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Ricorso proposto il 5 luglio 2012 – BZ / BCE

(Causa F-71/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BZ (rappresentante: avv. N. Lhöest)

Convenuta: Banca Centrale Europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della BCE recante rigetto della domanda del ricorrente volta al riconoscimento dell'origine professionale della sua malattia

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della BCE del 25 aprile 2012 recante rigetto delle domande del ricorrente presentate il 28 giugno 2011 e nelle successive lettere di riesame del 24 ottobre 2011 e del 20 febbraio 2012;

di conseguenza, soddisfare le richieste del ricorrente come contenute nella sua domanda e nelle lettere di riesame, volte ad ottenere l'avvio di un'adeguata inchiesta e la redazione di un'adeguata relazione che elenchi tutti i fatti relativi alla sua situazione lavorativa utili all'elaborazione di un rapporto medico;

imporre alla BCE di comunicare al ricorrente tutti i dati raccolti e salvati dalla DG-H sulla sua situazione medica e sulle procedure mediche, compresi i dati precedentemente raccolti (ivi inclusa la risposta al questionario nella versione non anonimizzata ed altri dati quali, ad esempio, i verbali delle interviste organizzate dalla DG-H da fornire nelle versioni non anonimizzate) come anche i dati che potranno essere raccolti in futuro ai fini di un nuovo procedimento, i quali dovranno essere inviati al suo medico di fiducia qualora contengano informazioni mediche;

condannare la BCE a versare al ricorrente EUR 50000 per la durata irragionevole della procedura;

condannare la BCE a versare al ricorrente EUR 5000 per gli onorari dell'avvocato relativi alle procedure mediche illegittime;

condannare la BCE al pagamento al ricorrente di EUR 50000 a titolo di risarcimento del danno morale subito a causa delle illegittimità e dell'inutile aggravamento delle procedure professionali e d'invalidità;

condannare la BCE a versare al ricorrente EUR 25000 per il danno alla sua reputazione e al suo buon nome e per il tentativo illegittimo di risoluzione del suo contratto;

condannare la BCE a versare al ricorrente la differenza tra la sua pensione d'invalidità e l'importo pieno del suo stipendio a decorrere dal gennaio 2009;

condannare la BCE a versare al ricorrente EUR 100000 per la perdita di prospettive di carriera;

condannare la BCE a risarcire al ricorrente il mancato adeguamento salariale sulla base di 7 incrementi all'anno (3.5%) a decorrere dal 2009;

condannare la BCE a rimborsare al ricorrente al 100% le spese mediche sostenute dal 2006 per la sua malattia;

condannare la BCE a versare al ricorrente gli interessi di mora corrispondenti all'8% degli importi accordati;

condannare la BCE alle spese.