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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky - Slovacchia) - Jozef Križan e a. / Slovenská inšpekcia životného prostredia

(Causa C-416/10)

(Articolo 267 TFUE - Annullamento di una decisione giurisdizionale - Rinvio al giudice interessato - Obbligo di conformarsi alla decisione di annullamento - Rinvio pregiudiziale - Possibilità - Ambiente - Convenzione di Aarhus - Direttiva 85/337/CEE - Direttiva 96/61/CE - Partecipazione del pubblico al processo decisionale - Costruzione di una discarica di rifiuti - Domanda di autorizzazione - Segreto commerciale - Omessa comunicazione di un documento al pubblico - Effetti sulla validità della decisione di autorizzazione della discarica - Regolarizzazione - Valutazione dell'impatto ambientale del progetto - Parere definitivo antecedente all'adesione dello Stato membro all'Unione - Applicazione nel tempo della direttiva 85/337 - Ricorso giurisdizionale - Provvedimenti provvisori - Sospensione dell'esecuzione - Annullamento della decisione impugnata - Diritto di proprietà - Lesione)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parti

Ricorrenti: Jozef Križan, Katarína Aksamitová, Gabriela Kokošková, Jozef Kokoška, Martina Strezenická, Jozef Strezenický, Peter Šidlo, Lenka Šidlová, Drahoslava Šidlová, Milan Šimovič, Elena Šimovičová, Stanislav Aksamit, Tomáš Pitoňák, Petra Pitoňáková, Mária Križanová, Vladimír Mizerák, Ĺubomír Pevný, Darina Brunovská, Mária Fišerová, Lenka Fišerová, Peter Zvolenský, Katarína Zvolenská, Kamila Mizeráková, Anna Konfráterová, Milan Konfráter, Michaela Konfráterová, Tomáš Pavlovič, Jozef Krivošík, Ema Krivošíková, Eva Pavlovičová, Jaroslav Pavlovič, Pavol Šipoš, Martina Šipošová, Jozefína Šipošová, Zuzana Šipošová, Ivan Čaputa, Zuzana Čaputová, Štefan Strapák, Katarína Strapáková, František Slezák, Agnesa Slezáková, Vincent Zimka, Elena Zimková, Marián Šipoš, Mesto Pezinok

Convenuta: Slovenská inšpekcia životného prostredia

Interveniente: Ekologická skládka as

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Najvyšší súd Slovenskej republiky - Interpretazione degli articoli 191, paragrafi 1 e 2, TFUE e 267 TFUE, della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257, pag. 26), e segnatamente degli articoli 1, 6, 15 e 15 bis della stessa, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), e segnatamente degli articoli 2 e 10 bis della stessa, nonché degli articoli 6 e 9 della Convenzione (di Aahrus) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa a nome della Comunità europea con decisione del Consiglio del 17 febbraio 2005 (GU L 124, pag. 1) - Costruzione di una discarica - Valutazione dell'impatto ambientale di tale progetto - Partecipazione del pubblico al processo decisionale - Possibilità per i giudici di uno Stato membro di sottoporre alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull'applicazione d'ufficio del diritto dell'Unione in materia di tutela dell'ambiente, anche qualora la Corte costituzionale di tale Stato abbia escluso tale applicazione con una decisione vincolante per il giudice del rinvio

Dispositivo

1)    L'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, come l'odierno giudice del rinvio, ha l'obbligo di sottoporre d'ufficio alla Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale anche quando esso statuisca su rinvio a seguito dell'annullamento della sua prima decisione ad opera del giudice costituzionale dello Stato membro interessato e una norma nazionale gli imponga di risolvere la controversia conformandosi alla valutazione in diritto espressa da quest'ultimo giudice.

2)    La direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, come modificata dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, va interpretata nel senso che essa:

-    esige che il pubblico interessato abbia accesso ad una decisione di assenso urbanistico-edilizio, quale quella controversa nel giudizio principale, sin dall'inizio del procedimento di autorizzazione dell'impianto di cui trattasi;

-    non consente alle autorità nazionali competenti di rifiutare al pubblico interessato l'accesso a tale decisione adducendo la tutela della riservatezza delle informazioni commerciali o industriali prevista dal diritto nazionale o dell'Unione al fine di proteggere un legittimo interesse economico, e

-    non osta a che un rifiuto ingiustificato di mettere a disposizione del pubblico interessato una decisione di assenso urbanistico-edilizio, come quella controversa nel giudizio a quo, nel corso del procedimento amministrativo di primo grado possa essere sanato nel corso del procedimento amministrativo di secondo grado, a condizione che tutte le alternative siano ancora praticabili e che la regolarizzazione in tale stadio procedurale consenta ancora al pubblico interessato di esercitare un'influenza effettiva sull'esito del processo decisionale, circostanze queste la cui verifica spetta al giudice nazionale.

3)    L'articolo 15 bis della direttiva 96/61, come modificata dal regolamento n. 166/2006, deve essere interpretato nel senso che i membri del pubblico interessato devono avere la possibilità, nell'ambito del ricorso previsto da tale norma, di chiedere al competente giudice od organo indipendente e imparziale istituito dalla legge l'adozione di misure provvisorie idonee a sospendere temporaneamente l'applicazione di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 della citata direttiva in attesa della futura decisione definitiva.

4)    Una decisione di un giudice nazionale, la quale sia stata adottata nell'ambito di un procedimento nazionale costituente attuazione degli obblighi imposti dall'articolo 15 bis della direttiva 96/61, come modificata dal regolamento n. 166/2006, e dall'articolo 9, paragrafi 2 e 4, della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 ed approvata a nome della Comunità europea mediante la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, e che disponga l'annullamento di un'autorizzazione concessa in violazione delle disposizioni di detta direttiva, non è idonea, in quanto tale, a configurare un'ingiustificata lesione del diritto di proprietà del gestore sancito dall'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

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1 - GU C 301 del 6.11.2010.