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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 15 gennaio 2013 – BO / Commissione

(Causa F-27/11) 1

(Funzione pubblica – Previdenza sociale – Assunzione delle spese di trasporto relative a cure mediche – Spese di trasporto per ragioni linguistiche)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: BO (Amman, Giordania) (rappresentanti: L. Levi, M. Vandenbussche e C. Bernard-Glanz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Oggetto

Funzione pubblica – Domanda di annullamento delle decisioni della convenuta recanti diniego dell’autorizzazione a prestazioni mediche richieste dal ricorrente a favore del figlio, del coniuge e del ricorrente stesso.

Dispositivo

Le decisioni della Commissione europea del 1° giugno 2010, recanti diniego dell’assunzione delle spese di trasporto e di accompagnamento del figlio di BO, sono annullate.

La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute da BO.

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1 GU C 186 del 25.6.2011, pag. 33.