Language of document : ECLI:EU:F:2014:160

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

12 giugno 2014

Causa F‑28/14 R

Stéphane De Loecker

contro

Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)

«Funzione pubblica – Agente temporaneo – Risoluzione del contratto – Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Ricevibilità del ricorso principale»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli articoli 278 TFUE e 157 EA, nonché dell’articolo 279 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. De Loecker, in attesa della pronuncia di merito, ha chiesto la sospensione: – della decisione, del 20 dicembre 2013, dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (in prosieguo: l’«Alto rappresentante») di porre fine al suo contratto di agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera e), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA») con effetto dal 31 marzo 2014; – del rifiuto dell’Alto rappresentante di ascoltarlo in seguito alla denuncia per molestie che lo stesso aveva presentato nei confronti del direttore generale amministrativo del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE); – del rigetto della sua domanda di designare un responsabile d’inchiesta esterno di altissimo livello al fine di esaminare la sua denuncia di molestie; – della decisione di registrare la denuncia succitata «come domanda e di affidarne il trattamento alla [direzione generale “Risorse umane e sicurezza”] della Commissione europea».

Decisione:      La domanda di provvedimenti provvisori del sig. De Loecker è respinta. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la ricevibilità – Interesse del richiedente ad ottenere la sospensione – Domanda diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione di una decisione dell’Alto rappresentante di non ricevere un funzionario per fornirgli chiarimenti in merito a una decisione – Sospensione inidonea a modificare la situazione del richiedente – Irricevibilità – Domanda di sospensione di una decisione di rifiuto di designare un responsabile d’inchiesta al fine di esaminare una denuncia per molestie – Ricevibilità

(Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102, § 2)

2.      Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Misura cautelare – Esclusione

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Decisione dell’Alto rappresentante di affidare l’esame di una denuncia per molestie ai servizi della Commissione – Esclusione

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

4.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno morale non risarcibile nel procedimento sommario meglio che nel giudizio di merito – Insussistenza dell’urgenza

(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 102, § 2)

5.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Nesso di causalità tra il danno lamentato e l’atto impugnato

(Art. 278 TFUE)

1.      In linea di principio, non è concepibile una domanda di sospensione dell’esecuzione diretta contro una decisione amministrativa negativa, dato che la concessione di siffatta sospensione non può avere l’effetto di modificare la situazione del richiedente. Orbene, ciò avviene appunto nel caso della sospensione dell’esecuzione del rifiuto dell’Alto rappresentante di ricevere a colloquio un funzionario al fine di fornirgli chiarimenti in merito a una decisione, dal momento che la sospensione non avrebbe alcuna utilità pratica per il richiedente, non potendo la stessa valere come decisione favorevole di accoglimento della sua domanda di colloquio. La sospensione dell’esecuzione non determinerebbe dunque una modifica della situazione del richiedente.

Per contro, il rifiuto dell’Alto rappresentante di designare un responsabile d’inchiesta esterno di alto livello al fine di esaminare la denuncia dell’interessato per molestie psicologiche forma un tutto inscindibile con la decisione di affidare l’esame di tale denuncia ai servizi dell’istituzione. Pertanto, tale rifiuto non può essere trattato come una decisione negativa.

(v. punti 27 e 28)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 26 settembre 2008, Ellinikos Niognomon/Commissione, T‑312/08 R, EU:T:2008:407, punto 26; 23 gennaio 2012, Henkel e Henkel France/Commissione, T‑607/11 R, EU:T:2012:22, punto 21

Tribunale della funzione pubblica: 14 luglio 2010, Bermejo Garde/CESE, F‑41/10 R, EU:F:2010:89, punto 38

2.      Una mera misura cautelare destinata a tutelare una decisione dell’amministrazione già oggetto di un ricorso non è un atto lesivo.

(v. punto 31)

3.      Gli atti preparatori di una decisione non sono lesivi e solo in occasione di un ricorso contro la decisione adottata conformemente alla procedura il funzionario può far valere l’irregolarità degli atti anteriori strettamente connessi. In tal senso, se è pur vero che talune misure meramente preparatorie sono tali da ledere il funzionario in quanto possono influenzare il contenuto di un atto impugnabile successivo, tali misure preparatorie, tuttavia, non possono essere oggetto di autonoma impugnazione e devono essere contestate nell’ambito del ricorso contro tale atto.

Pertanto, le misure preparatorie che costituiscono una decisione dell’Alto rappresentante, nella sua qualità di autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del Servizio europeo per l’azione esterna, di affidare l’esame di una denuncia per molestie ai servizi della Commissione e del suo rifiuto di designare un responsabile d’inchiesta di alto livello al fine di esaminare tale denuncia, costituiscono un orientamento dato al modo di istruire tale denuncia e non possono essere oggetto di autonoma impugnazione, distinta dal ricorso avverso la decisione definitiva dell’amministrazione. In particolare, né l’esistenza, quand’anche accertata, di violazioni dei diritti della difesa e del principio di imparzialità né il fatto che l’istituzione abbia avviato la propria indagine in base a una domanda di assistenza consentono, di per sé soli, di dimostrare che siano stati adottati atti lesivi, ossia soggetti a ricorso contenzioso.

(v. punti 34, 35 e 37)

Riferimento:

Corte: 24 maggio 1988, Santarelli/Commissione, 78/87 e 220/87, EU:C:1988:255, punto 13; 8 aprile 2003, Gómez-Reino/Commissione, C‑471/02 P(R), EU:C:2003:210, punto 65

Tribunale di primo grado: 26 febbraio 2003, Latino/Commissione, T‑145/01, EU:T:2003:42, punto 101

Tribunale della funzione pubblica: 18 dicembre 2008, Nijs/Corte dei Conti, F‑64/08, EU:F:2008:179, punto 17; 23 novembre 2010, Marcuccio/Commissione, F‑65/09, EU:F:2010:149, punto 42, e la giurisprudenza citata; 14 dicembre 2010, Marcuccio/Commissione, F‑1/10, EU:F:2010:166, punto 47, e la giurisprudenza citata

4.      La finalità del procedimento sommario non è di assicurare il risarcimento di un danno, ma di garantire la piena efficacia della sentenza di merito. Per conseguire tale ultimo obiettivo occorre che i provvedimenti richiesti siano urgenti, nel senso che è necessario, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del ricorrente, che essi siano emanati e producano i loro effetti senza attendere la decisione nella causa principale. Inoltre, spetta alla parte che chiede la concessione di provvedimenti provvisori provare di non poter attendere l’esito della causa principale senza dover subire un danno di tale natura.

Al riguardo, l’urgenza non sussiste quando la concessione di una sospensione dell’esecuzione non può porre rimedio al danno morale lamentato in misura maggiore rispetto ad un eventuale annullamento della decisione controversa al termine della causa principale.

(v. punti 38 e 55)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 12 settembre 2013, De Loecker/SEAE, F‑78/13 R, EU:F:2013:134, punti 20 e 25, e la giurisprudenza citata

5.      La concessione di una sospensione dell’esecuzione di un atto è giustificata soltanto qualora sussista un nesso di causalità tra l’atto in questione e il danno grave e irreparabile lamentato e, ancora più specificamente, qualora tale atto costituisca la causa determinante di detto danno.

(v. punto 56)

Riferimento:

Corte: 12 febbraio 2003, Marcuccio/Commissione, C‑399/02 P(R), EU:C:2003:90, punto 26

Tribunale di primo grado: 22 dicembre 2011, Al-Chihabi/Consiglio, T‑593/11 R, EU:T:2011:770, punto 16, e la giurisprudenza citata