Language of document :

Impugnazione proposta il 7 agosto 2020 dalla Agrochem-Maks d.o.o. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 28 maggio 2020, causa T-574/18, Agrochem-Maks / Commissione

(Causa C-374/20 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Agrochem-Maks d.o.o. (rappresentanti: S. Pappas e A. Pappas, avocats)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Svezia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

rinviare la causa al Tribunale;

condannare la Commissione alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale ha interpretato e applicato erroneamente i requisiti procedurali riguardanti le richieste di informazioni supplementari nel contesto del rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che la censura (relativa ai sette punti non finalizzati) in base alla quale l’esistenza di divergenze tra la valutazione dell’EFSA e quella dello Stato membro relatore richiede una motivazione approfondita su tale questione debba essere respinta, in quanto infondata, in relazione al quarto punto e, in quanto inconferente, in relazione agli altri punti.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel non aver preso in considerazione tutti gli elementi pertinenti al fine di esaminare il legittimo affidamento della ricorrente.

Il Tribunale ha qualificato in modo erroneo i fatti e ha violato l’articolo 6, lettera f), del regolamento n. 1107/20091 , il punto 2.2 dell’allegato II dello stesso regolamento e il principio di proporzionalità.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’aver interpretato e applicato in modo non corretto il principio di precauzione.

____________

1 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).