Language of document : ECLI:EU:F:2011:158

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

28 settembre 2011

Causa F‑66/06

Kalliopi Kyriazi

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Nomina – Concorso interno pubblicato anteriormente al 1° maggio 2004 – Agente temporaneo iscritto nell’elenco degli idonei anteriormente al 1° maggio 2006 – Inquadramento nel grado – Art. 5, n. 4, e art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto – Indennità di segreteria – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato»

Oggetto:      Ricorso proposto dalla sig.ra Kyriazi con atto pervenuto nella cancelleria del Tribunale il 16 giugno 2006, diretto principalmente all’annullamento della decisione della Commissione del 12 settembre 2005, notificata il 20 settembre 2005, con cui ella veniva nominata funzionario in prova a decorrere dal 16 aprile 2005, nella parte in cui tale decisione fissa il suo inquadramento nel grado intermedio C*1, divenuto AST 1, secondo scatto, nonché all’annullamento di ogni atto conseguente e/o relativo a tale decisione, come la decisione di sopprimere la sua indennità di segreteria senza ripristinarla a seguito della sua nomina in ruolo.

Decisione:      Il ricorso è respinto. La ricorrente e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese. Il Consiglio, interveniente, sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Previo reclamo amministrativo – Termini – Dies a quo – Ricorso contro una decisione di soppressione di un’indennità – Comunicazione del foglio paga che la rispecchia – Presupposto

(Statuto dei funzionari, artt. 90, n. 2, e 91)

2.      Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Nomina nel grado del gruppo di funzioni indicato nel bando di concorso – Introduzione di una nuova struttura delle carriere con il regolamento n. 723/2004 – Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado – Vincitori di concorso iscritti negli elenchi degli idonei prima del 1° maggio 2006 e assunti dopo il 1° maggio 2004 – Applicazione delle nuove disposizioni – Trasposizione dei gradi indicati nei bandi di concorso in gradi intermedi – Legittimità

(Statuto dei funzionari, art. 31, n. 1; allegato XIII, artt. 2, n. 1, e 12, n. 3; Regime applicabile agli altri agenti, allegato, art. 1; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

3.      Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Introduzione di una nuova struttura delle carriere con il regolamento n. 723/2004 – Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado – Vincitori di concorso iscritti negli elenchi degli idonei prima del 1° maggio 2006 e assunti dopo il 1° maggio 2004 – Applicazione dell’art. 5, n. 4, dell’allegato XIII dello Statuto – Presupposti

(Statuto dei funzionari, art. 31, n. 1; allegato XIII, artt. 5, n. 4, 12, n. 3, e 13, n. 1; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

4.      Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado e inquadramento nello scatto – Agente temporaneo nominato in ruolo – Conservazione del grado e dello scatto detenuti in qualità di agente temporaneo – Presupposti

(Statuto dei funzionari, art. 32; allegato XIII, art. 5, n. 4; Regime applicabile agli altri agenti, art. 8)

1.      Ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto il reclamo contro un atto che arreca pregiudizio, in particolare contro una decisione di soppressione dell’indennità di segreteria, dev’essere presentato entro un termine di tre mesi «dal giorno della notifica della decisione al destinatario e comunque non oltre il giorno in cui l’interessato ne prende conoscenza, se si tratta di misura di carattere individuale».

Vero è che, in via generale, imporre al funzionario interessato l’obbligo di presentare un reclamo entro e non oltre tre mesi dalla ricezione del foglio paga che avrebbe potuto permettergli di prendere utilmente conoscenza della decisione controversa equivarrebbe, in questo caso, a privare di significato l’art. 25, secondo comma, e l’art. 26, secondo e terzo comma, dello Statuto, la cui finalità è appunto quella di permettere ai funzionari di prendere effettivamente conoscenza delle decisioni relative, in particolare, alla loro situazione amministrativa e di far valere i loro diritti garantiti dallo Statuto.

Nel caso in cui, invece, l’istituzione non sia tenuta ad adottare una decisone distinta poiché il vincolo statutario tra il ricorrente e l’istituzione è stato interrotto e, per tale motivo, il ricorrente, che non rientra più nell’ambito di applicazione ratione personae dell’art. 18 dell’allegato XIII dello Statuto, non ha diritto a tale indennità, lo Statuto non osta all’obbligo di presentare un reclamo entro e non oltre tre mesi dalla ricezione del foglio paga.

(v. punti 48, 52 e 54)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 28 giugno 2006, causa F‑101/05, Grünheid/Commissione (punto 52)

2.      L’art. 31, n. 1, dello Statuto dispone che i vincitori di un concorso sono nominati nel grado del gruppo di funzioni indicato nel bando di concorso a cui sono stati ammessi.

Si deduce necessariamente da tale disposizione che i vincitori di concorsi di accesso alla funzione pubblica devono essere nominati funzionari in prova nel grado indicato nel bando di concorso in esito al quale essi sono stati assunti. Tuttavia, la determinazione del livello dei posti da coprire e delle condizioni di nomina dei vincitori a tali posti, alla quale l’istituzione redigendo il bando di concorso ha proceduto nell’ambito delle disposizioni del precedente Statuto, non ha potuto estendere i suoi effetti oltre la data del 1° maggio 2004, presa in considerazione dal legislatore dell’Unione per l’entrata in vigore della nuova struttura delle carriere dei funzionari.

Il diritto dei vincitori di concorso a che sia loro attribuito il grado indicato nel bando di concorso può applicarsi solo in una situazione di diritto costante, poiché la legittimità di una decisione si valuta in relazione agli elementi di diritto in vigore al momento in cui essa è adottata e tale disposizione non può pertanto obbligare l’autorità che ha il potere di nomina a prendere una decisione non conforme allo Statuto quale modificato dal legislatore e, pertanto, illegittima.

La misura transitoria figurante all’art. 2, n. 1, dell’allegato XIII dello Statuto ha avuto solo lo scopo di convertire, al 1° maggio 2004, i gradi di cui erano titolari i funzionari e gli agenti il 30 aprile 2004, nella prospettiva di rendere loro applicabile la nuova struttura delle carriere destinata ad entrare pienamente in vigore il 1° maggio 2006. Tale disposizione, in combinato disposto con l’art. 1 dell’allegato del Regime applicabile agli altri agenti, riguarda solo coloro che, il 1° maggio 2004, erano già inquadrati in uno dei gradi indicati nella colonna intitolata «grado precedente», in quanto il legislatore aveva la preoccupazione di mantenere la situazione acquisita dal personale prima di tale data. Nel caso degli agenti temporanei, la situazione acquisita può tuttavia essere garantita solo finché continua ad esistere un vincolo statutario.

La soppressione, dal 1° maggio 2004, dei gradi di inquadramento nelle carriere indicate in tali bandi di concorso, derivante dall’introduzione del nuovo sistema di carriere, ha indotto il legislatore ad adottare le disposizioni transitorie dell’allegato XIII dello Statuto e, in particolare, il suo art. 12, n. 3, al fine di determinare l’inquadramento nel grado di vincitori di concorsi pubblicati anteriormente o successivamente al 1° maggio 2004, iscritti negli elenchi degli idonei anteriormente al 1° maggio 2006 e assunti tra il 1° maggio 2004 e il 1° maggio 2006.

Vero è che la tabella dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello Statuto, che converte i gradi indicati nei bandi di concorso in gradi intermedi di assunzione, si scosta dalla tabella dell’art. 2, n. 1, di tale allegato, nella quale i gradi precedenti dei funzionari in servizio anteriormente al 1° maggio 2004 sono convertiti in nuovi gradi intermedi.

Tuttavia, il legislatore è libero di adottare, per il futuro, nell’interesse del servizio, modifiche alle disposizioni dello Statuto, anche qualora le disposizioni modificate siano meno favorevoli delle precedenti.

(v. punti 61-65 e 68-70)

Riferimento:

Corte: 22 dicembre 2008, causa C‑443/07 P, Centeno Mediavilla e a./Commissione (punto 100)

Tribunale di primo grado: 30 settembre 1998, causa T‑121/97, Ryan/Corte dei conti (punto 98), e 11 luglio 2007, causa T‑58/05, Centeno Mediavilla e a./Commissione (punto 109)

3.      L’art. 5, n. 4, dell’allegato XIII dello Statuto riguarda gli agenti temporanei iscritti «in un elenco di candidati idonei a passare ad un’altra categoria» nonché quelli «iscritti in un elenco di vincitori di un concorso interno». Benché un concorso di «passaggio di categoria» sia anch’esso, per sua natura, un concorso interno, occorre interpretare la disposizione di cui trattasi in maniera tale da attribuirle un effetto utile, evitando, per quanto possibile, qualsiasi interpretazione che porti alla conclusione che tale disposizione è superflua. È chiaro che il legislatore ha inteso prendere in considerazione, con l’espressione «concorso interno», i concorsi cosiddetti di nomina in ruolo il cui scopo è quello di permettere, nel rispetto dell’insieme delle disposizioni statutarie che disciplinano l’accesso alla funzione pubblica europea, l’assunzione, in qualità di funzionari, di agenti già in possesso di una certa esperienza nell’istituzione e che hanno dimostrato la loro idoneità ad occupare i posti da coprire. Tale interpretazione è corroborata dai termini dell’art. 5, n. 2, dell’allegato XIII dello Statuto, che riguardano solo i funzionari iscritti «in un elenco di candidati idonei a passare ad un’altra categoria», senza menzionare i funzionari «iscritti in un elenco di candidati vincitori di un concorso interno». Una siffatta menzione sarebbe stata priva di giustificazione dato che non vi è appunto ragione di nominare in ruolo agenti che sono già funzionari.

Perché sia applicabile l’art. 5, n. 4, dell’allegato XIII dello Statuto occorre che vi sia un passaggio da una «categoria precedente» ad una «nuova categoria», in esito ad un concorso che porti alla redazione di un «elenco di candidati idonei a passare ad un’altra categoria», ovvero ad un concorso interno di nomina in ruolo, che abbia avuto l’effetto di comportare un siffatto passaggio di categoria. Il legislatore si è così scostato, nell’ambito dell’esercizio del suo ampio potere discrezionale in materia, nel contempo, di disposizioni transitorie e di criteri di inquadramento, dalla regola generale in materia di inquadramento di funzionari neoassunti, sancita all’art. 31, n. 1, dello Statuto, quale integrato dall’art. 12, n. 3, o dall’art. 13, n. 1, dell’allegato XIII del detto Statuto, per quanto riguarda i vincitori iscritti in un elenco di idonei prima del 1° maggio 2006 e assunti, rispettivamente, tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2006, e dopo il 1° maggio 2006, riservando il beneficio dell’inquadramento in un grado diverso da quello indicato nel bando di concorso agli agenti assunti in qualità di funzionari in prova che dispongano già di un’esperienza dell’istituzione e che abbiano dato prova, in esito ai concorsi di cui sopra, della loro idoneità ad occupare posti in una categoria superiore.

(v. punti 82, 83, 88 e 89)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 6 marzo 1997, cause riunite T‑40/96 e T‑55/96, de Kerros e Kohn-Bergé/Commissione (punti 45 e 46, e 12 novembre 1998, causa T‑294/97, Carrasco Benítez/Commissione (punto 51)

Tribunale della funzione pubblica: 12 maggio 2010, causa F‑13/09, Peláez Jimeno/Parlamento (punti 40, 41, 46 e 47)

4.      Il diritto dell’Unione non sancisce espressamente né un principio dell’unità della carriera né un principio della carriera. A fortiori, la vocazione alla carriera per un agente temporaneo divenuto funzionario non è riconosciuta in maniera generale dal diritto dell’Unione. L’art. 32, terzo comma, dello Statuto prevede soltanto che l’agente temporaneo conserva l’anzianità di scatto da lui acquisita quando viene nominato funzionario.

L’art. 32 dello Statuto e l’art. 8 del Regime applicabile agli altri agenti, nella loro versione in vigore anteriormente al 1° maggio 2004, menzionano, per gli agenti temporanei, la possibilità di continuare la loro carriera in qualità di funzionari, conformemente alle procedure statutarie, e, in questo caso, l’anzianità di scatto acquisita in qualità di agente temporaneo è mantenuta se l’agente di cui trattasi è stato nominato funzionario nello stesso grado immediatamente al termine di tale periodo.

Nondimeno, ciò non toglie che, da una parte, le disposizioni precitate si limitano a garantire l’anzianità di scatto all’agente temporaneo nominato funzionario nello stesso grado e, dall’altra, la continuità della carriera è garantita conformemente alle procedure previste dallo Statuto. Infine, si deve necessariamente constatare che, ad eccezione dell’art. 5, n. 4, dell’allegato XIII dello Statuto, da interpretarsi, trattandosi di una disposizione transitoria, in maniera restrittiva, le altre disposizioni dello Statuto non riconoscono agli agenti temporanei la possibilità di essere nominati funzionari nel grado che detenevano qualora tale grado fosse superiore a quello pubblicato nel concorso da loro superato.

(v. punti 99, 107 e 108)

Riferimento:

Corte: 9 ottobre 2008, causa C‑16/07 P, Chetcuti/Commissione (punto 46)

Tribunale della funzione pubblica: 5 marzo 2008, causa F‑33/07, Toronjo Benitez/Commissione (punto 87)