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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Kehl (Germania) il 28 settembre2018 – Procedimento penale a carico di UY

(Causa C-615/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Kehl

Parti

Staatsanwaltschaft Offenburg

contro

UY

Questioni pregiudiziali

Se il diritto dell’Unione europea, in particolare la direttiva 2012/13 1 e gli articoli 21, 45, 49 e 56 TFUE, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che consente, nell’ambito di un procedimento penale, solo perché l’imputato non è residente in tale Stato membro ma in un altro Stato membro, di disporre che l’imputato debba nominare un domiciliatario ai fini della notifica del decreto penale di condanna di cui è destinatario, con la conseguenza che tale decreto diventerà definitivo, creandosi così il presupposto giuridico per la punibilità di una successiva azione dell’imputato (effetto del giudicato), anche quando l’imputato non sia stato effettivamente a conoscenza di detto decreto e l’effettiva presa di conoscenza del decreto da parte dell’imputato non è garantita quanto lo sarebbe in caso di notifica [Or. 2] del decreto penale di condanna a un imputato residente nel medesimo Stato membro.

In caso di risposta negativa alla prima questione, se il diritto dell’Unione europea, in particolare la direttiva 2012/13 e gli articoli 21, 45, 49 e 56 TFUE, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che consente, nell’ambito di un procedimento penale, solo perché l’imputato non è residente in tale Stato membro ma in un altro Stato membro, di disporre che l’imputato debba nominare un domiciliatario ai fini della notifica del decreto penale di condanna di cui è destinatario, con la conseguenza che tale decreto diventerà definitivo, creandosi così il presupposto giuridico per la punibilità di una successiva azione dell’imputato (effetto del giudicato) e, nel perseguire tale reato, all’imputato siano imposti obblighi più gravosi, sul piano soggettivo, in termini di diligenza richiesta per acquisire effettiva conoscenza del decreto penale di condanna, rispetto a quelli che gli sarebbero imposti se fosse residente nel medesimo Stato membro, di modo che sia possibile procedere penalmente nei confronti dell’imputato per negligenza di quest’ultimo.

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1     Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, GU 2012, L 142, pag. 1.