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Ricorso proposto il 23 maggio 2011 - ZZ / Commissione

(Causa F-57/11)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: B. Cortese e C. Cortese, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della Commissione di non riconoscere effetto all'accettazione da parte del ricorrente del posto di funzionario in prova (assistente) presso il Centro Comune di Ricerca come assistente tecnico, offertogli dalla Commissione e la domanda di risarcimento del danno materiale e morale.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione, contenuta nella lettera 5 agosto 2010, di non riconoscere effetto all'accettazione da parte del ricorrente del posto di funzionario in prova (assistente) presso il Centro Comune di Ricerca, ad Ispra, come assistente tecnico, offertogli dalla Commissione con decisione contenuta nella lettera 30 luglio 2010, inviatagli per posta elettronica il 30 luglio 2010, e di revocare quell'offerta;

annullare, per quanto necessario, degli atti preparatori della suddetta decisione impugnata;

annullare, per quanto necessario, della decisione dell'APN di rigetto del reclamo proposto dal ricorrente, contenuta nella lettera 10 febbraio 2011, comunicata al ricorrente il giorno seguente;

condannare la Commissione al risarcimento del danno materiale derivante dalla decisione di non riconoscere effetto all'accettazione da parte del ricorrente del posto di funzionario in prova (assistente) presso il Centro Comune di Ricerca, ad Ispra, come assistente tecnico, offertogli dalla Commissione con decisione contenuta nella suddetta lettera 30 luglio 2010; il danno si quantifica provvisoriamente nella differenza tra la remunerazione complessiva reale percepita dal ricorrente nella sua posizione di agente temporaneo del Centro Comune di Ricerca e quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato tempestivamente assunto in seguito all' accettazione della suddetta offerta del posto di funzionario di grado AST 3, primo scaglione, aumentata degli interessi moratori;

condannare la Commissione al risarcimento del danno morale derivante dalla decisione di non riconoscere effetto all'accettazione da parte del ricorrente del posto di funzionario in prova (assistente) presso il Centro Comune di Ricerca, ad Ispra, come assistente tecnico, offertogli dalla Commissione con la suddetta decisione contenuta nella lettera 30 luglio 2010, come sarà equitativamente determinato dal Tribunale della Funzione Pubblica e che si indica qui, provvisoriamente, in un importo pari al triplo della remunerazione mensile di base di un funzionario di grado AST 3, primo scaglione, per un ammontare totale pari a 10.001 euro e 31 centesimi;

condannare la Commissione alle spese.

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