Language of document :

Impugnazione proposta il 15 febbraio 2019 dal Groupe Canal + avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) pronunciata il 12 dicembre 2018 nella causa T-873/16, Groupe Canal + / Commissione

(Causa C-132/19P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Groupe Canal + (rappresentanti: P. Wilhelm, P. Gassenbach, O. de Juvigny, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica francese, Union des producteurs de cinéma (UPC), C More Entertainment AB, European Film Agency Directors - EFAD's, Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale il 12 dicembre 2018 nella causa T-873/16 nella parte in cui respinge il ricorso proposto dal Groupe Canal +, diretto all’annullamento della decisione della Commissione del 26 luglio 2016 relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.40023 – Accesso transfrontaliero ai servizi televisivi a pagamento), e nella parte in cui ha condannato la ricorrente alle spese;

annullare la decisione della Commissione del 26 luglio 2016 nel caso AT.40023;

condannare la Commissione europea all’integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo primo motivo, GCP sostiene che il Tribunale non poteva escludere l’esistenza di uno sviamento di potere per il fatto che la Commissione ha ottenuto, mediante impegni, la fine dei geofiltraggi, mentre il regolamento (UE) n. 2018/3021 prevede espressamente che i contenuti audiovisivi possono essere oggetto di restrizioni geografiche.

Con il suo secondo motivo, GCP osserva che il Tribunale ha commesso un’irregolarità processuale, nonché violato il principio del contraddittorio, in quanto nessuno degli argomenti collegati all’applicabilità dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE è stato discusso dalle parti in udienza. Di conseguenza, il Tribunale non ha rispettato i diritti della difesa di GCP.

Con il suo terzo motivo, GCP fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto legato alla violazione del suo obbligo di motivazione, omettendo di rispondere al motivo secondo il quale la Commissione non ha preso in considerazione il contesto economico e giuridico francese nel quale rientravano le clausole contestate. La sentenza si fonda su una premessa inesatta e non tiene conto dello specifico contesto economico e giuridico del settore cinematografico ed è contraria alla giurisprudenza della Corte, che ha espressamente dichiarato che le clausole contestate possono essere perfettamente valide nel settore cinematografico.

Con il suo quarto motivo, GCP sostiene che il Tribunale ha commesso errori di diritto per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 9 del regolamento n. 1/20032 e del punto 128 della comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 TFUE, giungendo a una violazione dei principi di proporzionalità e di rispetto dei diritti dei terzi. Infatti, le preoccupazioni sulla concorrenza espresse nell’esame preliminare della Commissione concernevano i soli territori del Regno Unito e dell’Irlanda e la situazione concorrenziale riguardante la Francia non è stata neanche presa in esame. Inoltre il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando, da un lato, che la decisione della Commissione non rappresentava un’ingerenza nella libertà contrattuale di GCP e, dall’altro, che essa non incideva sulla possibilità di GCP di adire il giudice nazionale al fine di far constatare la compatibilità delle clausole con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, sebbene risulti dalla giurisprudenza della Corte che il giudice nazionale non può ignorare la decisione adottata sulla base dell’articolo 9 del regolamento e la valutazione preliminare che l’accompagna.

____________

1 Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 601, pag. 1).

2 Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).