Language of document : ECLI:EU:F:2012:183

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

12 dicembre 2012

Causa F‑12/10 DEP

Petrus Kerstens

contro

Commissione europea

«Procedura – Liquidazione delle spese – Rappresentanza di un’istituzione da parte di uno dei suoi agenti – Spese ripetibili – Spese indispensabili – Nozione – Spese di trasporto, di pernottamento e indennità giornaliere versate all’agente»

Oggetto: Domanda di liquidazione delle spese ripetibili proposta dalla Commissione europea al Tribunale, ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura, a seguito della sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2012, Kerstens/Commissione, F‑12/10.

Decisione: L’importo delle spese ripetibili da parte della Commissione nella causa F‑12/10, Kerstens/Commissione, è fissato in EUR 348,52. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese sostenute per il presente procedimento di liquidazione delle spese.

Massime

1.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute dalle parti – Spese di trasferta e di soggiorno degli agenti delle istituzioni dell’Unione – Presupposti per il rimborso

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 91, b), e 92]

2.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute dalle parti – Nozione – Retribuzione di un funzionario incaricato di rappresentare l’istituzione dinanzi ai giudici dell’Unione – Esclusione

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 91, b)]

3.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Contestazione in ordine alle spese ripetibili di un’istituzione rappresentata da uno dei suoi agenti – Limiti

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 91, b)]

1.      Dall’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica si evince che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute per la causa dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle risultate indispensabili a tal fine. Pertanto, il fatto che le spese affrontate siano coperte o meno dal bilancio dell’istituzione interessata non costituisce un criterio che consenta di determinare il loro carattere ripetibile o meno. Tuttavia, solo le spese separabili dall’attività interna di un’istituzione, come le spese di trasferta e di soggiorno rese necessarie dalla causa, rientrano nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini della causa.

Per quanto riguarda la questione di stabilire quali spese affrontate da un’istituzione possano creare, se del caso, crediti in capo a tale istituzione nei confronti di un terzo condannato alle spese nell’ambito di un procedimento giurisdizionale, occorre operare una distinzione tra le spese separabili dall’attività interna dell’istituzione e quelle che non lo sono. Al riguardo, se è vero che la voce di bilancio assegnata al servizio giuridico di un’istituzione per le spese di missione del suo personale nel corso di un esercizio si presuppone copra, tra l’altro, le spese causate dalle trasferte a Lussemburgo per le esigenze di rappresentanza dell’istituzione nei procedimenti giurisdizionali, nondimeno, se alla fine del procedimento il ricorrente è condannato alle spese, talune spese sostenute dall’istituzione e considerate indispensabili ai fini della causa devono essere riversate al detto bilancio, ragion per cui essa è obbligata a chiederne il rimborso alla parte soccombente e, se necessario, ad avviare il procedimento previsto dall’articolo 92 del regolamento di procedura. Di conseguenza, si deve concludere che le spese di trasporto, di pernottamento e le indennità giornaliere versate all’agente di un’istituzione possono formare oggetto di rimborso a titolo di spese ripetibili. Analogamente, il ricorso ad un’agenzia di viaggi non è irragionevole dato che facilita la gestione da parte dell’amministrazione delle spese di trasferta degli agenti e le permette di realizzare risparmi.

D’altro canto, le spese separabili dall’attività interna di un’istituzione non possono avere carattere forfettario. Infatti, un siffatto carattere porterebbe a consentire all’istituzione interessata di includervi spese interne, come le spese di segreteria o spese amministrative, che non possono formare oggetto di rimborso a titolo di spese ripetibili.

(v. punti 24, 25, 27, 29, 30 e 41)

Riferimento:

Corte: 26 novembre 2004, BEI/De Nicola, C‑198/02 P(R)‑DEP, (punto 20)

Tribunale de l’Unione europea: 23 marzo 2012, Kerstens/Commissione, T‑266/08 P‑DEP, (punti 13 e 21)

2.      Le spese attinenti all’attività di un funzionario non possono essere considerate come spese sostenute ai fini della causa e pertanto ripetibili. Infatti, quando le istituzioni si fanno rappresentare da uno dei loro funzionari, l’esecuzione di tutti i compiti di tale funzionario trova la sua contropartita nella retribuzione statutaria che gli viene versata. Tale funzionario, la cui situazione pecuniaria è disciplinata da uno statuto, ha il dovere di consigliare ed assistere l’istituzione alla quale appartiene e di svolgere i compiti che gli vengono affidati nell’ambito delle sue attività, fra i quali è compresa, oltre alla rappresentanza davanti ai giudici dell’Unione, la tutela degli interessi dell’istituzione da lui rappresentata.

(v. punto 26)

Riferimento:

Corte: 7 settembre 1999, Commissione/Sveriges Betodlares e Henrikson, C‑409/96 P‑DEP (punto12)

Tribunale de l’Unione europea: Kerstens/Commissione, cit. (punti 13, 19 e 21)

3.      Non spetta in nessun modo ad un ricorrente, in una controversia tra l’Unione e i suoi dipendenti, determinare come l’agente che rappresenta la parte convenuta dinanzi al giudice dell’Unione si rechi in missione, né la durata di tale missione, a condizione che le spese di cui la parte convenuta chiede il rimborso siano indispensabili ai sensi dell’articolo 91, lettera b), del regolamento del Tribunale.

(v. punto 36)