Language of document : ECLI:EU:F:2015:53

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
(Prima Sezione)

9 giugno 2015

Causa F‑65/14

EF

contro

Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)

«Funzione pubblica – Personale del SEAE – Funzionari – Esercizio di promozione 2013 – Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 13 – Obiezione formulata dal ricorrente rispetto all’elenco dei funzionari di cui è stata proposta la promozione – Articolo 45 dello Statuto – Anzianità minima di due anni nel grado – Calcolo del periodo di due anni – Data della decisione di promozione»

Oggetto:      Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con cui EF chiede l’annullamento delle decisioni dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), del 9 e del 14 ottobre 2013, di non promuoverlo al grado AD 13 nell’ambito dell’esercizio di promozione per il 2013 (in prosieguo: l’«esercizio di promozione 2013»).

Decisione:      Il ricorso è respinto. EF sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Servizio europeo per l’azione esterna.

Massime

1.      Funzionari – Promozione – Presupposti – Anzianità minima nel grado – Requisito della coincidenza con il periodo coperto dai rapporti informativi – Insussistenza – Data da prendere in considerazione

(Statuto dei funzionari, art. 45)

2.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Criteri – Meriti personali dei candidati – Potere discrezionale dell’autorità che ha il potere di nomina

(Statuto dei funzionari, art. 45)

3.      Funzionari – Promozione – Reclamo di un candidato non promosso – Decisione di rigetto – Motivazione – Portata

(Statuto dei funzionari, artt. 45 e 90, § 2)

1.      Dall’articolo 45 dello Statuo risulta chiaramente che solo i funzionari aventi un’anzianità minima di due anni nel loro grado possono essere promossi. Tale disposizione non prevede, quale requisito ulteriore, che i due anni di anzianità richiesti debbano altresì coincidere esattamente con il periodo di due anni coperto da due rapporti informativi annuali, rapporti che in linea di principio interessano tutti i funzionari per il periodo corrispondente all’anno civile.

Orbene, la data della decisione di promozione costituisce la data rilevante al fine di valutare se il funzionario abbia l’anzianità minima richiesta per essere promuovibile.

Peraltro, l’articolo 45 dello Statuto non esige che la data in cui il requisito dell’anzianità deve essere soddisfatto coincida necessariamente con la fine del periodo di valutazione coperto dal rapporto informativo annuale.

(v. punti 26, 27 e 29)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenza Casini/Commissione, T‑132/03, EU:T:2005:324, punto 84

Tribunale della funzione pubblica: sentenza Balabanis e Le Dour/Commissione, F‑77/05, EU:F:2006:127, punto 35

2.      Il fatto che un funzionario abbia meriti evidenti e riconosciuti non esclude, nell’ambito dello scrutinio per merito comparativo dei candidati alla promozione, che altri funzionari abbiano meriti superiori.

A tale riguardo l’amministrazione, fondandosi sui rapporti informativi dei funzionari promossi e ritenendo che i meriti di tali funzionari fossero superiori a quelli dell’interessato, non ha commesso un errore manifesto di valutazione, vale a dire un errore agevolmente percepibile e che può essere chiaramente individuato.

La stessa conclusione si impone per quanto attiene alla considerazione relativa al criterio di utilizzazione delle lingue secondo cui, in via generale, la padronanza delle lingue inglese e francese è sufficiente per le esigenze funzionali dell’organo dell’Unione e che, pertanto, l’utilità della padronanza di altre lingue è secondaria.

Per quanto riguarda le responsabilità dell’interessato nelle sue diverse funzioni, egli non ha dimostrato che la considerazione dell’amministrazione, secondo cui tali responsabilità sono del livello di quelle abitualmente esercitate da un funzionario del medesimo grado e che, quindi, esse non possono essere valutate particolarmente meritorie ai fini di una promozione, sia viziata da un errore manifesto di valutazione.

(v. punti 43‑46)

Riferimento:

Corte: sentenza Cubero Vermurie/Commissione, C‑446/00 P, EU:C:2001:703, punto 21

Tribunale di primo grado: sentenza Morello/Commissione, T‑164/00, EU:T:2002:312, punto 100

Tribunale della funzione pubblica: sentenza Trentea/FRA, F‑112/10, EU:F:2012:179, punto 104

3.      L’autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a motivare le decisioni di promozione nei confronti dei candidati esclusi. Nondimeno, essa è tenuta a motivare la sua decisione, recante rigetto del reclamo proposto dal candidato non promosso, in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, dal momento che si ritiene che la motivazione di tale decisione di rigetto coincida con quella della decisione avverso la quale era diretto il reclamo.

Dato che, a termini dell’articolo 45 dello Statuto, le promozioni sono fatte «a scelta», la motivazione può riferirsi soltanto alla sussistenza dei requisiti legali ai quali lo Statuto subordina la regolarità della promozione. In particolare, l’autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a rivelare al candidato escluso la valutazione comparativa da essa operata su di lui e sui candidati prescelti per la promozione.

(v. punti 50 e 51)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenza Contargyris/Consiglio, T‑6/96, EU:T:1997:76, punti 147 e 148

Tribunale della funzione pubblica: sentenza Merhzaoui/Consiglio, F‑18/09, EU:F:2011:180, punto 71, e la giurisprudenza citata