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Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Mercantil de Barcelona - Spagna) - Mohamed Aziz / Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa)

(causa C-415/11)

(Direttiva 93/13/CEE - Contratti stipulati con i consumatori - Contratto di mutuo con garanzia ipotecaria - Procedimento di esecuzione ipotecaria - Competenze del giudice nazionale di merito - Clausole abusive - Criteri di valutazione)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Barcelona

Parti

Ricorrente: Mohamed Aziz

Convenuta: Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Juzgado de lo Mercantil - Interpretazione del primo punto, lettere e) e q), dell'allegato della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29) - Clausole aventi quale oggetto o effetto d'imporre, al consumatore che non abbi adempiuto ai propri obblighi, un indennizzo di importo sproporzionato - Contratto di mutuo con garanzia ipotecaria - Disposizioni di diritto procedurale nazionale in materia di esecuzione su beni ipotecati o dati in garanzia che limitano i motivi di opposizione che possono essere fatti valere dal soggetto sottoposto all'esecuzione

Dispositivo

La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale non prevede, nel contesto di un procedimento di esecuzione ipotecaria, motivi di opposizione tratti dal carattere abusivo di una clausola contrattuale che costituisce il fondamento del titolo esecutivo, e, al contempo, non consente al giudice del merito, competente a valutare il carattere abusivo di una clausola del genere, di emanare provvedimenti provvisori, tra cui, in particolare, la sospensione di detto procedimento esecutivo, allorché la concessione di tali provvedimenti risulti necessaria per garantire la piena efficacia della sua decisione finale.

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che:

-    la nozione di "significativo squilibrio" a danno del consumatore deve essere valutata mediante un'analisi delle disposizioni nazionali applicabili in mancanza di un accordo tra le parti, onde appurare se, ed eventualmente in che misura, il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale. Inoltre, nella medesima prospettiva, a tale fine risulta pertinente procedere a vagliare la situazione giuridica in cui versa il citato consumatore alla luce dei mezzi che la disciplina nazionale mette a sua disposizione per far cessare il ricorso a clausole abusive;

-    per accertare se lo squilibrio sia creato "malgrado il requisito della buona fede", occorre verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse alla clausola in oggetto in seguito a negoziato individuale.

    L'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che l'allegato cui tale disposizione fa rinvio contiene solo un elenco indicativo e non esaustivo di clausole che possono essere dichiarate abusive.

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1 - GU C 331 del 12.11.2011.