Language of document : ECLI:EU:F:2009:117

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

17 settembre 2009

Causa F‑121/07

Guido Strack

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Incidenti processuali – Eccezione di irricevibilità e di incompetenza – Procedimento in contumacia»

Oggetto: Nell’ambito del ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA dal sig. Strack il 22 ottobre 2007 la Commissione, con atto separato, ha sollevato un’eccezione di irricevibilità e di incompetenza contro il detto ricorso ai sensi degli artt. 76 e 78 del regolamento di procedura.

Decisione: La domanda della Commissione diretta a veder statuire sull’irricevibilità del ricorso e sull’incompetenza del Tribunale è irricevibile. La domanda del ricorrente di veder statuire in contumacia è respinta. La domanda della Commissione diretta a veder statuire sull’irricevibilità del ricorso e sull’incompetenza del Tribunale è riunita al merito. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Procedura – Ricevibilità degli atti processuali – Valutazione al momento della presentazione dell’atto – Termine di presentazione di un’eccezione di irricevibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 114; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 78; decisione del Consiglio 2004/752, art. 3, n. 4)

2.      Procedura – Ricevibilità degli atti processuali – Presentazione di un’eccezione di irricevibilità dopo aver ottenuto una proroga del termine di deposito del controricorso – Ricevibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 39 e 78)

1.      Nel caso in cui la parte convenuta sollevi un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 78 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica contro un ricorso proposto prima dell’entrata in vigore del detto regolamento e soggetto alle disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado in forza dell’art. 3, n. 4, della decisione 2004/752, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, il termine da rispettare per la presentazione dell’eccezione di irricevibilità è quello previsto nel regolamento di procedura in vigore alla data della notifica del ricorso. D’altro canto, indipendentemente dal fatto che ci si situi nell’ambito di applicazione dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado o in quello dell’art. 78 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, il termine impartito per presentare l’eccezione di irricevibilità decorre a partire da tale notifica.

(v. punti 10, 13 e 16)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 22 maggio 2008, causa F‑107/07, Daskalakis/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 25)

2.      Nel caso in cui il Tribunale della funzione pubblica abbia accolto la domanda della parte convenuta di prorogare il termine di presentazione del controricorso, il fatto che tale parte scelga, prima della scadenza del termine prorogato, di sollevare un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 78 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, anziché presentare un controricorso contenente un esame del merito della controversia, non è tale da rimettere in discussione la conformità della sua domanda di proroga alle pertinenti disposizioni del detto regolamento di procedura né da permettere di concludere nel senso del carattere illegittimo di tale domanda.

Infatti, accordando la proroga del termine di presentazione del controricorso prima della scadenza del termine previsto dall’art. 78 del detto regolamento di procedura per la presentazione di un’eccezione di irricevibilità, il Tribunale della funzione pubblica ha accettato implicitamente che, entro il termine prorogato impartito, la parte convenuta potesse presentare un’eccezione di irricevibilità con atto separato o un controricorso. Al riguardo, anche se nessuna disposizione esplicita prevede la possibilità di prorogare il termine previsto dal detto art. 78, non può esserne dedotto, qualora la proroga sia avvenuta prima della scadenza del detto termine, che una parte non possa presentare prima della scadenza del termine prorogato un’eccezione di irricevibilità con atto separato.

(v. punti 18 e 20)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 10 luglio 2002, causa T‑387/00, Comitato organizzatore del convegno internazionale/Commissione (Racc. pag. II‑3031, punto 35)