2014, Wagener, C‑250/13, EU:C:2014:278, punto 38).

38      Per quanto riguarda le disposizioni della decisione H3 eventualmente applicabili ai fini del procedimento principale, il punto 2 di questa decisione prevede che, salvo disposizione contraria di quest’ultima, il tasso di cambio da utilizzare è quello pubblicato nel giorno in cui l’istituzione esegue l’operazione in questione.

39      Occorre costatare che l’applicazione di tale regola alla prestazione di cui al procedimento principale può condurre all’utilizzo di un nuovo tasso di cambio per ogni corresponsione della prestazione familiare in oggetto e, se del caso, di un’integrazione differenziale, il che, come si evince dai punti da 34 a 36 della presente sentenza, è conforme all’obiettivo del pagamento di un’integrazione differenziale ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, che consiste nel garantire la corresponsione di un importo complessivo identico all’importo della prestazione più favorevole.

40      Occorre tuttavia rilevare che, come risulta dal suo tenore letterale, il punto 2 della decisione H3 riveste una carattere residuale, nel senso che occorre applicarlo per determinare il tasso di cambio da utilizzare con riferimento alle disposizioni dei regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 oggetto di questa decisione, salvo disposizione contraria di quest’ultima. Di conseguenza, occorre esaminare se i punti da 3 a 5 della decisione H3, menzionati dal giudice del rinvio, siano applicabili a una situazione come quella di cui al procedimento principale.

41      A tal proposito, si deve constatare, innanzitutto, che il testo stesso del punto 3 della decisione H3 esclude l’applicazione di tale disposizione in una situazione simile. Da un lato, infatti, la citata disposizione è destinata ad essere applicata in casi nei quali un’istituzione di uno Stato membro «debba convertire un importo nella valuta di un altro Stato membro». Ebbene, il procedimento principale rientra nella situazione inversa, vale a dire la conversione nella sua propria valuta, da parte di un’istituzione di sicurezza sociale di uno Stato membro, di un importo espresso in valuta di un altro Stato.

42      Dall’altro lato, il citato punto 3, lettere a) e b), fa menzione della presa in considerazione di importi «in base alla normativa nazionale», mentre, nella situazione di cui al procedimento principale, l’obbligo di tenero conto dell’importo delle prestazioni versate in Svizzera per il calcolo di un’integrazione differenziale eventualmente dovuta in Germania risulta dall’applicazione dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004 e dall’accordo sulla libera circolazione delle persone.

43      Inoltre, il punto 4 della decisione H3 non è applicabile poiché riguarda, anch’esso, situazioni nelle quali l’istituzione di uno Stato membro deve convertire un importo nella valuta di un altro Stato. Inoltre, si evince dal suo testo, e in particolare dai termini «il [punto] 3, mutatis mutandis, si applica per analogia quando un’istituzione di uno Stato membro deve effettuare un nuovo calcolo di una prestazione» che esso rappresenta un’applicazione particolare del punto 3 di tale decisione.

44      Infine, il punto 5 della decisione H3 si applica al fine di ricalcolare una prestazione indicizzata regolarmente in base alla legislazione nazionale, qualora gli importi in un’altra valuta abbiano un impatto sulla prestazione. Il testo di tale disposizione non osta, in linea di principio, all’applicazione di quest’ultima allo scopo di determinare un’integrazione differenziale eventualmente dovuta quando la prestazione familiare di uno Stato membro che è sospesa fino a concorrenza dell’importo previsto dalla legislazione definita come prioritaria, in applicazione dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, è oggetto di regolare indicizzazione.

45      Tuttavia, il giudice del rinvio rileva che, durante gli anni dal 2010 al 2014, l’assegno per figli a carico in Germania, di EUR 184 per ognuno dei primi due figli, è rimasto inalterato ed è, a partire dal 2015, aumentato una volta all’anno. Ne deriva che tale prestazione non ha subito alcun aumento durante il periodo per il quale viene richiesta un’integrazione differenziale nel caso di specie, ossia tra il mese di aprile 2012 e il mese di dicembre 2014.

46      In tali circostanze, non si può dire che la citata prestazione sia stata indicizzata regolarmente, ai sensi del punto 5 della decisione H3. Ammettere l’applicabilità di tale disposizione condurrebbe, infatti, all’utilizzazione di un tasso di cambio pubblicato in una data troppo lontana dalla maggior parte delle prestazioni familiari mensili di cui al procedimento principale, il che contrasterebbe con l’obiettivo dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento 883/2004 indicato al punto 34 della presente sentenza.

47      Non essendo applicabile nessuno dei punti da 3 a 5 della decisione H3 in una situazione come quella di cui al procedimento principale, occorre applicare il punto 2, come risulta dal punto 40 della presente sentenza.

48      Di conseguenza, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che la decisione H3 deve essere interpretata nel senso che il suo punto 2 è applicabile in sede di conversione valutaria di prestazioni familiari per figli a carico al fine di determinare l’eventuale importo di un’integrazione differenziale a norma dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004.

 Sulla seconda questione

49      Con la sua seconda questione, lettera a), posta per l’ipotesi in cui sia dichiarato che il punto 2 della decisione H3 è applicabile ad una situazione come quella di cui al procedimento principale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quale sia la portata della nozione «giorno in cui l’istituzione effettua l’operazione», ai sensi di tale disposizione.

50      Si deve constatare che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, tale nozione si riferisce al giorno in cui l’istituzione competente dello Stato di impiego, responsabile in via prioritaria per il pagamento della prestazione familiare in oggetto, effettua tale pagamento. Quest’ultimo si effettua infatti in ogni caso, mentre il pagamento delle prestazioni previste dallo Stato di residenza, sotto forma di integrazione differenziale, si effettua soltanto a determinate condizioni, ed è dunque condizionato e incerto. Solo dopo il pagamento della prestazione da parte dello Stato di impiego e della conversione del suo importo nella valuta dello Stato di residenza l’interessato può beneficiare di tale integrazione in quest’ultimo Stato, qualora l’importo convertito sia inferiore a quello della medesima prestazione dovuta a titolo della legislazione di questo stesso Stato (v., per analogia, sentenza del 30 aprile 2014 Wagener, C‑250/13, EU:C:2014:278, punti 45 e 47).

51      Tale interpretazione è d’altronde conforme all’obiettivo della norma anticumulo prevista all’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, come indicata al punto 34 della presente sentenza.

52      Di conseguenza, si deve rispondere alla seconda questione, lettera a) dichiarando che il punto 2 della decisione H3 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, la nozione di «giorno in cui l’istituzione effettua l’operazione», ai sensi di tale disposizione, si riferisce al giorno in cui l’istituzione competente dello Stato di impiego effettua il pagamento della prestazione familiare in oggetto.

53      Tenuto conto della risposta data alla prima questione, non occorre procedere all’esame della seconda questione, lettere b) e c).

 Sulle spese

54      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

1)      Per quanto riguarda la conversione valutaria di una prestazione per figli a carico al fine di determinare l’eventuale importo di un’integrazione differenziale ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, non incide sull’applicazione e sull’interpretazione dell’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004 nonché della decisione H3 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 15 ottobre 2009, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all’articolo 90 del regolamento n. 987/2009, il fatto che tale prestazione sia versata in franchi svizzeri da un’istituzione svizzera.

2)      La decisione H3 del 15 ottobre 2009 deve essere interpretata nel senso che il suo punto 2 è applicabile in sede di conversione valutaria di prestazioni familiari per figli a carico al fine di determinare l’eventuale importo di un’integrazione differenziale a norma dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 988/2009.

3)      Il punto 2 della decisione H3 del 15 ottobre 2009 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, la nozione di «giorno in cui l’istituzione effettua l’operazione», ai sensi di tale disposizione, si riferisce al giorno in cui l’istituzione competente dello Stato di impiego effettua il pagamento della prestazione familiare in oggetto.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.