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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 5 giugno 2020 – Federatie Nederlandse Vakbeweging / Heiploeg Seafood International BV, Heitrans International BV

(Causa C-237/20)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Federatie Nederlandse Vakbeweging

Resistenti: Heiploeg Seafood International BV, Heitrans International BV

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE 1 debba essere interpretato nel senso che la condizione che «una procedura fallimentare o una procedura di insolvenza analoga sia aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente» è soddisfatta allorché

(i)    il fallimento del cedente è inevitabile e il cedente è dunque effettivamente insolvente,

(ii)    secondo il diritto dei Paesi Bassi il fine della procedura fallimentare è garantire la realizzazione di un massimo di introiti per l’insieme dei creditori mediante la liquidazione del patrimonio del debitore, e

(iii)    il trasferimento (di una parte) dell’impresa viene predisposto in un c.d. pre-pack anteriormente alla dichiarazione di fallimento e viene realizzato solo posteriormente alla dichiarazione di fallimento, e in detto trasferimento

(iv)    il curatore designato, nominato dal tribunale anteriormente alla dichiarazione di fallimento, deve farsi guidare dagli interessi dell’insieme dei creditori nonché dagli interessi sociali come quello del mantenimento dell’occupazione e il giudice commissario designato parimenti nominato dal tribunale deve vigilare che ciò avvenga,

(v)    scopo del pre-pack è quello di consentire nella successiva procedura di fallimento una modalità di liquidazione con la quale (una parte dell’impresa appartenente al patrimonio del cedente viene trasferita in forma di «going concern», per ottenere un massimo di introiti per l’insieme dei creditori e mantenere il più possibile l’occupazione, e

(vi)    l’organizzazione della procedura garantisce che detto scopo sia effettivamente determinante.

Se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE debba essere interpretato nel senso che la condizione che «una procedura fallimentare o una procedura di insolvenza analoga si svolga sotto il controllo di un’autorità pubblica competente» è soddisfatta, allorché il trasferimento (di una parte) dell’impresa viene predisposto in un c.d. pre-pack anteriormente alla dichiarazione di fallimento e viene realizzato solo posteriormente alla dichiarazione di fallimento, e

(i)    anteriormente alla dichiarazione di fallimento viene controllato da un curatore designato e da un giudice commissario designato nominati dal tribunale, ma che non dispongono di poteri ai sensi di legge,

(ii)    secondo il diritto dei Paesi Bassi anteriormente alla dichiarazione di fallimento il curatore designato deve farsi guidare dagli interessi dell’insieme dei creditori e da altri interessi sociali, come quello al mantenimento dell’occupazione, e il giudice commissario designato deve vegliare affinché ciò avvenga,

(iii)    i compiti del curatore designato e del giudice commissario designato non differiscono da quelli del curatore e del giudice commissario nel fallimento,

(iv)    l’accordo in base al quale l’impresa viene trasferita e che è stato predisposto nell’ambito di un pre-pack viene stipulato e attuato solo dopo la pronuncia di fallimento,

(v)    nella pronuncia di fallimento il tribunale può procedere a nominare curatore o giudice commissario una persona diversa dal curatore designato o dal giudice commissario designato, e

(vi)    per il curatore e il giudice commissario valgono gli stessi requisiti di oggettività e di indipendenza vigenti per un curatore e un giudice commissario in un fallimento non preceduto da un pre-pack e questi, a prescindere dal loro livello di coinvolgimento anteriormente alla dichiarazione di fallimento, in forza dell’autorità loro conferita sono tenuti a valutare se il trasferimento (di una parte) dell’impresa predisposto anteriormente alla dichiarazione di fallimento sia nell’interesse dell’insieme dei creditori e, ove rispondano negativamente a detta questione, a decidere che tale trasferimento non abbia luogo, mentre mantengono sempre la facoltà di decidere per altri motivi, ad esempio poiché vi si oppongono altri interessi sociali come l’interesse all’occupazione, che il trasferimento (di una parte) dell’impresa predisposto anteriormente alla dichiarazione di fallimento non abbia luogo.

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1 Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16).