Language of document :

Ricorso proposto il 6 luglio 2015 – ZZ / BEI

(Causa F-100/15)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: L. Isola e G. Isola, avvocati)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento, da un lato, del rapporto informativo del ricorrente per l’anno 2013 e, dall’altro, delle decisioni connesse e conseguenti della BEI, quale la decisione di non promuoverlo al grado D, nonché risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti.

Conclusioni della parte ricorrente

Annullare la decisione adottata il giorno 8 dicembre 2014 dal comitato dei ricorsi, rimandandogli gli atti dopo aver fissato i criteri ai quali quello deve attenersi nell’adozione della nuova decisione;

annullare le linee guida stabilite dalla direzione risorse umane con la nota “Guidelines to the 2013 annual staff appraisal exercise”, nella parte in cui prevedono che il giudizio finale debba essere espresso con una sintesi verbale, senza avere mai stabilito le corrispondenti declaratorie.

In subordine:

annullare l’intero rapporto informativo 2013 (cioè sia nella parte valutazione, che nella parte in cui non sintetizza quel giudizio con la nota “exceptional performance” o con la nota “very good performance” e non propone il ricorrente per la promozione alla funzione D e, infine, nella parte in cui non prevede il suo sviluppo di carriera e non fissa gli obiettivi per l’anno 2014);

annullare tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra cui le promozioni di cui alla nota «Performance Evaluation exercise 2013 - List of promotions and awards» distribuita il 31 marzo 2014;

accertare l’attività di mobbing messa in atto nei suoi confronti;

accertare la responsabilità dell’Unione europea, per istigazione al mobbing e violazione delle norme concernenti il «giusto processo»;

condannare i resistenti al solidale risarcimento dei danni fisici, morali e materiali dettagliatamente indicati ai precedenti punti 112-120;

condannare i resistenti al solidale risarcimento del danno da svalutazione monetaria sul credito riconosciuto ed al pagamento degli interessi di mora e compensativi;

condannare entrambi i resistenti al pagamento delle spese di lite.

____________