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Impugnazione proposta il 9 novembre 2020 dalla P. Krücken Organic GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 9 settembre 2020 nella causa T-565/18, P. Krücken Organic GmbH contro Commissione europea

(Causa C-586/20 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: P. Krücken Organic GmbH (rappresentante: H. Schmidt, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 9 settembre 2020, nella causa T-565/18;

condannare la Commissione europea al pagamento della somma di EUR 216 749‚02, oltre agli interessi di mora pari al tasso base della Banca centrale europea (BCE) maggiorato dell'8 % annuale, a decorrere dalla data della notifica del ricorso;

ordinare alla Commissione europea di mettere a disposizione della ricorrente, ai fini di consultazione, i documenti generati nel corso dell'attività dell’ECOCERT in occasione del controllo ecologico dell'impresa che ha fabbricato il prodotto di cui trattasi - in particolare, le relazioni di ispezione e le relative note di valutazione degli anni 2016, 2017 e 2018 - connessi agli accertamenti, alle valutazioni e alle decisioni dell’ECOCERT, che costituivano la base per il rilascio del certificato di ispezione del prodotto di cui trattasi e per il successivo ritiro di tale certificato di ispezione ad opera dell’ECOCERT;

imporre alla Commissione di obbligare a sua volta gli organismi di controllo ecologico, ai quali la Commissione affida nei paesi terzi l’esecuzione di compiti nell’ambito del sistema di controllo dell’Unione europea per l’agricoltura biologica, a notificare all’importatore di cui trattasi la loro decisione relativa al ritiro, alla revoca o alla dichiarazione di invalidità del certificato di ispezione rilasciato, nonché a ricevere i suoi reclami e a pronunciarsi al riguardo; di esortare gli organismi di controllo ecologico incaricati nei paesi terzi a mettere a disposizione degli importatori i documenti della procedura di controllo ecologico alla base di tali decisioni, in particolare le relazioni di ispezione e le note di valutazione, oscurando le parti soggette alla protezione dei dati a favore di terzi e, in subordine, limitare tale obbligo della Commissione ad un obbligo nei confronti della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ritiene che siano stati violati i suoi diritti fondamentali relativi alla libertà d'impresa e alla tutela della sua proprietà. La normativa dell'Unione in materia di prodotti biologici dovrebbe essere interpretata alla luce della Carta dei diritti fondamentali. Il Tribunale non avrebbe minimamente tenuto conto di questo aspetto nella sua sentenza. Di conseguenza, le imprese che hanno importato prodotti biologici da paesi non appartenenti all'Unione europea sarebbero state private del tutto della tutela dei diritti fondamentali.

La sentenza del Tribunale si baserebbe su una valutazione giuridicamente erronea della portata degli obblighi e quindi della responsabilità della Commissione europea per il comportamento e per le decisioni degli organismi di controllo ecologico. Nella sua sentenza, il Tribunale avrebbe erroneamente presupposto l'inesistenza di una «disposizione specifica» da cui risulti che il comportamento negligente dell’ECOCERT per il tramite della sua controllata nella Repubblica popolare cinese sia attribuibile all'Unione o alla Commissione europea. Il Tribunale considera che tale attribuzione presupporrebbe che la Commissione stessa fosse incaricata del controllo ecologico in quanto funzione di pubblica autorità in Stati non appartenenti all'Unione europea. Le norme del regolamento (CE) n. 834/2007 1 e del regolamento (CE) n. 1235/2008 2 indicherebbero alla Commissione europea le modalità di effettuazione dei controlli ecologici negli Stati non appartenenti all'Unione europea, in particolare, attraverso la designazione di organismi di controllo ecologico in qualità di agenti dell'Unione.

Inoltre, la considerazione del Tribunale, secondo cui l'articolo 33 del regolamento n. 834/2007, nonché il quadro di controllo per la responsabilità pubblica avrebbero l'effetto di concedere alla Commissione europea un «ampio margine di discrezionalità», con riferimento sia all'accertamento e alla valutazione del rischio, sia alle misure di vigilanza derivanti da un rischio accertato, non rifletterebbe l'importanza delle posizioni di tutela dei diritti fondamentali. Un margine di discrezionalità così ampio avrebbe come conseguenza l'assenza di qualsiasi controllo giurisdizionale sulla condotta della Commissione europea.

Infine, la motivazione addotta dal Tribunale per respingere la domanda volta ad ingiungere alla Commissione di assicurare la trasparenza delle decisioni prese dagli organismi di controllo ecologico sarebbe incompatibile con l'importanza dei diritti fondamentali e con l'importanza della tutela giurisdizionale effettiva, garantita in quanto diritto fondamentale.

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1 Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU 2007, L 189, pag. 1).

2 Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 2008, L 334, pag. 25).