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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 1° febbraio 2019 – Kaplan International colleges UK Ltd / The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-77/19)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrente: Kaplan International colleges UK Ltd

Convenuti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Questioni pregiudiziali

Quale sia l’ambito di applicazione territoriale dell’esenzione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE1 del Consiglio e, in particolare, (i) se tale esenzione si applichi a un Gruppo di ripartizione dei costi (GRC) avente la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro o dagli Stati membri degli aderenti al GRC. In caso di risposta affermativa, (ii) se tale esenzione si applichi anche a un GRC stabilito al di fuori dell’Unione europea.

Qualora, in linea di principio, l’esenzione prevista per i GRC sia applicabile a un’entità stabilita in uno Stato membro diverso da quello di uno o più membri del GRC e anche a un GRC stabilito al di fuori dell’Unione europea, in che modo dovrebbe essere applicato il criterio secondo cui l’esenzione non debba essere tale da provocare distorsioni della concorrenza, e in particolare:

a)    se esso si applichi alle potenziali distorsioni che colpiscono altri destinatari di servizi simili che non sono membri del GRC o se si applichi unicamente alle potenziali distorsioni che colpiscono potenziali prestatori alternativi di servizi ai membri del GRC.

b)    Qualora tale criterio si applichi unicamente agli altri destinatari, se vi possa essere una reale possibilità di distorsione nel caso in cui gli altri destinatari, che non sono membri del GRC, possano chiedere di aderire al GRC di cui trattasi o costituire il proprio GRC per ottenere servizi simili, oppure ottenere risparmi equivalenti in termini di IVA utilizzando altri metodi (per esempio con l’apertura di una filiale nello Stato membro o nello Stato terzo di cui trattasi).

c)    Qualora tale criterio si applichi unicamente agli altri prestatori, se la reale possibilità di distorsione debba essere valutata determinando se il GRC si garantisca la conservazione della clientela dei suoi membri, indipendentemente dall’applicazione dell’esenzione dall’IVA – e quindi se debba essere valutata con riferimento all’accesso di prestatori alternativi al mercato nazionale in cui sono stabiliti i membri del GRC. In tal caso, se rilevi il fatto che il GRC si garantisca la conservazione della clientela dei suoi membri poiché questi ultimi fanno parte dello stesso gruppo societario.

d)    Se la potenziale distorsione debba essere valutata sul piano nazionale in relazione ai prestatori alternativi nello Stato terzo in cui è stabilito il GRC.

e)    Se l’autorità tributaria dell’Unione europea che applica la direttiva IVA abbia l’onere probatorio di accertare la probabilità di una distorsione.

f)    Se sia necessario che l’autorità tributaria dell’Unione europea disponga una valutazione peritale specifica del mercato dello Stato terzo in cui è stabilito il GRC.

g)    Se la presenza di una reale possibilità di distorsione possa essere accertata attraverso l’identificazione di un mercato commerciale nello Stato terzo.

Se l’esenzione a favore dei GRC sia applicabile nelle circostanze del caso di specie, in cui i membri del GRC sono vincolati tra loro da rapporti economici, finanziari e organizzativi.

Se l’esenzione per i GRC si applichi in circostanze in cui i membri abbiano formato un gruppo IVA, che costituisce un unico soggetto passivo. Se faccia differenza il fatto che la KIC, quale membro rappresentativo destinatario dei servizi (ai sensi del diritto nazionale), non è membro del GRC e, in caso affermativo, se tale differenza sia eliminata da una normativa nazionale secondo la quale il membro rappresentativo possiede le caratteristiche e lo status dei membri del GRC ai fini dell’applicazione dell’esenzione per i GRC.

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1     Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).