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Impugnazione proposta il 14 febbraio 2020 dalla Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. «in liquidazione» avverso l’ordinanza del Tribunale (Decima Sezione) 18 dicembre 2019, causa T-763/18, Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi / Commissione

(Causa C-85/20 P)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. «in liquidazione» (rappresentante: L. Szabó, ügyvéd)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede alla Corte di dichiarare il ricorso d’impugnazione ricevibile e fondato e, di conseguenza, di annullare l’ordinanza pronunciata dal Tribunale (Decima Sezione) il 18 dicembre 2019, nella causa T-763/18, Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi/Commissione, notificata lo stesso giorno alla ricorrente.

Del pari, la ricorrente chiede la Corte rinvii la causa al Tribunale per quanto attiene agli aspetti oggetto dell’eccezione di irricevibilità su cui non si è statuito con la sentenza pronunciata in primo grado.

La ricorrente chiede alla Corte di condannare la convenuta in primo grado a farsi carico delle spese dei procedimenti di primo grado e di impugnazione, salvo che rinvii la causa al Tribunale, nel qual caso chiede alla Corte di non pronunciarsi ancora in merito alle spese dei procedimenti di primo grado e di impugnazione ma di riservare la decisione fino a che non statuirà definitivamente.

Motivi e principali argomenti

I. Errore nella qualificazione giuridica dei fatti. Insufficienza di motivazione.

Mediante il primo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce che il Tribunale non ha tenuto debitamente conto della situazione di incertezza giuridica quanto alla presa di conoscenza degli atti della Commissione impugnati.

La giurisprudenza menzionata dal Tribunale riguarda la presa di conoscenza in relazione all’esistenza di atti che incidono sulla parte ricorrente o fanno riferimento alla stessa.

La ricorrente ha impugnato la decisione di sospensione adottata dall’organo giurisdizionale nazionale in quanto negava che il provvedimento dell’Unione in merito alle decisioni della Commissione controverse costituisse una questione preliminare ai fini dell’azione di risarcimento danni della Lazarus Kft. La ricorrente e il suo rappresentante legale possono essere considerati una stessa persona a fini giuridici soltanto per quanto riguarda la causa che è oggetto della procura alle liti esistente tra i medesimi, vale a dire l’azione di risarcimento danni proposta dinanzi all’organo giurisdizionale nazionale.

Tenuto conto del fatto che la procura alle liti conferita dalla ricorrente a favore del rappresentante legale riguardava esclusivamente l’azione di risarcimento danni proposta dinanzi all’organo giurisdizionale nazionale, il rappresentante legale non era tenuto a informare la ricorrente entro un «termine ragionevole», nell’accezione del diritto dell’Unione, e nemmeno a chiedere il testo integrale degli atti controversi, dal momento che il suo mandato non includeva tali estremi. Soltanto la ricorrente stessa avrebbe potuto presentare personalmente tale domanda a partire dal momento in cui avesse acquisito conoscenza di quanto incideva sulla normativa dell’Unione.

II. Errore nell’interpretazione e applicazione della giurisprudenza relativa al «termine ragionevole»

La giurisprudenza menzionata dal Tribunale non può essere applicata alla presente causa, in quanto le circostanze delle cause invocate non sono identiche a quelle della presente causa.

III. Errore nella qualificazione dello scritto della Commissione del 24 febbraio 2017

L’organo giurisdizionale nazionale ha emanato una sentenza di rigetto nella causa relativa alla denuncia della OPS Újpest Kft. fondandosi a tale scopo sul controverso scritto informativo della convenuta. Tale sentenza ha violato gli interessi della ricorrente e ne ha modificato in modo sostanziale la situazione giuridica dal momento che, sulla base del succitato scritto, l’organo giurisdizionale nazionale ha dichiarato che l’autorità nazionale aveva concesso legittimamente gli aiuti.

IV. Violazione del diritto di difesa della ricorrente. Violazione ed erronea applicazione dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale

Sebbene il Tribunale abbia disposto misure di organizzazione del procedimento, non ha invitato le parti a formulare osservazioni in merito a se la domanda fosse stata presentata entro il termine. Il Tribunale ha esaminato la questione della presentazione tardiva per la prima volta nella sentenza e ha respinto la domanda per tale motivo, senza consentire alle parti in particolare alla ricorrente, di esporre i suoi argomenti né di opporsi al riguardo.

Dal momento che il Tribunale non ha proceduto a un siffatto invito, non è stato prodotto alcun documento che avrebbe potuto dare sostegno alla posizione della ricorrente in merito al fatto che la domanda era stata presentata entro il termine.

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