Language of document : ECLI:EU:C:2016:854

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NILS WAHL

presentate il 10 novembre 2016 (1)

Causa C‑660/15 P

Viasat Broadcasting UK Ltd

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuto attuato dalle autorità danesi a favore dell’emittente pubblica danese TV2/Danmark – Finanziamento pubblico concesso per compensare i costi inerenti all’esecuzione degli obblighi di servizio pubblico – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Rapporto tra gli articoli 106, paragrafo 2, e 107, paragrafo 1, TFUE»





1.        Con la sua impugnazione, la Viasat Broadcasting UK Ltd (in prosieguo: la «Viasat») chiede che la Corte voglia annullare la sentenza del 24 settembre 2015, T‑125/12 (2), con cui il Tribunale ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione 2011/839/UE (3), in quanto la Commissione, in detta decisione, aveva accertato che talune misure attuate dal Regno di Danimarca a favore della TV2/Danmark erano compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE (4).

2.        Considerata nell’ottica della disciplina sugli aiuti di Stato, tale impugnazione solleva un’importante questione circa il finanziamento degli obblighi di servizio pubblico. In sostanza, la Viasat mette in discussione il rapporto tra le condizioni stabilite nella sentenza di riferimento Altmark (5) e quelle derivanti dall’articolo 106, paragrafo 2, TFUE (6). L’impugnazione proposta dalla Viasat mira a suggerire la necessità, da parte della Commissione europea, di applicare le condizioni Altmark nel valutare se un aiuto possa essere dichiarato compatibile a norma dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Il Tribunale ha respinto questa tesi in diverse occasioni (7) e la Corte è ora chiamata a esaminarla per la prima volta dopo la sentenza Altmark.

3.        Per le ragioni esposte di seguito, ritengo che il Tribunale abbia correttamente respinto tale tesi; di conseguenza, suggerisco di respingere l’impugnazione in oggetto.

I –    Fatti

4.        In seguito a una denuncia presentata il 5 aprile 2000, con decisione del 19 maggio 2004 la Commissione ingiungeva il recupero, da parte del Regno di Danimarca, di un importo pari a DKK 628,2 milioni, con gli interessi, presso l’impresa statale autonoma TV2/Danmark (8). Successivamente, il Tribunale annullava detta decisione nell’ottobre 2008 (9).

5.        Nel frattempo, poiché l’effetto della decisione si traduceva nell’insolvenza del successore della TV2/Danmark (la società per azioni TV2/Danmark A/S (10)), con lettera del 23 luglio 2004 il Regno di Danimarca notificava alla Commissione un progetto di ricapitalizzazione della TV2. Con decisione del 6 ottobre 2004, la Commissione constatava che qualunque elemento di aiuto di Stato che avrebbe potuto essere connesso alla ricapitalizzazione prevista della TV2 era compatibile con il mercato interno, conformemente all’attuale articolo 106, paragrafo 2, TFUE (11). Nel settembre 2009, il Tribunale dichiarava che non vi era più luogo a statuire su taluni ricorsi promossi contro tale decisione (12).

6.        In seguito all’annullamento della decisione di cui al precedente paragrafo 4, nell’aprile 2011 la Commissione adottava la decisione controversa, dopo aver riesaminato le misure in questione e previa consultazione delle parti interessate. La decisione controversa verte sulle misure concesse alla TV2 tra il 1995 e il 2002. Tuttavia, nella sua analisi, la Commissione ha anche tenuto conto delle misure di ricapitalizzazione adottate nel 2004 e menzionate supra al paragrafo 5 (considerate congiuntamente come le «misure in questione»).

7.        Nella decisione controversa, la Commissione ha qualificato le misure in questione come aiuti di Stato a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, a favore della TV2. La Commissione ha dunque concluso che la somma di DKK 628,2 milioni era una riserva cautelativa di capitale adeguata per la TV2. Di conseguenza, l’articolo 1 della decisione controversa così dispone:

«Le misure attuate da[l Regno di] Danimarca a favore [della TV2] fra il 1995 e il 2002 sotto forma di entrate provenienti dal canone e di altre misure descritte nella presente decisione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, [TFUE]».

II – Procedimento dinanzi al Tribunale

8.        Con atto introduttivo depositato il 14 marzo 2012, la Viasat ha proposto un ricorso per l’annullamento della decisione controversa.

9.        A sostegno del proprio ricorso la Viasat ha dedotto due motivi di annullamento, sostenendo, in primo luogo, che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel valutare la compatibilità delle misure in questione con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE senza tener conto della seconda e della quarta condizione Altmark e, in secondo luogo, che la Commissione ha violato l’articolo 296 TFUE per non aver indicato, nella decisione controversa, le ragioni per cui nella fattispecie fosse applicabile l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, nonostante la seconda e la quarta condizione Altmark non fossero soddisfatte.

10.      In seguito a un’udienza pubblica tenutasi il 15 gennaio 2015, nella sentenza impugnata il Tribunale ha concluso che non vi era luogo a statuire sul ricorso nella parte in cui esso chiedeva l’annullamento della parte della decisione controversa in cui la Commissione aveva rilevato che gli introiti pubblicitari del 1995 e 1996 versati alla TV2 dal cosiddetto Fondo TV2 costituivano aiuti di Stato (per le relative ragioni v. il successivo paragrafo 18), e ha respinto il ricorso quanto al resto. Esso inoltre condannava la Viasat a sopportare le proprie spese e le spese della Commissione, e il Regno di Danimarca e la TV2 a sopportare ciascuno le proprie spese.

III – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

11.      Con atto d’impugnazione depositato presso la cancelleria della Corte in data 8 dicembre 2015, la Viasat chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        annullare la decisione controversa;

–        condannare la Commissione alle spese sostenute dalla Viasat nel procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte;

in subordine:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        rinviare la causa al Tribunale, e

–        riservare le spese dei procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

12.      Nella comparsa di risposta depositata l’11 febbraio 2016, la Commissione chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione in quanto irricevibile, infondata e inconferente e condannare la Viasat alle spese dei due gradi di giudizio.

13.      Nella comparsa di risposta depositata il 19 febbraio 2016, la TV2 chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione. In subordine, in caso di accoglimento dell’impugnazione, essa chiede alla Corte di mantenere gli effetti della sentenza impugnata e della decisione controversa, ai sensi dell’articolo 264, secondo comma, TFUE. Infine, la TV2 chiede la condanna della Viasat alle spese.

14.      Con comparsa di risposta depositata il 22 febbraio 2016, il Regno di Danimarca chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione.

15.      Conformemente all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, non si è tenuta l’udienza di discussione.

IV – Analisi

A –    Osservazioni preliminari

16.      La questione inerente alla compensazione per l’adempimento dell’obbligo del servizio pubblico di radiodiffusione imposto alla TV2 è stata fortemente discussa dinanzi al Tribunale (13). Tuttavia, questa è la prima volta che la Corte è chiamata a esaminare tale questione da tempo dibattuta.

17.      Oltre alla causa in esame, attualmente pendono dinanzi alla Corte tre impugnazioni proposte rispettivamente dalla Viasat, dalla TV2 e dalla Commissione. Tali impugnazioni riguardano tutte una sentenza, pronunciata lo stesso giorno della sentenza impugnata, nella quale il Tribunale ha parzialmente accolto un ricorso presentato dalla TV2 diretto all’annullamento della decisione controversa nella parte in cui quest’ultima accertava che le misure in questione costituivano aiuti di Stato (14).

18.      Nell’altra sentenza impugnata, il Tribunale, in linea con gli argomenti addotti dalla TV2, ha anzitutto annullato la decisione impugnata nella parte in cui la Commissione aveva accertato che gli introiti pubblicitari per gli anni 1995 e 1996 versati alla TV2 attraverso il Fondo TV2 costituivano aiuti di Stato, dal momento che, secondo il Tribunale, il requisito delle «risorse statali» non era soddisfatto (v. punti da 211 a 220 dell’altra sentenza impugnata) (15). In secondo luogo, relativamente alla seconda condizione Altmark, secondo il Tribunale la Commissione era incorsa in un errore di diritto richiedendo che la compensazione dovuta alla TV2 fosse stabilita in modo da garantire l’efficiente adempimento dell’obbligo di servizio pubblico (v. punto 106 dell’altra sentenza impugnata). Tali conclusioni costituiscono il fulcro delle altre impugnazioni pendenti dinanzi alla Corte.

19.      Qualora nell’impugnazione nella causa C‑649/15 P l’argomento della TV2, secondo il quale il Tribunale avrebbe commesso un errore nel giudicare che solo una parte delle misure in questione non costituiva aiuti di Stato, venisse accolto, la presente impugnazione – basata sulla tesi che tali misure costituiscono aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE – potrebbe divenire priva di oggetto.

20.      Detto questo, la causa in esame solleva tuttavia un’importante questione di diritto sul quale la Corte non si è ancora pronunciata e che merita attenzione. Esaminerò la presente impugnazione allo stato attuale, indipendentemente dall’esito degli altri procedimenti d’impugnazione.

21.      La Viasat deduce tre motivi di impugnazione. In primo luogo essa fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto respingendo il motivo secondo il quale la Commissione, nella decisione controversa, non aveva osservato il proprio obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE. In secondo luogo, la Viasat sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che la Commissione non era tenuta, ai fini della sua valutazione ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, a tenere conto del fatto che l’aiuto alla TV2 era stato concesso senza che fossero stati rispettati i principi fondamentali di trasparenza e di efficienza rispetto ai costi. Infine, la Viasat afferma che lo stesso Tribunale è incorso in errore per non aver adeguatamente esaminato e trattato le sue censure.

22.      Ritengo opportuno iniziare la mia analisi con il secondo motivo di impugnazione.

B –    Sul secondo motivo di impugnazione

1.      Argomenti delle parti

23.      La Viasat afferma che la dichiarazione di compatibilità degli aiuti ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE implica il soddisfacimento di alcune condizioni. In primo luogo, un servizio di interesse economico generale deve essere definito dallo Stato membro («il requisito della definizione»); in secondo luogo, la fornitura di questo servizio deve essere affidata da detto Stato membro a una data impresa («il requisito dell’affidamento»); e, in terzo luogo, i) l’applicazione delle norme dei Trattati, comprese le norme sugli aiuti di Stato, deve ostare all’adempimento della specifica mansione affidata al fornitore in questione («la verifica dell’aspetto ostativo»), e ii) la deroga a tali norme non deve compromettere lo sviluppo degli scambi in misura contraria agli interessi dell’Unione («il criterio della ponderazione»).

24.      La Viasat afferma che la verifica dell’aspetto ostativo deve sempre rispecchiare le norme del Trattato oggetto di una domanda di deroga. A questo proposito, essa asserisce che i requisiti di definizione e affidamento e il divieto di sovracompensazione derivante dal criterio di ponderazione, che devono essere tutti rispettati ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, corrispondono a suo avviso alla prima e alla terza condizione Altmark. Su questa base, la Viasat sostiene che, successivamente alla sentenza Altmark, la verifica dell’aspetto ostativo richieda un’analisi diretta a stabilire se il requisito di a) fissare in anticipo i parametri di compensazione in modo trasparente e oggettivo (conformemente alla seconda condizione Altmark), e di b) affidare il servizio in questione in seguito a una procedura di appalto pubblico o di limitare la compensazione a quanto necessario per coprire il costo di un’impresa economicamente efficiente e ben amministrata (in linea con la quarta condizione Altmark) osti all’adempimento del servizio di interesse economico generale. La Viasat afferma che la Commissione non ha agito in tal senso nella decisione controversa e che il Tribunale, a sua volta, non ha censurato questo aspetto nella sentenza impugnata.

25.      Inoltre, la Viasat fa valere specificamente che il Tribunale è incorso in un errore di diritto i) fondandosi sulla sentenza M6 (16) e altre sentenze da esso emesse per respingere il suo ricorso; ii) dichiarando che le argomentazioni della Viasat conducevano a un’impasse logica, dal momento che l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE diventerebbe, tra l’altro, «lettera morta»; iii) negando la rilevanza di talune comunicazioni e decisioni della Commissione del 2005 e del 2011, di cui al punto 67 della sentenza impugnata; e iv) dichiarando che la comunicazione sulla radiodiffusione del 2001 (17) impediva alla Commissione di applicare la metodologia che, secondo la Viasat, discende dall’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

26.      La Commissione, sostenuta dalla TV2 e dal Regno di Danimarca, contesta gli argomenti della Viasat. In particolare, a suo avviso, nella misura in cui la Viasat fa valere l’invalidità della comunicazione sulla radiodiffusione del 2001, tale argomento risulta tardivo e pertanto irricevibile. Dal canto suo, il Regno di Danimarca afferma tra l’altro che l’argomento della Viasat, diretto a censurare la mancata verifica, da parte del Tribunale, del fatto che la Commissione, nel valutare la compatibilità delle misure di aiuto nella decisione controversia, si fosse accertata che gli obblighi di servizio pubblico della TV2 erano stati oggetto di gara d’appalto secondo il principio di trasparenza scaturente dalle norme sulla libera circolazione del Trattato FUE, non è stata invocato dinanzi al Tribunale in primo grado ed è quindi irricevibile.

2.      Valutazione

27.      Ritengo opportuno esaminare le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione e dal Regno di Danimarca unitamente agli argomenti ai quali esse si riferiscono. Mi occuperò quindi immediatamente del merito del motivo di impugnazione della Viasat.

28.      A onor del vero, nel corso degli anni il rapporto tra gli articoli 106, paragrafo 2, e 107, paragrafo 1, TFUE è stato alquanto oscuro. Questa assenza di chiarezza è emersa maggiormente nel settore relativo al finanziamento dei servizi di interesse economico generale. Tuttavia, nella sentenza Altmark, la Corte, in seduta plenaria, ha notoriamente adottato un nuovo famoso approccio, indicato da alcuni come l’«approccio di compensazione condizionale» (18).

29.      Le quattro condizioni stabilite dalla Corte nella sentenza Altmark vertono sulla questione se sia stato concesso un vantaggio a un’impresa. Pertanto, esse rimandano a una parte integrante della nozione di «aiuto» a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (19). In pratica, nel dibattito dottrinale si è osservato che, data la loro rigorosità, in molti casi queste condizioni non sono state soddisfatte (20). La conseguenza diretta di ciò si traduce nel fatto che le disposizioni principali che possono autorizzare un aiuto di Stato, ossia l’articolo 106, paragrafo 2, e l’articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE, svolgono ancora un ruolo centrale.

30.      A quanto pare, queste considerazioni sono state implicitamente riconosciute nella sentenza impugnata. Al punto 63 della stessa, il Tribunale ha dichiarato che, quand’anche vi fosse una certa analogia, i due insiemi di condizioni derivanti, rispettivamente, dalla sentenza Altmark e dall’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, rispondono a questioni essenzialmente diverse. A suo avviso, le condizioni Altmark si collocano a monte delle condizioni di cui all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, che riguardano la compatibilità. Questa conclusione principale ha indotto il Tribunale, nei punti da 75 a 99 della sentenza impugnata, a valutare e a respingere i vari argomenti addotti dalla ricorrente a sostegno della sua tesi. Quest’ultima ora auspica che la Corte convalidi detta tesi e dichiari che il Tribunale, nel respingere i suoi argomenti, è incorso in un errore di diritto.

31.      Tuttavia, il Tribunale non ha commesso un siffatto errore.

32.      Fin dall’inizio emerge un’importante distinzione tra la sentenza Altmark e le condizioni ivi contenute, da un lato, e l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, e i requisiti in esso contenuti, dall’altro. Come già osservato, le prime sono impiegate per stabilire l’eventuale concessione di un vantaggio e quindi, più in generale, riguardano la nozione di «aiuto» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tale questione precede la valutazione a norma dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, che riguarda la questione se una misura di aiuto possa essere dichiarata compatibile. Qualora le condizioni Altmark risultino soddisfatte, non sussiste alcun aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, di conseguenza, non vi è motivo di valutare l’applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Tale distinzione comporta inoltre diversi effetti pratici.

33.      Da un lato, la constatazione di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE determina alcune conseguenze giuridiche quali l’obbligo di notificazione preventiva e il divieto di esecuzione rivolto agli Stati membri a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE (21). Queste considerazioni spiegano il motivo per cui una decisione fondata sull’articolo 107, paragrafi 1 e 3, TFUE che, pur qualificando la misura di cui trattasi come aiuto di Stato, la dichiara compatibile con il mercato interno, integri un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE (22). Per di più, i giudici nazionali sono tenuti alla salvaguardia dei diritti dei singoli da una violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE (23).

34.      Dall’altro lato, la valutazione della compatibilità di misure di aiuto con il mercato interno rientra nella competenza esclusiva della Commissione (24). Questa competenza esclusiva nell’approvazione degli aiuti di Stato si estende all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE (25). Ciò significa che l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE non risulta direttamente applicabile ai fini dell’autorizzazione degli aiuti di Stato (26). Giudicando diversamente si vanificherebbe lo scopo della prevenzione organizzata degli aiuti di Stato, secondo cui l’attuazione di un progetto d’aiuto viene differita finché, con la decisione definitiva della Commissione, non venga dissipato il dubbio circa la sua compatibilità (27).

35.      Ne discende che l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE diverrebbe privo di oggetto se una misura di aiuto potesse ricevere l’autorizzazione della Commissione ai sensi di detta disposizione solo in caso di soddisfacimento delle condizioni Altmark.

36.      Da parte sua, pur non contestando l’idea che l’articolo 106, paragrafo 2, e l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE riguardino questioni differenti, la Viasat sostiene che ciò non risponde agli argomenti da essa dedotti in primo grado. Comunque, tale affermazione risulta inconcludente, dal momento che rifiuta di riconoscere le conseguenze che derivano da tale distinzione.

37.      Vorrei anzitutto rammentare che la conseguenza della sentenza Altmark consiste nel favorire la valutazione, da parte delle autorità degli Stati membri e della Commissione, della questione se la compensazione versata a un’impresa in cambio dell’adempimento di un obbligo di servizio pubblico integri un «vantaggio» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In proposito, tali condizioni tentano di rispondere alla questione ipotetica e controfattuale se l’impresa interessata avrebbe ottenuto la compensazione di cui trattasi a condizioni normali di mercato, ossia alle condizioni applicabili a un determinato mercato in assenza di un intervento da parte dello Stato membro (28). Per contro, l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE si fonda sull’idea che lo Stato membro intervenga a favore di un’impresa affidandole la gestione di un servizio di interesse economico generale.

38.      In secondo luogo, è vero che, nella sentenza Ferring, la Corte ha dichiarato che la compensazione a un operatore di servizio pubblico costituisce un aiuto di Stato a norma dell’(attuale) articolo 107, paragrafo 1, TFUE per la parte in cui in cui il vantaggio in parola eccede i costi aggiuntivi sostenuti per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico imposti; in tal caso, detto vantaggio non può, comunque, essere considerato necessario per consentire a tale operatore di adempiere la sua specifica missione e, pertanto, non può rientrare nell’(attuale) articolo 106, paragrafo 2, TFUE (29). Ciononostante, pur avendo richiamato la sentenza Ferring nella sentenza Altmark, la Corte ha poi ulteriormente precisato la nozione di «vantaggio» nell’ambito di tale compensazione a norma dell’(attuale) articolo 107, paragrafo 1, TFUE conferendole il suo attuale significato. Tuttavia, a differenza della sentenza Ferring, nella sentenza Altmark la Corte non era stata chiamata a interpretare l’attuale articolo 106, paragrafo 2, TFUE, il che potrebbe spiegare il motivo per cui la Corte non ha assunto posizione sul rapporto tra queste due disposizioni (30). Eppure questo silenzio non può essere inteso nel senso che la Corte volesse che le condizioni Altmark venissero necessariamente prese in considerazione nell’applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, giacché ciò priverebbe l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE della sua utilità (31). Al contrario, in seguito alla sentenza Altmark, la Corte ha continuato a interpretare l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE come in precedenza (32).

39.      In terzo luogo, un’interpretazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE secondo la quale occorre valutare se il requisito del soddisfacimento della seconda e della quarta condizione Altmark osti all’assolvimento del servizio di interesse economico generale non trova alcun fondamento nel tenore letterale di tale disposizione o nella giurisprudenza della Corte.

40.      L’articolo 106, paragrafo 2, TFUE mira a contemperare l’interesse degli Stati membri ad utilizzare determinate imprese, segnatamente del settore pubblico, come strumento di politica economica o fiscale (o di politiche con impatto economico o fiscale), con l’interesse dell’Unione all’osservanza, principalmente, delle regole di concorrenza e al mantenimento dell’unità del mercato interno. Affinché le norme dei Trattati non siano potenzialmente applicabili a un’impresa incaricata di un servizio di interesse economico generale in forza dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, è sufficiente che tali norme ostino all’adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi specifici che incombono a tale impresa (33).

41.      In tale contesto, ai fini dell’applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, non è necessario che risulti minacciata la sopravvivenza stessa dell’impresa. È sufficiente che, in assenza dei diritti o delle misure di aiuto controversi, risulti compromesso l’assolvimento delle specifiche funzioni assegnate all’impresa, come precisate dagli obblighi di servizio pubblico che le incombono. In particolare, ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, qualora il mantenimento dei diritti o delle misure di aiuto di cui trattasi sia necessario per consentire al loro titolare o beneficiario di adempiere le funzioni di interesse economico generale affidategli in «condizioni economicamente accettabili» (34).

42.      Per contro, l’argomento della Viasat implica che, per poter essere autorizzato, un regime di compensazione per un fornitore di servizio pubblico che, senza rispettare le condizioni cumulative Altmark, contiene elementi di aiuto deve soddisfare quegli stessi requisiti di obiettività, trasparenza ed efficienza dei costi. Ciò restringerebbe eccessivamente la nozione di «condizioni economicamente accettabili». Benché, come afferma la Viasat, l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE costituisca una disposizione che consente di derogare alle norme dei Trattati e debba dunque essere interpretato restrittivamente, esistono limiti alla portata restrittiva di tale interpretazione, senza che l’effetto utile della disposizione risulti vanificato (35).

43.      L’interpretazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE fornita dalla Viasat sembra particolarmente poco convincente per quanto concerne il settore del servizio pubblico di radiodiffusione. Invero, il Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea (36), statuisce che le disposizioni dell’attuale TFUE «non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell’adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza [nell’Unione] in misura contraria all’interesse comune, tenendo conto nel contempo dell’adempimento della missione di servizio pubblico». Pur facendo riferimento al criterio di ponderazione, detto protocollo non menziona la verifica dell’aspetto ostativo, meno che mai nel senso prospettato dalla Viasat.

44.      Da quanto precede discende che una corretta applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE non impone di prendere in considerazione la seconda e la quarta condizione Altmark.

45.      Nessuno degli argomenti addotti dalla Viasat a sostegno della sua impugnazione inficia tale conclusione.

46.      In primo luogo, per quanto riguarda le sentenze del Tribunale criticate dalla Viasat (37), la Corte non è vincolata da detta giurisprudenza, né può, in assenza di impugnazione, verificare la correttezza di tali sentenze. Pertanto, un argomento fondato su una linea giurisprudenziale del Tribunale asseritamente errata nell’esaminare casi precedenti relativi all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE non assume alcun rilievo. Lo stesso dicasi per le conclusioni degli avvocati generali (38) contestati dalla Viasat; anch’esse non vincolano la Corte (39).

47.      In secondo luogo, per quanto concerne l’argomento della Viasat secondo cui, contrariamente alla posizione assunta dal Tribunale al punto 91 della sentenza impugnata, la sua tesi non conduce ad un’impasse logica, è sufficiente osservare che il punto in parola esordisce con il termine «peraltro», che indica che tale motivo è esposto ad abundantiam. Pertanto, detto argomento risulta inconferente. In ogni caso, la Viasat si contraddice quando sostien che la sua interpretazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE non rende tale disposizione «lettera morta»: la Viasat non può asserire che la Commissione, caso per caso, sia legittimata a non tenere conto di una delle condizioni Altmark nella sua valutazione della compatibilità e, nel contempo, sostenere che la verifica dell’aspetto ostativo ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE esiga, onde riflettere l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, che le condizioni Altmark siano soddisfatte, dato che esse hanno carattere cumulativo secondo il suddetto articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

48.      In terzo luogo, circa le comunicazioni e le decisioni della Commissione del 2005 e del 2011, menzionate al punto 67 della sentenza impugnata, la Viasat ammette che esse non sono applicabili, come dichiarato dal Tribunale al punto 93 della sentenza in parola. Ne consegue che esse non assumono alcun rilievo ai fini della presente controversia, che verte sulla questione se il Tribunale abbia correttamente statuito che la Commissione non aveva l’obbligo di prendere in considerazione la seconda e la quarta condizione Altmark nel valutare la compatibilità di una misura d’aiuto ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

49.      In quarto luogo, in merito all’argomento secondo cui il Tribunale, ai punti da 97 a 99 della sentenza impugnata, non ha tenuto conto dell’importanza della comunicazione sulla radiodiffusione del 2001, non risulta che la Viasat contesti la validità di tale comunicazione, a differenza di quanto suggerisce la Commissione. Quanto alla fondatezza di detto argomento, il fatto che la Commissione, alla luce di recenti comunicazioni e orientamenti, avrebbe potuto adottare un’interpretazione maggiormente in linea con la tesi della ricorrente non dimostra che il Tribunale abbia commesso un errore nel considerare che la Commissione non era tenuta ad agire in tal senso.

50.      Infine, per quanto riguarda l’argomento della Viasat secondo cui l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE richiede una gara d’appalto per l’aggiudicazione di un servizio di interesse economico generale, l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Regno di Danimarca e menzionata supra al paragrafo 26 deve essere respinta, poiché risulta che la Viasat ha dedotto un argomento sostanzialmente simile in primo grado. Tuttavia, la specifica allegazione della Viasat secondo cui il contratto di servizio pubblico di radiodiffusione di cui trattasi nella decisione controversa presenta un interesse transfrontaliero non deriva dalla sentenza impugnata, e non risulta che la Viasat abbia sollevato tale punto in primo grado. Per di più, una verifica di questo tipo richiede una valutazione fattuale che esula dalla competenza della Corte nell’ambito di un giudizio di impugnazione. Di conseguenza, tale specifica allegazione irricevibile.

51.      Quanto alla questione di diritto sollevata da questo argomento, il Tribunale non è incorso in errore, al punto 99 della sentenza impugnata, nel dichiarare che l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE non prevede una procedura di gara per l’attribuzione di un servizio di interesse economico generale. Come affermato dalla Commissione, l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE ammette deroghe «alle norme dei trattati», che comprendono le norme sulla libera circolazione e i principi generali che ne derivano, nei limiti in cui tale istituzione accerti che il criterio di bilanciamento e la verifica del carattere ostativo siano rispettati e la sua valutazione in proposito sia soggetta al controllo dei giudici dell’Unione. In tal senso, il protocollo di Amsterdam può essere inteso solo come conferma del principio secondo cui gli Stati membri possono concedere direttamente, nell’interesse generali, diritti speciali o esclusivi a un’impresa sotto forma di concessione di un servizio pubblico di radiodiffusione.

52.      Da quanto precede risulta che il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto.

C –    Sul primo motivo di impugnazione

53.      Con il suo primo motivo di impugnazione, la Viasat sostiene che il Tribunale è incorso in errore respingendo il suo motivo di annullamento vertente sull’inosservanza da parte della Commissione, nella decisione controversa, del proprio obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE.

54.      Al punto 103 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto detto motivo di annullamento, constatando che «il silenzio della decisione a proposito della funzione svolta dalla seconda e dalla quarta condizione Altmark nella valutazione della compatibilità delle misure in questione con il mercato interno non è dovuto a un errore di ragionamento della Commissione o a un difetto di motivazione che vizia la decisione impugnata, ma al fatto che tale decisione applica un quadro di analisi diverso da quello privilegiato dalla [Viasat]».

55.      Come ammesso dalla Viasat, la decisione controversa sarebbe viziata da difetto di motivazione solo se la Commissione fosse stata tenuta ad applicare il quadro di analisi che, secondo la Viasat, deriva dall’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

56.      Tuttavia, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto ritenendo che la Commissione non avesse un siffatto obbligo, né ha dunque commesso errori nel considerare che la decisione controversa fosse adeguatamente motivata. Di conseguenza, tale motivo di impugnazione deve essere respinto.

D –    Sul terzo motivo di impugnazione

57.      Nella parte conclusiva della sua impugnazione, la Viasat afferma, incidentalmente, che «il Tribunale ha commesso un errore non esaminando adeguatamente la sua censura» e che «nel caso in questione, l’esame delle sue censure condotto dal Tribunale non corrisponde allo standard stabilito nella (…) giurisprudenza».

58.      Supponendo, per pura ipotesi, che tale motivo di impugnazione riguardi tutti i punti della sentenza impugnata, concordo con la Commissione sul fatto che, in ogni caso, esso non sia sufficientemente sviluppato perché le altre parti possano rispondervi o la Corte possa pronunciarsi al riguardo. Pertanto, esso è irricevibile (40).

E –    Conclusione

59.      A mio avviso, alla luce di quanto precede, nessuno dei motivi di impugnazione della Viasat merita accoglimento. Di conseguenza, l’impugnazione dovrebbe essere interamente respinta.

V –    Spese

60.      Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è infondata la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del suo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione e la TV2 ne hanno fatto domanda, la ricorrente, Viasat, rimasta soccombente, deve essere condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione e dalla TV2. Inoltre, dall’articolo 140, paragrafo 1, del predetto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo, discende che il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese.

VI – Conclusione

61.      Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di:

–        respingere l’impugnazione;

–        condannare la Viasat Broadcasting UK Ltd a sostenere le proprie spese, nonché quelle della Commissione europea e della TV2/Danmark A/S;

–        condannare il Regno di Danimarca a sopportare le proprie spese.


1 – Lingua originale: l’inglese.


2 – Sentenza del 24 settembre 2015, Viasat Broadcasting UK/Commissione, T‑125/12, EU:T:2015:687 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).


3 – Decisione della Commissione, del 20 aprile 2011, relativa alle misure attuate dalla Danimarca C 2/03 a favore di TV2/Danmark (GU 2011, L 340, pag. 1) (in prosieguo: la «decisione controversa»).


4 – Sottolineo che, benché la Viasat avesse chiesto al Tribunale di annullare la decisione controversa (v. punto 30 della sentenza impugnata), sembra che il Tribunale, nella parte introduttiva della sentenza impugnata, abbia ridefinito l’oggetto del ricorso proposto dinanzi ad esso statuendo che la Viasat chiedeva l’«annullamento parziale della [decisione controversa]» (il corsivo è mio).


5 – Sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00 (EU:C:2003:415, punti da 89 a 93; in prosieguo: la «sentenza Altmark» e le «condizioni Altmark»). Le condizioni Altmark chiariscono le condizioni in cui le imprese che assolvono obblighi di servizio pubblico non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario dalla compensazione ottenuta a titolo di corrispettivo per l’adempimento di tali obblighi e non si trovano, di conseguenza, in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto ai loro concorrenti. Tali condizioni sono le seguenti: in primo luogo, l’impresa beneficiaria della compensazione deve essere effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e tali obblighi devono essere definiti in modo chiaro. In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l’impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti. In terzo luogo, la compensazione accordata non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per tale adempimento. In quarto luogo, la suddetta compensazione deve essere determinata sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi necessari per poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico stabilite, avrebbe dovuto sopportare per adempiere gli obblighi in questione, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per tale adempimento; v. la formulazione di dette condizioni stabilite, tra l’altro, nella sentenza dell’8 maggio 2013, Libert e a. (C‑197/11 e C‑203/11, EU:C:2013:288, punti 87, 89, 91 e 92).


6 – Ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE: «Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione».


7 – V., segnatamente, sentenze dell’11 marzo 2009, TF1/Commissione (T‑354/05, EU:T:2009:66, punti da 124 a 147); del 1o luglio 2010, M6/Commissione (T‑568/08 e T‑573/08, EU:T:2010:272, punti da 127 a 141); del 7 novembre 2012, CBI/Commissione (T‑137/10, EU:T:2012:584, punti da 289 a 301) e del 16 ottobre 2013, TF1/Commissione (T‑275/11, non pubblicata, EU:T:2013:535, punti da 129 a 145).


8 – Decisione 2006/217/CE della Commissione, del 19 maggio 2004, relativa alle misure attuate dalla Danimarca a favore di TV2/Danmark (GU 2006, L 85, pag. 1, e rettifica in GU 2006, L 368, pag. 112).


9 – Sentenza del 22 ottobre 2008, TV2/Danmark e a./Commissione (T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 e T‑336/04, EU:T:2008:457).


10 – A fini di leggibilità, nelle presenti conclusioni userò l’abbreviazione «TV2» per indicare l’emittente televisiva pubblica danese TV2/Danmark, indipendentemente dalla sua forma giuridica.


11 – Decisione della Commissione C(2004) 3632 definitivo, pronunciata nel caso di aiuti di Stato N 313/2004 relativo alla ricapitalizzazione della TV2/Danmark A/S (pubblicazione sommaria in GU 2005, C 172, pag. 3).


12 – Ordinanze del 24 settembre 2009, SBS TV e SBS Danish Television/Commissione (T‑12/05, non pubblicata, EU:T:2009:357), e Viasat Broadcasting UK/Commissione (T‑16/05, non pubblicata, EU:T:2009:358).


13 –      Oltre alle sentenze menzionate nella parte I delle presenti conclusioni, si rimanda anche alle ordinanze del 22 marzo 2012, Viasat Broadcasting UK/Commissione (T‑114/09, non pubblicata, EU:T:2012:144), e del 10 dicembre 2012, Viasat Broadcasting UK/Commissione (T‑210/12, non pubblicata, EU:T:2012:660).


14 –      Sentenza del 24 settembre 2015, TV2/Danmark/Commissione, T‑674/11, EU:T:2015:684 (in prosieguo: l’«altra sentenza impugnata»). Le impugnazioni attualmente pendenti riguardano le cause TV2/Danmark/Commissione, C‑649/15 P; Commissione/TV2/Danmark, C‑656/15 P, e Viasat Broadcasting UK/TV2/Danmark, C‑657/15 P.


15 –      Per questa ragione, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che non vi era luogo a statuire su una parte del ricorso di annullamento della Viasat.


16 –      Sentenza del 1o luglio 2010, M6/Commissione, T‑568/08 e T‑573/08, EU:T:2010:272.


17 –      Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione (GU 2001, C 320, pag. 5).


18 –      V. Lynskey, O., «The Application of Article 86(2) EC to Measures Which do Not Fulfil the Altmark Criteria; Institutionalising Incoherence in the Legal Framework Governing State Compensation of Public Service Obligations», World Competition Law and Economic Review, Kluwer Law International, 2007, vol. 30, prima edizione, pag. 157.


19 – V., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2016, Orange/Commissione (C‑211/15 P, EU:C:2016:798, punto 44).


20 –      V., tra l’altro, Klasse, M., «The Impact of Altmark: The European Commission Case Law Responses», in Szyzyczak, E., e van de Gronden, J.W. (eds.), Financing Services of General Economic Interest, TMC Asser Press, The Hague, 2013, pag. 36, e Nicolaides, P., «The Perennial Altmark Questions», 27 ottobre 2015, disponibile all’indirizzo http://www.stateaidhub.eu/blogs/stateaiduncovered/post/3961 (ultimo accesso: 7 novembre 2016).


21 –      V. sentenza del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa (C‑284/12, EU:C:2013:755, punto 35). L’obbligo di notificazione preventiva si applica anche a misure che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE: v. sentenza del 21 ottobre 2003, van Calster e a. (C‑261/01 e C‑262/01, EU:C:2003:571, punto 61 e la giurisprudenza ivi citata).


22 –      V., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2011, Commissione/Paesi Bassi (C‑279/08 P, EU:C:2011:551, punti da 40 a 42).


23 –      V., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2016, PGE (C‑574/14, EU:C:2016:686, punti 31, 33 e 40 e la giurisprudenza ivi citata).


24 –      V., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa (C‑284/12, EU:C:2013:755, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata).


25 –      V., in tal senso, sentenza del 15 marzo 1994, Banco Exterior de España (C‑387/92, EU:C:1994:100, punto 17).


26 –      V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:13, paragrafo 56). Per un parere divergente, v. conclusioni dell’avvocato generale Tizzano nella causa Ferring (C‑53/00, EU:C:2001:253, paragrafo 78).


27 –      V., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C‑284/12, EU:C:2013:755, punto 26.


28 –      V., in tal senso, ordinanza del 5 febbraio 2015, Grecia/Commissione (C‑296/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:72, punto 34). La fissazione delle «condizioni normali di mercato» presuppone un’analisi economica: v. sentenza dell’11 luglio 1996, SFEI e a. (C‑39/94, EU:C:1996:285, punto 61).


29 –      Sentenza del 22 novembre 2001, Ferring (C‑53/00, EU:C:2001:627, punti 32 e 33; in prosieguo: la sentenza «Ferring»).


30 –      Rilevo peraltro che, benché uno dei motivi di impugnazione della Commissione nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 2 settembre 2010, Commissione/Deutsche Post (C‑399/08 P, EU:C:2010:481) vertesse sulla violazione di entrambi gli (attuali) articoli 106, paragrafo 2, e 107, paragrafo 1, TFUE, la Corte ha limitato la sua valutazione all’(attuale) articolo 107, paragrafo 1, TFUE senza interpretare l’(attuale) articolo 106, paragrafo 2, del medesimo Trattato; v., in particolare, punti da 38 a 48 della sentenza in parola.


31 –      V., al riguardo, le conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2002:188, punti 79 e segg).


32 –      V. sentenza del 15 novembre 2007, International Mail Spain (C‑162/06, EU:C:2007:681, punti 34 e 35).


33 –      V., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 1997, Commissione/Francia, C‑159/94, EU:C:1997:501, punti 55, 56 e 59.


34 –      V., in tal senso, sentenze del 19 maggio 1993, Corbeau (C‑320/91, EU:C:1993:198, punti 14 e 16), del 23 ottobre 1997, Commissione/Francia, C‑159/94 (EU:C:1997:501, punti 59, 95 e 96) e del 15 novembre 2007, International Mail Spain (C‑162/06, EU:C:2007:681, punti 34 e 35).


35 –      V., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 1997, Commissione/Francia (C‑159/94, EU:C:1997:501, punto 53).


36 –      GU 1997, C 340, pag. 109 (il «Protocollo di Amsterdam»).


37 –      Sentenze del 1o luglio 2010, M6/Commissione (T‑568/08 e T‑573/08, EU:T:2010:272); dell’11 marzo 2009, TF1/Commissione (T‑354/05, EU:T:2009:66); del 7 novembre 2012, CBI/Commissione (T‑137/10, EU:T:2012:584) e del 16 ottobre 2013, TF1/Commissione (T‑275/11, non pubblicata, EU:T:2013:535).


38 –      Conclusioni dell’avvocato generale Tesauro nella causa Corbeau (C‑320/91, EU:C:1993:52) e dell’avvocato generale Tizzano nella causa Ferring (C‑53/00, EU:C:2001:253). La Viasat contesta anche la sentenza del 27 febbraio 1997, FFSA e a./Commissione (T‑106/95, EU:T:1997:23), che rimanda a tali conclusioni.


39 –      Sentenza del 9 giugno 2016, Pesce and Others (C‑78/16 e C‑79/16, EU:C:2016:428, punto 25 e la giurisprudenza ivi citata).


40 – V., in tal senso, ordinanza del 6 febbraio 2014, Thesing e Bloomberg Finance/BCE (C‑28/13 P, EU:C:2014:230, punto 25 e la giurisprudenza ivi citata).