Language of document : ECLI:EU:F:2011:31

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

31 marzo 2011

Causa F‑10/10

André Hecq

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Previdenza sociale — Presa a carico al 100% di spese mediche — Decisione implicita di rigetto — Insussistenza di una decisione di riconoscimento dell’origine professionale della malattia — Competenza vincolata dell’amministrazione — Decisione di rigetto del reclamo — Decisione non meramente confermativa — Insussistenza di un reclamo — Irricevibilità»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale il sig. Hecq chiede, da una parte, l’annullamento della decisione implicita della Commissione, del 7 aprile 2009, recante rigetto della sua domanda del 7 dicembre 2008 diretta ad ottenere il rimborso di varie spese mediche nella misura del 100% e, dall’altra, «in quanto necessario», l’annullamento della decisione del 20 ottobre 2009 recante rigetto del suo reclamo.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente infondato e in parte manifestamente irricevibile. Il ricorrente sopporterà la totalità delle spese.

Massime

1.      Funzionari — Ricorso — Atto lesivo — Silenzio-rifiuto opposto a una domanda — Ricevibilità — Risposta interlocutoria successiva dell’amministrazione che informa l’interessato del trattamento differito della sua domanda — Ininfluenza sulla qualità di atto lesivo

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 1)

2.      Funzionari — Previdenza sociale — Assicurazione infortuni e malattie professionali — Prestazioni — Rimborso al 100% — Presupposto

(Statuto dei funzionari, art. 73, n. 3)

3.      Funzionari — Ricorso — Atto lesivo — Decisione di rigetto di un reclamo — Rigetto puro e semplice — Atto confermativo — Irricevibilità — Eccezione

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

4.      Funzionari — Ricorso — Previo reclamo amministrativo — Revoca della decisione impugnata e adozione di una nuova decisione

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      L’art. 90, n. 1, dello Statuto ha carettere imperativo e non può essere rimesso alla disponibilità delle parti. Tale disposizione, impedendo che il funzionario sia lasciato senza alcun atto arrecante pregiudizio di cui possa contestare la legittimità, è destinata a tutelare l’interessato contro un’eventuale inerzia dell’amministrazione.

Di conseguenza, il fatto che l’amministrazione informi un funzionario, dopo la formazione della decisione implicita di rigetto della sua domanda, del trattamento differito della domanda stessa non è tale da rimettere in discussione l’esistenza della detta decisione. Ne consegue che le conclusioni dirette contro la decisione implicita di rigetto sono ricevibili.

(v. punti 50‑52)

2.      L’adozione di una decisione di rimborso al 100% di prestazioni, sul fondamento dell’art. 73, n. 3, dello Statuto, presuppone necessariamente l’esistenza di una decisione che riconosca l’origine professionale della malattia per il trattamento della quale le prestazioni di cui trattasi sono state sostenute, decisione quest’ultima che può essere adottata solo al termine della procedura prevista dalla regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari dell’Unione. In altri termini, in mancanza di una decisione che riconosca l’origine professionale di una malattia, adottata conformemente alla procedura prevista dalla regolamentazione comune, l’autorità competente per l’applicazione dell’art. 73, n. 3, dello Statuto non può che respingere la domanda di rimborso al 100% di prestazioni sostenute per il trattamento della detta malattia.

(v. punto 53)

3.      Una domanda di annullamento formalmente diretta contro il rigetto di un reclamo è, in linea di massima, priva di contenuto autonomo e ha l’effetto di investire il Tribunale della funzione pubblica dell’atto arrecante pregiudizio contro il quale il reclamo è stato presentato. Infatti, qualsiasi decisione di rigetto di un reclamo, espressa o tacita, non ha altro scopo, se è pura e semplice, che confermare l’atto o l’omissione di cui l’autore del reclamo si duole e non costituisce, di per sé, un atto impugnabile.

La qualità di atto che reca pregiudizio non può essere riconosciuta ad un atto meramente confermativo, come è il caso di un atto che non contenga nessun elemento nuovo rispetto a un precedente atto che reca pregiudizio e che non si è pertanto sostituito a quest’ultimo.

Tuttavia, una decisione esplicita di rigetto di un reclamo può non avere, tenuto conto del suo contenuto, carattere meramente confermativo dell’atto contestato nel reclamo. Tale ipotesi ricorre quando la decisione di rigetto del reclamo contiene un riesame della posizione del ricorrente sulla scorta di elementi, di fatto o di diritto, nuovi, oppure modifica o integra la decisione iniziale. In questi casi il rigetto del reclamo costituisce un atto soggetto al controllo del giudice, che ne tiene conto nella valutazione della legittimità dell’atto contestato, o lo considera come un atto lesivo che si sostituisce ad questo. Di conseguenza, non è necessario che l’autore del reclamo presenti un nuovo reclamo contro la decisione modificata contenuta nella decisione di rigetto del reclamo.

(v. punti 60‑63)

Riferimento:

Corte: 28 maggio 1980, cause riunite 33/79 e 75/79, Kuhner/Commissione (punto 9); 10 dicembre 1980, causa 23/80, Grasselli/Commissione (punto 18); 16 giugno 1988, causa 371/87, Progoulis/Commissione (punto 17), e 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento (punto 8)

Tribunale di primo grado: 27 giugno 2000, causa T‑608/97, Plug/Commissione (punto 23); 12 dicembre 2002, cause riunite T‑338/00 e T‑376/00, Morello/Commissione (punti 34 e 35); 2 marzo 2004, causa T‑14/03, Di Marzio/Commissione (punto 54); 10 giugno 2004, causa T‑258/01, Eveillard/Commissione (punti 30‑32); 14 ottobre 2004, causa T‑389/02, Sandini/Corte di giustizia (punto 49), e 7 giugno 2005, causa T‑375/02, Cavallaro/Commissione (punti 63‑66)

Tribunale della funzione pubblica: 9 settembre 2008, causa F‑18/08, Ritto/Commissione (punto 17), e 10 novembre 2009, causa F‑93/08, N/Parlamento (punto 41)

4.      La finalità del procedimento precontenzioso sarebbe elusa se il Tribunale della funzione pubblica dichiarasse ricevibili conclusioni presentate direttamente contro la prima presa di posizione dell’amministrazione, senza previa presentazione di un reclamo. Infatti, una procedura che si svolga in tal modo non consente all’amministrazione di riesaminare la sua decisione relativa alla domanda del funzionario, e, se del caso, di modificare la detta decisione, come richiesto dalla finalità del procedimento precontenzioso.

Qualora, a seguito di un reclamo presentato ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, l’amministrazione revochi la decisione impugnata e la sostituisca con una nuova decisione, l’atto inizialmente impugnato scompare retroattivamente dall’ordinamento giuridico e l’autore del reclamo, se ritiene che la nuova decisione non gli dia interamente soddisfazione, deve presentare contro di essa un nuovo reclamo prima di contestare la decisione stessa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

(v. punti 73 e 76)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 1° luglio 2010, causa F‑45/07, Mandt/Parlamento (punto 111 e giurisprudenza ivi citata), e 7 luglio 2010, cause riunite F‑116/07, F‑13/08 e F‑31/08, Tomas/Parlamento (punti 63‑66)