Language of document : ECLI:EU:C:2011:839

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

15 dicembre 2011 (*)

«Lavoratori migranti – Previdenza sociale – Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Cittadino di uno Stato membro che ha esercitato un’attività professionale in Svizzera – Ritorno al suo paese d’origine»

Nel procedimento C‑257/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Högsta förvaltningsdomstolen (già Regeringsrätten) (Svezia), con decisione 27 aprile 2010, pervenuta in cancelleria il 25 maggio 2010, nella causa

Försäkringskassan

contro

Elisabeth Bergström,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. E. Juhász (relatore), G. Arestis, T. von Danwitz e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 maggio 2011,

considerate le osservazioni presentate:

–        per Elisabeth Bergström, dagli avv.ti U. Öberg e I. Otken Eriksson, advokater;

–        per il governo svedese, dalle sig.re K. Petkovska e A. Falk, in qualità di agenti;

–        per il governo finlandese, dalla sig.ra H. Leppo, in qualità di agente;

–        per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra E. Jenkinson e dal sig. L. Seeboruth, in qualità di agenti, nonché dall’avv. R. Palmer, barrister;

–        per la Commissione europea, dai sigg. V. Kreuschitz e J. Enegren, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 giugno 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli artt. 3, n. 1, e 72 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, n. 1386 (GU L 187, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), nonché dell’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 (GU 2002, L 114, pag. 6; in prosieguo: l’«accordo»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Bergström, cittadina svedese, e la Försäkringskassan (in prosieguo: l’«Ente di previdenza sociale») riguardo al rifiuto di quest’ultimo di tener conto, ai fini del calcolo dell’importo dell’assegno familiare previsto per l’educazione di un figlio, del periodo di attività lavorativa compiuto dall’interessata in Svizzera.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Il preambolo dell’accordo enuncia:

«[le parti contraenti],

convint[e] che la libertà delle persone di circolare sul territorio dell’altra parte costituisca un elemento importante per lo sviluppo armonioso delle loro relazioni,

decis[e] ad attuare la libera circolazione delle persone tra loro basandosi sulle disposizioni applicate nella Comunità europea (…)».

4        L’art. 1 di tale accordo così dispone:

«Il presente Accordo a favore dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera si prefigge di:

a)      conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un’attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti;

(...)

d)      garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali».

5        L’art. 2 del suddetto accordo, intitolato «Non discriminazione», dispone che «[i]n conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un’altra parte contraente non sono oggetto, nell’applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità».

6        L’art. 8 del medesimo accordo prevede quanto segue:

«Conformemente all’allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare:

a)      la parità di trattamento;

(...)

c)      il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali;

d)      il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti;

(...)».

7        L’art. 1 dell’allegato II dell’accordo, intitolato «Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale», recita come segue:

«1.      Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti comunitari cui è fatto riferimento in vigore al momento della firma dell’Accordo, modificati dalla sezione A del presente allegato o regole ad essi equivalenti.

2.      I termini “Stato membro” o “Stati membri” che figurano negli atti cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, la Svizzera».

8        L’allegato II, A, punto 1, dell’accordo, sotto la rubrica «Atti cui è fatto riferimento», prevede quanto segue:

«371 R 1408 (...): Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità,

(...)».

9        L’art. 3 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Parità di trattamento», prevede al n. 1:

«Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento».

10      A norma dell’art. 13, n. 2, lett. f), di tale regolamento:

«la persona cui cessi d’essere applicabile l[a] legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione».

11      L’art. 23 del suddetto regolamento, incluso nel capitolo 1, intitolato «Malattia e maternità», del titolo III vertente sulle disposizioni specifiche alle varie categorie di prestazioni, così dispone:

«1.      L’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basa su un guadagno medio o su una base contributiva media determina tale guadagno medio o tale base contributiva media esclusivamente in funzione dei guadagni accertati o delle basi contributive applicate durante i periodi compiuti sotto detta legislazione.

2.      L’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basa su un guadagno forfettario tiene conto esclusivamente del guadagno forfettario oppure, eventualmente, della media dei guadagni forfettari corrispondenti ai periodi compiuti sotto detta legislazione.

(…)».

12      L’art. 72 del medesimo regolamento, rubricato «Totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma», incluso nel capitolo 7, esso stesso rubricato «Prestazioni familiari», del titolo III, dispone quanto segue:

«L’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l’acquisizione del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma tiene conto a tal fine, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma compiuti nel territorio di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica».

13      A norma dell’art. 89 del regolamento n. 1408/71:

«Le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri sono indicate nell’allegato VI».

14      L’allegato VI, N, intitolato «SVEZIA», punto 1, del regolamento in parola prevede che «[p]er l’applicazione dell’articolo 72 del regolamento, il diritto alle prestazioni per figli a carico sarà determinato considerando i periodi di assicurazione maturati in un altro Stato membro come basati su un reddito medio pari a quello corrispondente ai periodi di assicurazione in Svezia ai quali vengono sommati». Tale disposizione è stata successivamente abrogata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1992, che modifica il regolamento n. 1408/71 (GU L 392, pag. 1).

 Normativa nazionale

15      La legge (1999:799) relativa alle assicurazioni sociali [Socialförsäkringslag (1999:799)] prevede segnatamente al capitolo 3, intitolato «Copertura della previdenza sociale»:

«Art. 1 – Qualsiasi persona residente in Svezia deve essere assicurata per beneficiare delle seguenti prestazioni di cui alla [legge (1962:381) relativa alla previdenza generale (Lag om allmän försäkring (1962:381); in prosieguo: la «legge relativa alla previdenza generale»)]:

1.      indennità per cure mediche, ecc., ai sensi del capitolo 2, per quanto riguarda le prestazioni stabilite dalle casse generali di previdenza;

2.      assegno parentale al livello minimo e di base;

3.      indennità di malattia e di inabilità temporanea sotto forma di prestazioni di garanzia;

(...)

Art. 4 – Qualsiasi persona che esercita un’attività professionale in Svezia deve essere assicurata al fine di poter fruire delle seguenti prestazioni, di cui alla [legge relativa alla previdenza generale]:

1.      prestazioni per malattia e per maternità;

2.      assegno parentale superiore al livello minimo e assegno parentale temporaneo;

3.      indennità di malattia in funzione del reddito e indennità per inabilità temporanea in funzione del reddito.

(...)».

16      La legge relativa alla previdenza generale enuncia in particolare:

«Capitolo 3 – Indennità di malattia

Art. 2 – L’indennità di malattia è calcolata sulla base del reddito annuo in denaro che presumibilmente l’assicurato può percepire per l’attività professionale esercitata in Svezia, sia in quanto dipendente (retribuzione), sia su altre basi (reddito di un’altra attività professionale retribuita) (…). Il reddito di riferimento per determinare l’importo dell’indennità di malattia è fissato dall’ente di previdenza sociale.

Il calcolo del reddito di riferimento per determinare l’importo dell’indennità di malattia si basa, quando l’ente di previdenza sociale non dispone di tutte le informazioni utili, sulle informazioni che il medesimo ha ottenuto dall’assicurato o dal suo datore di lavoro o che risultino dalla liquidazione dell’imposta sul reddito dovuta dall’assicurato. I premi per le ferie annuali non sono integrati nel reddito di riferimento per determinare l’importo dell’indennità di malattia oltre l’importo che sarebbe stato versato quale retribuzione per il lavoro effettuato nel corso di un periodo di corrispondente durata.

Capitolo 4 – Assegno parentale

(...)

Art. 6 – L’assegno parentale integrale non è inferiore a SEK 60 al giorno (livello minimo).

Per i primi 180 giorni l’assegno parentale è uguale all’indennità di malattia del genitore, calcolata conformemente al quinto comma, se il genitore, nel corso di un periodo ininterrotto di 240 giorni prima della nascita o della data prevista per la nascita, aveva diritto ad un’indennità di malattia superiore al livello minimo e vi avrebbe avuto diritto se l’ente di previdenza sociale avesse disposto di tutte le informazioni utili. Tuttavia l’assegno parentale per i primi 180 giorni non è mai inferiore all’assegno integrale di SEK 150 (livello di base). Per un genitore assicurato conformemente alle disposizioni del capitolo 3 della [legge (1999:799) relativa alla previdenza sociale], tale regola è applicabile alla condizione che il genitore soddisfi le condizioni di cui alla prima frase.

Indipendentemente dalle disposizioni del secondo comma, l’assegno parentale è versato

–        per 210 giorni sino a raggiungere l’importo corrispondente all’indennità di malattia del genitore, calcolato conformemente al quinto comma, ma comunque sino al livello di base, e

–        per 90 giorni sino alla concorrenza dell’importo corrispondente al livello minimo.

(...)».

 Causa principale e questioni pregiudiziali

17      La sig.ra Bergström, cittadina svedese, si è installata in Svizzera nel gennaio 1994 e vi ha esercitato un’attività professionale sino alla nascita di sua figlia, il 19 marzo 2002. In seguito, il 1° settembre 2002, essa è ritornata in Svezia, col marito e la figlia. Il marito ha immediatamente iniziato a lavorare in Svezia, mentre la sig.ra Bergström non ha ripreso alcuna attività professionale per prendersi cura della figlia. Essa ha presentato domanda di assegno parentale equivalente al livello delle indennità giornaliere di malattia (in prosieguo: l’«APE-IJ») a decorrere dal 16 marzo 2003, sulla base dei redditi derivanti dalla sua attività professionale in Svizzera.

18      L’Ente di previdenza sociale ha deciso di concederle l’assegno parentale di base (in prosieguo: l’«APE») per il motivo che non aveva diritto all’APE-IJ, in quanto non aveva esercitato alcuna attività professionale in Svezia nel corso dei 240 giorni prima del parto, il che avrebbe fatto sorgere in capo all’interessata il diritto ad un’indennità di malattia superiore al livello di base.

19      La sig.ra Bergström ha impugnato tale decisione dinanzi al Länsrätten i Stockholms län (Tribunale amministrativo di Stoccolma). Quaest’ultimo ha respinto il ricorso considerando che l’APE-IJ fosse una prestazione collegata all’esercizio di un’attività professionale e che, per avere diritto a quest’ultima, era necessario che l’assicurato fosse stato occupato in Svezia in un’epoca sufficientemente vicina al periodo per il quale si richiedeva di fruire della prestazione. Sarebbe dunque insufficiente che il coniuge dell’assicurata eserciti un’attività professionale in Svezia.

20      La sig.ra Bergström ha quindi interposto appello dinanzi al Kammarrätten i Stockholm (Corte amministrativa di Stoccolma) il quale, statuendo nel merito, ha ritenuto che la stessa soddisfaceva il requisito di durata posto dalla legislazione svedese, relativo ai 240 giorni di esercizio di attività professionale, grazie alla sua attività in Svizzera. Alla sig.ra Bergström poteva spettare un’indennità di importo superiore a quello dell’APE, determinato sulla base della sua attività professionale in Svizzera.

21      L’Ente di previdenza sociale ha impugnato tale sentenza ed ha chiesto la conferma della decisione del Länsrätten i Stockholms län. La sig.ra Bergström ha chiesto il rigetto della suddetta domanda.

22      Per il giudice del rinvio è pacifico che la sig.ra Bergström è soggetta alla legislazione svedese, a norma dell’art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71, benché non eserciti alcuna attività professionale in Svezia. Tuttavia quest’ultima non soddisfa le condizioni poste dal diritto nazionale per poter aver diritto all’APE-IJ.

23      La condizione, relativa all’esercizio di un’attività professionale in Svezia che permette di essere assicurato per prestazioni di malattia per almeno 240 giorni consecutivi prima della nascita di un figlio, non è soddisfatta. La questione è se debba ritenersi che il periodo di attività professionale in Svizzera soddisfa la condizione in parola.

24      Inoltre la sig.ra Bergström non ha esercitato alcuna attività professionale e non ha percepito redditi che, in virtù del diritto nazionale, devono permettere di stabilire il reddito di riferimento per la concessione di indennità giornaliere. La questione è se occorra tener conto della sua attività professionale in Svizzera per l’applicazione delle disposizioni in parola.

25      Alla luce delle precedenti considerazioni, lo Högsta förvaltningsdomstolen ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il diritto dell’Unione, più in particolare [l’accordo] e l’art. 72 del [regolamento n. 1408/71], implichi che la condizione relativa al periodo minimo di assicurazione richiesto per l’erogazione di prestazioni familiari, fondate sui redditi e versate nell’ambito di un congedo parentale, è soddisfatta dall’esercizio di un’attività professionale e dal versamento di contributi previdenziali esclusivamente in Svizzera.

2)      Se il diritto dell’Unione, più in particolare l’accordo e gli artt. 3, n. 1, e 72 del regolamento n. 1408/71, implichi che redditi percepiti in Svizzera devono essere assimilati a redditi nazionali quando si valuta la questione del diritto a prestazioni familiari, basate sui redditi e versate nell’ambito di un congedo parentale».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Osservazioni preliminari

26      La risposta alle questioni sollevate presuppone che la situazione in parola nella causa principale rientri nell’ambito di applicazione dell’accordo. È necessario rilevare in proposito che il caso della sig.ra Bergström è quello di un lavoratore cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea il quale, dopo aver esercitato un’attività professionale sul territorio di un’altra parte contraente, ritorna nel suo Stato membro di origine ove chiede, sulla base della suddetta attività professionale, un assegno familiare previsto dalla normativa di tale Stato membro.

27      Per quanto riguarda la questione dell’ambito di applicazione dell’accordo, occorre rilevare in primo luogo che la seconda frase del preambolo dell’accordo afferma che le parti contraenti sono «decis[e] ad attuare la libera circolazione delle persone tra loro basandosi sulle disposizioni applicate nella Comunità europea».

28      Tale libertà sarebbe ostacolata se un cittadino di una parte contraente subisse uno svantaggio nel suo paese di origine per il solo motivo di aver esercitato il suo diritto di circolazione.

29      È opportuno ricordare in secondo luogo che, a norma dell’art. 8 dell’accordo, conformemente all’allegato II di detto accordo, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di previdenza sociale per gli scopi ivi precisati. Tale disposizione non si riferisce né direttamente né indirettamente ad una qualsiasi esigenza relativa al luogo di soggiorno delle persone alle quali sarebbero applicate le disposizioni previdenziali di cui trattasi o alla designazione della parte contraente che le applicherebbe.

30      Tra gli scopi perseguiti dal suddetto art. 8, figura, alla lett. a), «la parità di trattamento». Il riferimento, in maniera esplicita e generale, a siffatto principio, dimostra che, nell’ambito di applicazione di tale articolo, il principio suddetto si applica a prescindere dall’art. 2 dell’accordo che condiziona l’applicazione del principio di non‑discriminazione del soggiorno di una persona beneficiaria sul territorio dell’altra parte contraente.

31      In terzo luogo, l’allegato II, A, punto 1, dell’accordo prevede l’applicazione, tra le parti contraenti, del regolamento n. 1408/71, con riserva di alcuni adattamenti che, tuttavia, non sono pertinenti per la valutazione della questione sollevata. L’art. 1, n. 2, dell’allegato in parola prevede che i termini «Stato(i) membro(i)» che figurano negli atti cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato comprendano, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, la Svizzera.

32      Da ultimo, occorre ricordare che il regolamento n. 1408/71 è applicabile non solo alle prestazioni familiari, ma anche ad altre categorie di prestatori tra cui figurano, a titolo di esempio, le prestazioni di vecchiaia.

33      Ne risulta che, senza l’applicazione della regola di totalizzazione dopo il ritorno di un lavoratore nel suo paese di origine, il coordinamento dei sistemi previdenziali tra la Confederazione svizzera e gli Stati membri dell’Unione sarebbe escluso per un non trascurabile numero di ipotesi, tra le altre per l’acquisizione di prestazioni di vecchiaia.

34      Dati tali elementi, è necessario constatare che l’accordo ed il regolamento n. 1408/71 sono applicabili alla situazione di un lavoratore del tipo di quella descritta al punto 26 della presente sentenza.

 Sulla prima questione

35      Con tale questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, a norma dell’accordo e del regolamento n. 1408/71, quando la legislazione di uno Stato membro subordina il beneficio di una prestazione familiare, come quella di cui alla causa principale, al compimento dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma, l’ente competente del suddetto Stato membro debba tener conto, a tal fine, di siffatti periodi integralmente compiuti nel territorio della Confederazione svizzera.

36      Risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte che, ai sensi della normativa nazionale, per aver diritto a fruire dell’APE-IJ, la sig.ra Bergström deve comprovare un periodo di attività professionale nel corso dei 240 giorni precedenti al parto. La sig.ra Bergström ha compiuto l’integralità di tale periodo di attività professionale di riferimento nel territorio della Confederazione svizzera.

37      È pacifico che l’assegno chiesto dalla sig.ra Bergström costituisce una prestazione familiare ai sensi dell’art. 1, lett. u), i), del regolamento n. 1408/71.

38      La soluzione della questione sollevata necessita l’interpretazione dell’art. 8, lett. c), dell’accordo e dell’art. 72 del regolamento n. 1408/71 che, per l’acquisizione del diritto alla prestazione in questione, prevedono l’applicazione della cosiddetta regola «di totalizzazione».

39      Fondandosi sul termine «totalizzazione», talune delle parti interessate che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte fanno valere che la nozione in parola presuppone logicamente l’esistenza di almeno due periodi di attività compiuti in più Stati membri. Pertanto lo Stato membro dell’ente competente per l’erogazione di una prestazione avrebbe la facoltà di prevedere a tal fine che un periodo di attività debba essere stato compiuto sul suo territorio, il che escluderebbe l’utilizzazione di un solo periodo compiuto sul territorio di un altro Stato membro per ottenere il diritto ad una prestazione previdenziale.

40      Un’interpretazione siffatta non può essere accolta.

41      Il tenore letterale sia dell’art. 8, lett. c), dell’accordo che dell’art. 72 del regolamento n. 1408/71 sono privi di ambiguità. Ai sensi della prima delle suddette disposizioni, la totalizzazione comprende «tutti i periodi» presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali, mentre la seconda esige di tener conto, nell’ambito della totalizzazione, «dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma compiuti nel territorio di ogni altro Stato membro», come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione applicata dall’ente competente.

42      Occorre ricordare che il regolamento n. 1408/71 è stato adottato sul fondamento dell’art. 51 del trattato CEE (divenuto art. 51 del trattato CE, esso stesso divenuto, in seguito a modifica, art. 42 CE) che ha autorizzato il Consiglio dell’Unione europea ad adottare, in materia di previdenza sociale, le misure necessarie per l’instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto il cumulo di «tutti i periodi» presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste.

43      Un’interpretazione siffatta è conforme all’obiettivo dell’accordo che è quello di assicurare la libera circolazione delle persone tra la Confederazione svizzera e la Comunità. Essa rispetta anche il principio della parità di trattamento stabilito all’art. 8, lett. a), dell’accordo, dato che tende a garantire che l’esercizio del diritto alla libera circolazione non abbia per effetto di privare il lavoratore migrante di vantaggi previdenziali rispetto ad altri lavoratori i quali non hanno esercitato tale diritto.

44      Così l’ente competente di uno Stato membro non potrebbe esigere, al fine di concedere una prestazione familiare, che, oltre ad un periodo di occupazione o di attività compiuto in un altro Stato, all’occorrenza in Svizzera, un altro periodo di assicurazione sia stato compiuto sul suo territorio.

45      Di conseguenza, la prima questione deve essere risolta nel senso che, a norma dell’art. 8, lett. c), dell’accordo e dell’art. 72 del regolamento n 1408/71, quando la legislazione di uno Stato membro subordina il beneficio di una prestazione familiare, come quella di cui alla causa principale, al compimento di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma, l’ente competente del suddetto Stato membro, al fine di erogare la prestazione familiare di cui trattasi, deve tener conto, a tal fine, di siffatti periodi compiuti integralmente nel territorio della Confederazione svizzera.

 Sulla seconda questione

46      Con la presente questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se, in caso di soluzione positiva della prima questione, l’accordo ed il regolamento n. 1408/71 abbiano per effetto di assimilare i redditi professionali percepiti in Svizzera ai redditi nazionali che servono, in Svezia, a calcolare l’importo della prestazione familiare richiesta.

47      Emerge dagli atti di causa sottoposti alla Corte che la sig.ra Bergström ha chiesto un assegno familiare il cui importo è pari alle indennità giornaliere che sono stabilite secondo le regole dell’assicurazione malattia (APE-IJ). La prestazione familiare in parola è connessa ai redditi professionali annui dell’assicurato.

48      Quindi, in una situazione siffatta, è necessario tener conto, ai fini del calcolo dell’importo delle prestazioni familiari della particolare categoria in questione, delle regole pertinenti del regolamento n. 1408/71 concernenti il settore «malattia» della previdenza sociale.

49      Le regole in parola sono previste dall’art. 23 del regolamento n. 1408/71. Indipendentemente dal fatto che la determinazione del reddito su cui si basa il calcolo delle prestazioni in denaro risulti dall’applicazione del disposto del n. 1 o del n. 2 del medesimo articolo, il suddetto reddito è determinato o in funzione dei guadagni accertati durante i periodi compiuti sotto la legislazione dell’ente competente, o tendendo conto del guadagno forfettario oppure, eventualmente, della media dei guadagni forfettari corrispondenti ai periodi compiuti sotto detta legislazione, cioè, nella specie, sotto la legislazione svedese.

50      Una soluzione del genere è conforme alla regola contenuta nell’allegato VI, N, punto 1, del regolamento n. 1408/71, applicabile ratione temporis a norma del quale, per l’applicazione dell’art. 72 del regolamento, il diritto di una persona alle prestazioni familiari sarà determinato considerando i periodi di assicurazione maturati in un altro Stato membro come basati su un reddito medio pari a quello corrispondente ai periodi di assicurazione in Svezia.

51      Nella causa principale, tuttavia, la sig.ra Bergström non ha fruito di alcun reddito in Svezia durante il periodo di riferimento di 240 giorni.

52      In una situazione del genere, onde attribuire un effetto utile all’art. 8, lett. c), dell’accordo ed all’art. 72 del regolamento n. 1408/71, quali interpretati al punto 45 della presente sentenza, nonché soddisfare l’imperativo della parità di trattamento di cui all’art. 8, lett. a), dell’accordo ed all’art. 3, n. 1, del suddetto regolamento, i redditi di riferimento della sig.ra Bergström devono essere calcolati tenendo conto dei redditi di una persona che esercita, in Svezia, un’attività comparabile alla sua e che dispone di un’esperienza e di qualifiche professionali del pari comparabili a quelle dell’interessata.

53      Occorre pertanto risolvere la questione dichiarando che l’art. 8, lett. a), dell’accordo e gli artt. 3, n. 1, 23, nn. 1 e 2, 72 nonché l’allegato VI, N, punto 1, del regolamento n. 1408/71 devono essere interpretati nel senso che, nel caso in cui l’importo di una prestazione familiare, come quella di cui alla causa principale, debba essere determinato secondo le regole della prestazione di malattia, l’importo stesso, a favore di una persona che ha compiuto integralmente i periodi di attività professionale necessari all’acquisizione del diritto in parola nel territorio dell’altra parte contraente, deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di una persona avente un’esperienza e qualifiche comparabili alle sue e che eserciti un’attività comparabile nel territorio dello Stato membro in cui è richiesta la prestazione medesima.

 Sulle spese

54      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      L’art. 8, lett. c), dell’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, e l’art. 72 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, n. 1386, devono essere interpretati nel senso che, quando la legislazione di uno Stato membro subordina il beneficio di una prestazione familiare, come quella di cui alla causa principale, al compimento di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma, l’ente competente del suddetto Stato membro, al fine di erogare la prestazione familiare di cui trattasi, deve tener conto, a tal fine, di siffatti periodi compiuti integralmente nel territorio della Confederazione svizzera.

2)      L’art. 8, lett. a), di detto accordo e gli artt. 3, n. 1, 23, nn. 1 e 2, 72 nonché l’allegato VI, N, punto 1, del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1386/2001, devono essere interpretati nel senso che, nel caso in cui l’importo di una prestazione familiare, come quella di cui alla causa principale, debba essere determinato secondo le regole della prestazione di malattia, l’importo stesso, a favore di una persona che ha compiuto integralmente i periodi di attività professionale necessari all’acquisizione del diritto in parola nel territorio dell’altra parte contraente, deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di una persona avente un’esperienza e qualifiche comparabili alle sue e che eserciti un’attività comparabile nel territorio dello Stato membro in cui è richiesta la prestazione medesima.

Firme


* Lingua processuale: lo svedese.