Language of document : ECLI:EU:C:2017:178

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

8 marzo 2017 (*)

«Impugnazione – Aiuto di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Articolo 106, paragrafo 2, TFUE – Misura attuata dalle autorità danesi a favore dell’emittente pubblica danese TV2/Danmark – Compensazione dei costi inerenti all’esecuzione degli obblighi di servizio pubblico – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno»

Nella causa C‑660/15 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta l’8 dicembre 2015,

Viasat Broadcasting UK Ltd, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata da M. Honoré e S. E. Kalsmose-Hjelmborg, advokater,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da L. Grønfeldt, L. Flynn e B. Stromsky, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

Regno di Danimarca, rappresentato da C. Thorning, in qualità di agente, assistito da R. Holdgaard, advokat,

TV2/Danmark A/S, con sede in Odense (Danimarca), rappresentata da O. Koktvedgaard, advokat,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, E. Regan, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev e C. G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 novembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, la Viasat Broadcasting UK Ltd (in prosieguo: la «Viasat») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 settembre 2015, Viasat Broadcasting UK/Commissione (T‑125/12, EU:T:2015:687; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso avverso la decisione 2011/839/UE della Commissione, del 20 aprile 2011, relativa alle misure attuate dalla Danimarca C 2/03 a favore di TV2/Danmark (GU 2011, L 340, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»), con la quale la Commissione europea, pur riconoscendo la natura di aiuto di Stato di diverse misure attuate dal Regno di Danimarca a favore della TV2/Danmark (in prosieguo: la «TV2»), ha deciso che queste ultime erano da considerare compatibili con il mercato interno sul fondamento dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

 Fatti

2        Il Tribunale ha presentato i fatti all’origine della controversia, nei punti da 1 a 17 della sentenza impugnata, nei seguenti termini:

«1      Il presente ricorso ha ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione [controversa] per la parte in cui constata che [le misure adottate dal Regno di Danimarca nei confronti della TV2], sebbene costituiscano aiuti di Stato, sono tuttavia compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Il ricorso è proposto dalla [Viasat], un’emittente commerciale operante nel mercato danese e concorrente diretta dell’emittente danese [la TV2/Danmark A/S (in prosieguo: la “TV2 A/S”)].

2      La TV2 A/S è stata costituita il 1o gennaio 2003 per sostituire, con effetti contabili e fiscali, l’impresa statale autonoma [TV2], istituita nel 1986, con il Lov n. 335 om ændring af lov om radio-og fjernsynsvirksomhed [(legge n. 335 di modifica della legge relativa al servizio di radiodiffusione)]. La TV2 A/S, come il suo predecessore, la TV2, è la seconda emittente televisiva pubblica in Danimarca, mentre la prima è la Danmarks Radio (in prosieguo: la “DR”).

3      La TV2 A/S, come, in precedenza, la TV2, è incaricata di una missione di servizio pubblico consistente nel produrre e nel trasmettere programmi televisivi nazionali e regionali. Tale trasmissione può effettuarsi, in particolare, mediante impianti radiofonici, via satellite o via cavo. Alcune norme in materia di obblighi di servizio pubblico della TV2 A/S e della TV2 sono fissate dal Ministro della Cultura danese.

4      Oltre alle emittenti pubbliche, su tutto il mercato televisivo danese sono presenti emittenti commerciali. Si tratta, in particolare, da un lato, della [Viasat] e, dall’altro, del gruppo formato dalle società SBS TV A/S e SBS Danish Television Ltd (in prosieguo: la “SBS”)

5      La TV2 è stata costituita grazie a un finanziamento statale e la sua attività, al pari di quella della DR, doveva essere finanziata con il gettito del canone versato da tutti i telespettatori danesi. Il legislatore danese ha deciso, tuttavia, che, contrariamente alla DR, la TV2 avrebbe avuto anche la possibilità di beneficiare, in particolare, dell’introito derivante dall’attività pubblicitaria.

6      In seguito a una denuncia, depositata il 5 aprile 2000 dalla società SBS Broadcasting AS/TvDanmark, un’altra emittente commerciale presente nel mercato danese, il sistema di finanziamento della TV2 è stato esaminato dalla Commissione delle Comunità europee nella decisione 2004/217/CE, del 19 maggio 2004, relativa alle misure attuate dalla Danimarca a favore [della TV2] (GU 2006, L 85, pag. 1, rettifica in GU 2006, L 368, pag. 1; in prosieguo: la “decisione TV2 I”). Tale decisione copriva il periodo compreso tra il 1995 e il 2002 e riguardava le seguenti misure: le risorse provenienti dal canone, i trasferimenti dei fondi destinati al finanziamento della TV2 (Fondo TV2 e Radiofonden), alcune somme concesse ad hoc, l’esenzione dall’imposta sulle società, l’esenzione dal pagamento degli interessi e dal rimborso del capitale dei prestiti concessi alla TV2 al momento della sua costituzione, la garanzia statale sui prestiti per i costi di gestione nonché le condizioni favorevoli per il pagamento del canone per l’utilizzo della frequenza di trasmissione su tutto il territorio nazionale (in prosieguo, considerate congiuntamente: le “misure in questione”). Infine, l’indagine della Commissione ha riguardato altresì l’autorizzazione concessa alla TV2 di trasmettere su frequenze locali in rete e l’obbligo di tutti i proprietari di antenne collettive di trasmettere i programmi di servizio pubblico della TV2 sui loro impianti.

7      Al termine dell’esame delle misure in questione, la Commissione ha concluso che esse costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE (divenuto articolo 107, paragrafo 1, TFUE). Tale conclusione era fondata sulla valutazione secondo la quale il regime di finanziamento della TV2, che mirava a compensare il costo delle sue prestazioni di servizio pubblico, non rispondeva alla seconda e alla quarta delle quattro condizioni stabilite dalla Corte nella sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg [(C‑280/00, EU:C:2003:415; in prosieguo: le “condizioni Altmark”)].

8      La Commissione ha inoltre deciso che gli aiuti concessi tra il 1995 e il 2002 dal Regno di Danimarca alla TV2, sotto forma di canoni e di altre misure descritte nella decisione TV2 I, erano compatibili con il mercato interno conformemente all’articolo 86, paragrafo 2, CE (divenuto articolo 106, paragrafo 2, TFUE), fatta eccezione per un importo di 628,2 milioni di corone danesi (DKK) che essa ha qualificato come eccesso di compensazione (punto 163 e articolo 1 della decisione TV2 I). La Commissione ha quindi imposto il recupero, da parte del Regno di Danimarca, di tale importo, unitamente agli interessi, dalla TV2 A/S (articolo 2 della decisione TV2 I) che, nel frattempo, aveva sostituito la TV2 (v. supra, punto 2).

9      Dato che il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 2 della decisione TV2 I ha reso la TV2 A/S insolvente, il Regno di Danimarca ha notificato alla Commissione, con lettera del 23 luglio 2004, un progetto di ricapitalizzazione di tale società. Tale progetto prevedeva, riguardo alle misure finanziate dallo Stato, da un lato, un apporto di capitale di DKK 440 milioni e, dall’altro, la conversione in capitale di un prestito statale di DKK 394 milioni. Con la decisione C(2004) 3632 definitivo, del 6 ottobre 2004, nel caso in materia di aiuti di Stato N 313/2004, relativo alla ricapitalizzazione [della TV2 A/S] (GU 2005, C 172, pag. 3, in prosieguo: la “decisione sulla ricapitalizzazione”), la Commissione ha concluso che le due misure previste a favore della TV2 A/S erano “necessarie per ricostituire il capitale di cui la TV2 [A/S], dopo la sua trasformazione in società per azioni, [aveva] bisogno per poter adempiere la sua missione di servizio pubblico” (punto 53 della decisione sulla ricapitalizzazione). Di conseguenza, la Commissione ha deciso che qualunque elemento di aiuto di Stato che avrebbe potuto essere connesso alla ricapitalizzazione prevista della TV2 A/S era compatibile con il mercato interno, conformemente all’articolo 86, paragrafo 2, CE (punto 55 della decisione sulla ricapitalizzazione).

10      La decisione TV2 I è stata oggetto di quattro ricorsi di annullamento proposti, da un lato, dalla TV2 A/S (causa T‑309/04) e dal Regno di Danimarca (causa T‑317/04) e, dall’altro, dai concorrenti della TV2 A/S, ossia la [Viasat] (causa T‑329/04) e la SBS (causa T‑336/04).

11      Con sentenza del 22 ottobre 2008, TV2/Danmark e a./Commissione [(T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 e T‑336/04, EU:T:2008:457)], il Tribunale ha annullato la decisione TV2 I. [Nel punto 124 di tale sentenza] il Tribunale ha considerato che la Commissione aveva correttamente concluso che la missione di servizio pubblico conferita alla TV2 corrispondeva alla definizione di servizi di interesse economico generale di radiodiffusione (…). Tuttavia, il Tribunale ha altresì constatato l’esistenza di varie illegittimità che inficiavano la decisione TV2 I e che ne hanno determinato, in definitiva, l’annullamento.

12      Pertanto, in primo luogo, esaminando la questione se le misure previste dalla decisione TV2 I impegnassero risorse statali, il Tribunale ha constatato che la Commissione non aveva motivato la sua decisione riguardo alla considerazione, de facto, come risorse statali, degli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 [(sentenza del 22 ottobre 2008, TV2/Danmark e a./Commissione, T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 e T‑336/04, EU:T:2008:457, punti da 160 a 167)]. In secondo luogo, il Tribunale ha constatato che l’esame, da parte della Commissione, della questione se la seconda e la quarta condizione Altmark fossero soddisfatte non si fondava su un’analisi accurata delle condizioni giuridiche ed economiche concrete in base alle quali era stata determinata l’entità dei canoni spettanti alla TV2. Pertanto, la decisione TV2 I era viziata da un difetto di motivazione su tale punto [(sentenza del 22 ottobre 2008, TV2/Danmark e a./Commissione, T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 e T‑336/04, EU:T:2008:457, punti da 224 a 233)]. In terzo luogo, il Tribunale ha constatato che le conclusioni della Commissione, relative alla valutazione della compatibilità dell’aiuto alla luce dell’articolo 86, paragrafo 2, CE, in particolare all’esistenza di un eccesso di compensazione, erano, anch’esse, viziate da un difetto di motivazione. Secondo il Tribunale, tale difetto di motivazione trovava una giustificazione nella mancanza di un esame accurato delle condizioni concrete, giuridiche ed economiche, che avevano presieduto alla determinazione dell’entità dei canoni spettanti alla TV2 durante il periodo d’indagine [(sentenza del 22 ottobre 2008, TV2/Danmark e a./Commissione, T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 e T‑336/04, EU:T:2008:457, punti 192 e da 197 a 203)].

13      La decisione sulla ricapitalizzazione è stata oggetto di due ricorsi di annullamento, proposti dalla SBS e dalla [Viasat]. Con due ordinanze pronunciate il 24 settembre 2009, il Tribunale ha dichiarato che, tenuto conto dell’annullamento della decisione TV2 I e della stretta connessione esistente tra l’obbligo di recupero dell’aiuto derivante da tale decisione e le misure oggetto della decisione sulla ricapitalizzazione, non vi era più luogo a statuire nelle cause citate [(ordinanze del 24 settembre 2009, SBS TV e SBS Danish Television/Commissione, T‑12/05, non pubblicata, EU:T:2009:357, e del 24 settembre 2009, Viasat Broadcasting UK/Commissione, T‑16/05, non pubblicata, EU:T:2009:358)].

14      In seguito all’annullamento della decisione TV2 I, la Commissione ha riesaminato le misure in questione. In tale occasione, essa ha consultato il Regno di Danimarca e la TV2 A/S e ha inoltre ricevuto osservazioni da terzi.

15      La Commissione ha presentato il risultato del suo nuovo esame delle misure in questione nella [decisione controversa], che forma oggetto del presente ricorso, nonché di un altro ricorso proposto dalla TV2 A/S [(TV2/Danmark/Commissione, T‑674/11, EU:T:2015:684)], sulla quale il Tribunale si è pronunciato con sentenza in data odierna.

16      La [decisione controversa] verte sulle misure concesse alla TV2 tra il 1995 e il 2002. Tuttavia, nella sua analisi, la Commissione ha anche tenuto conto delle misure di ricapitalizzazione adottate nel 2004 in seguito alla decisione TV2 I.

17      Nella [decisione controversa], la Commissione ha mantenuto la sua posizione riguardo alla qualificazione delle misure in questione come aiuti di Stato a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE a favore della TV2 (punto 153 della [decisione controversa]). In un primo tempo, essa ha ritenuto che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996 costituissero risorse statali (punto 90 della [decisione controversa]) e, in un secondo tempo, verificando l’esistenza di un vantaggio selettivo, essa ha concluso che le misure in questione non rispondessero alla seconda e alla quarta condizione Altmark (punto 153 della [decisione controversa]). Per contro, mentre nella decisione TV2 I aveva concluso che la somma di DKK 628,2 milioni costituiva un eccesso di compensazione incompatibile con l’articolo 86, paragrafo 2, CE, nella [decisione controversa] la Commissione ha ritenuto che tale somma fosse una riserva di fondi propri adeguata per la TV2 A/S (punto 233 della [decisione controversa]). Nel dispositivo della [decisione controversa] essa ha quindi dichiarato quanto segue:

“Articolo 1

Le misure attuate dalla Danimarca a favore [della TV2] fra il 1995 e il 2002 sotto forma di introiti provenienti dal canone e di altre misure descritte nella presente decisione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, [TFUE]”».

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

3        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 marzo 2012, la Viasat ha chiesto l’annullamento parziale della decisione controversa.

4        La Viasat chiede che sia accertata l’incompatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato concessi alla TV2 e deduce due motivi. Il primo aveva ad oggetto l’errore di diritto in cui è incorsa la Commissione la quale, nel valutare la compatibilità delle misure in questione con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, non avrebbe tenuto conto della seconda e della quarta condizione Altmark. Il secondo motivo riguardava la violazione da parte della Commissione dell’obbligo di motivazione ad essa incombente in quanto essa, senza specificarne le ragioni, avrebbe ritenuto applicabile alla fattispecie l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, allorché non erano soddisfatte la seconda e la quarta condizione Altmark.

5        Nella sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che non vi era luogo a statuire sul ricorso nella parte in cui esso chiedeva l’annullamento della parte della decisione controversa in cui la Commissione aveva rilevato che gli introiti pubblicitari del 1995 e 1996 versati alla TV2 mediante il Fondo TV2 costituivano aiuti di Stato, e ha respinto il ricorso quanto al resto.

6        Con sentenza del 24 settembre 2015, TV2/Danmark/Commissione (T‑674/11, EU:T:2015:684), il Tribunale, su ricorso della TV2, ha annullato la decisione controversa per la parte in cui la Commissione aveva ritenuto che gli introiti pubblicitari del 1995 e del 1996, percepiti dalla TV2, costituivano aiuti di Stato.

 Conclusioni delle parti

7        La Viasat chiede che la Corte voglia:

–        in via principale, annullare, da un lato, la sentenza impugnata in quanto essa ha respinto il suo ricorso, e, dall’altro, la decisione controversa, nonché condannare la Commissione alle spese nei procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte;

–        in subordine, annullare la sentenza impugnata, rinviare la causa dinanzi al Tribunale e riservare le spese.

8        La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione e

–        condannare la Viasat alle spese dei due gradi di giudizio.

9        Il Regno di Danimarca chiede alla Corte di respingere l’impugnazione.

10      La TV2 A/S chiede che la Corte voglia:

–        in via principale, respingere l’impugnazione;

–        in subordine, mantenere gli effetti della sentenza impugnata e della decisione controversa, e

–        condannare la Viasat a sopportare le sue spese.

 Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

11      In seguito alla pronuncia delle conclusioni dell’avvocato generale, la Viasat ha chiesto alla Corte, con lettera del 3 gennaio 2017, che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento. A sostegno della sua domanda, la Viasat fa valere che le conclusioni presentate dall’avvocato generale travisano alcuni dei suoi argomenti e sollevano argomenti distinti che non sono stati dibattuti tra le parti.

12      Si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima, sentito l’avvocato generale, può, in qualsiasi momento, disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

13      Tuttavia, tale Statuto e tale regolamento non prevedono che le parti interessate possano presentare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale (v. sentenza del 4 settembre 2014, Vnuk, C‑162/13, EU:C:2014:2146, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

14      A tale riguardo, dall’articolo 252, secondo comma, TFUE risulta che l’avvocato generale ha l’ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che richiedono il suo intervento, fermo restando che la Corte non è vincolata né da tali conclusioni né dalla loro motivazione. Di conseguenza, il disaccordo di una parte con dette conclusioni, qualunque siano le questioni ivi esaminate, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale del procedimento (v. sentenza del 21 dicembre 2016, Consiglio/Front Polisario, C‑104/16 P, EU:C:2016:973, punti 60 e 61 e giurisprudenza ivi citata).

15      Pertanto, la Corte reputa, sentito l’avvocato generale, di essere in possesso di tutti gli elementi necessari per statuire e che tali elementi siano stati oggetto di discussione tra le parti.

16      Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte ritiene di non dover disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

 Sull’impugnazione

 Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE

 Argomenti delle parti

17      Con il suo primo motivo, la Viasat sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto considerando che, nell’ambito della valutazione da parte della Commissione della proporzionalità delle misure di cui trattasi riguardo alle condizioni imposte dall’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, e, in particolare, quelle secondo le quali, da un lato, l’applicazione delle norme dei Trattati non deve ostare all’adempimento della missione affidata e, dall’altro, l’attuazione di tale missione non deve compromettere gli scambi in misura contraria all’interesse dell’Unione europea, tale istituzione non era tenuta a prendere in considerazione il fatto che tali misure non soddisfacevano la seconda e la quarta condizione Altmark. Secondo tali condizioni, i parametri in base ai quali viene calcolata la compensazione per l’adempimento del servizio pubblico devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, e tale compensazione deve essere determinata sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente, avrebbe dovuto sopportare per compiere la missione di servizio pubblico di cui trattasi.

18      La Viasat sostiene che emerge dalla formulazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE che il requisito secondo la quale l’applicazione delle norme dei Trattati, in particolare delle norme di concorrenza, deve ostacolare l’adempimento della missione, dev’essere interpretata nel senso che essa rinvia alle altre disposizioni del Trattato. Quindi, nell’ambito della valutazione della compatibilità di aiuti di Stato riguardo a tale articolo 106, paragrafo 2, queste altre disposizioni dovrebbero essere previamente esaminate. Pertanto, nella fattispecie, in tale contesto, occorreva verificare se ciascuna delle condizioni Altmark ostasse o meno all’adempimento della missione di servizio pubblico affidata alla TV2. Se tale esame avesse avuto luogo, la Commissione avrebbe concluso che l’adozione, a vantaggio della TV2, di misure corrispondenti alla seconda e alla quarta condizione Altmark non avrebbe ostato all’adempimento di tale missione.

19      Inoltre, per garantire il rispetto dei requisiti affinché si osti all’adempimento della missione di cui trattasi e non vi sia pregiudizio allo sviluppo degli scambi in misura contraria all’interesse dell’Unione, la Commissione avrebbe dovuto chiedere al Regno di Danimarca di dimostrare che il rispetto della seconda e della quarta condizione Altmark avrebbe impedito l’adempimento della missione di interesse economico generale conferita alla TV2.

20      La Commissione, il Regno di Danimarca nonché la TV2 A/S considerano tale motivo infondato.

 Giudizio della Corte

21      Con il suo primo motivo, la Viasat sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nello statuire che la Commissione non era tenuta, nell’ambito della sua valutazione ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, a prendere in considerazione la seconda e la quarta condizione Altmark al fine di verificare se il rispetto delle citate condizioni avrebbe impedito l’adempimento da parte della TV2 della missione ad essa conferita.

22      A tale proposito occorre rammentare che, affinché una misura nazionale sia qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, deve trattarsi in primo luogo di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali; in secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri; in terzo luogo, deve conferire un vantaggio selettivo al suo beneficiario e, in quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2010, Commissione/Deutsche Post, C‑399/08 P, EU:C:2010:481, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

23      Poiché tali condizioni sono cumulative, una misura statale non può essere qualificata come aiuto di Stato ove una di esse risulti insoddisfatta. Per contro, se tutte le citate condizioni sono soddisfatte, tale misura costituisce un aiuto di Stato, ed è quindi, fatte salve le deroghe previste dai Trattati, incompatibile con il mercato interno.

24      Per quanto riguarda il terzo criterio di qualificazione di una misura quale aiuto di Stato, secondo una giurisprudenza consolidata sono considerati aiuti gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese o che devono ritenersi un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (v., in particolare, sentenza del 30 giugno 2016, Belgio/Commissione, C‑270/15 P, EU:C:2016:489, punto 34).

25      Occorre tuttavia rammentare che la Corte ha precisato che, nei limiti in cui un intervento statale deve essere considerato come una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l’effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quelle che fanno loro concorrenza, un siffatto intervento non ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v. sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, EU:C:2003:415, punto 87).

26      Conformemente ai punti da 88 a 93 della sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), affinché un siffatto intervento si sottragga alla qualificazione di aiuto di Stato devono essere soddisfatte talune condizioni. In primo luogo, all’impresa beneficiaria deve essere stato effettivamente affidato l’incarico di adempiere agli obblighi di servizio pubblico, e questi ultimi devono essere definiti in maniera chiara. In secondo luogo, i parametri per il calcolo della compensazione devono essere stabiliti previamente in modo obiettivo e trasparente. In terzo luogo, la compensazione non può essere superiore a quanto necessario per coprire, parzialmente o totalmente, i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico. In quarto luogo, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente attrezzata al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi.

27      Nell’ipotesi in cui le condizioni menzionate nel punto precedente non siano soddisfatte, la misura statale di cui trattasi conferirebbe un vantaggio selettivo all’impresa che ne è beneficiaria e qualora, peraltro, gli altri criteri indicati nell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE fossero soddisfatti, tale misura costituirebbe un aiuto in via di principio incompatibile con il mercato interno.

28      Per quanto riguarda l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, tale disposizione prevede che le imprese incaricate della gestione dei servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle norme dei Trattati, e, in particolare, alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata, e che lo sviluppo degli scambi non sia compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione.

29      Come emerge dalla giurisprudenza, il tenore stesso dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, evidenzia come deroghe alle norme del Trattato siano consentite purché necessarie all’adempimento della specifica missione affidata all’impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale (v., in tal senso, sentenze del 23 ottobre 1997, Commissione/Francia, C‑159/94, EU:C:1997:501, punto 54, e del 28 febbraio 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, C‑1/12, EU:C:2013:127, punto 106).

30      A tale proposito, emerge dalla giurisprudenza della Corte che non è necessario che risulti minacciato l’equilibrio finanziario o la redditività economica dell’impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale. È sufficiente che, in mancanza dei diritti controversi, possa risultare compromesso l’adempimento delle specifiche funzioni assegnate all’impresa, o che il mantenimento di tali diritti sia necessario per consentire al loro titolare di adempiere le funzioni di interesse economico generale affidategli in condizioni economicamente accettabili (v. sentenza del 15 novembre 2007, International Mail Spain, C‑162/06, EU:C:2007:681, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

31      Consentendo a talune condizioni deroghe alle norme generali del Trattato, l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE mira a contemperare l’interesse degli Stati membri ad utilizzare determinate imprese, segnatamente del settore pubblico, quali strumento di politica economica o fiscale, con l’interesse dell’Unione all’osservanza delle regole di concorrenza ed al mantenimento dell’unità del mercato comune (v., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 1997, Commissione/Francia, C‑159/94, EU:C:1997:501, punto 55).

32      Come rilevato al punto 21 della presente sentenza, la Viasat considera che la Commissione era tenuta a verificare, nell’ambito della sua valutazione ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, se il rispetto della seconda e della quarta condizione Altmark avrebbe ostacolato l’adempimento da parte della TV2 della missione ad essa conferita.

33      A tale proposito, occorre rilevare che, per procedere all’esame di una misura ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, la Commissione, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non è tenuta ad esaminare il rispetto delle condizioni imposte dalla giurisprudenza Altmark, in particolare della seconda e della quarta condizione.

34      Come correttamente statuito dal Tribunale al punto 63 della sentenza impugnata, il controllo dell’osservanza delle condizioni imposte da tale giurisprudenza si colloca a monte, cioè al momento dell’esame della questione se le misure di cui trattasi debbano essere qualificate come aiuti di Stato. Tale questione infatti precede quella volta ad accertare, ove necessario, se un aiuto incompatibile sia nondimeno necessario al compimento della missione conferita al beneficiario della misura di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

35      Non occorre invece più applicare le condizioni imposte dalla giurisprudenza Altmark quando la Commissione, avendo constatato che una misura debba essere qualificata come aiuto, in particolare, in quanto l’impresa beneficiaria non è nelle condizioni di superare il confronto con un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente attrezzata al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, esamina se tale aiuto possa essere giustificato ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

36      Quest’ultima disposizione, precisata dal protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale, (GU 2010, C 83, pag. 308), nonché, relativamente al settore in esame nella fattispecie, dal protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri (GU 2010, C 83, pag. 312), non può essere interpretata in modo isolato in considerazione solo del suo tenore, senza tener conto delle precisazioni fornite dai citati protocolli.

37      Orbene, la conclusione che compare nel punto 35 della presente sentenza è avvalorata, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, dalla formulazione del protocollo n. 29, il quale sancisce che «[l]e disposizioni dei [T]rattati non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell’adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune, tenendo conto nel contempo dell’adempimento della missione di servizio pubblico».

38      Alla luce delle considerazioni suesposte, il Tribunale non è quindi incorso in un errore di diritto nel considerare, nella sentenza impugnata, che l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE non impone alla Commissione di prendere in considerazione la seconda e la quarta condizione Altmark al fine di decidere se un aiuto di Stato sia compatibile con il mercato interno ai sensi di tale disposizione.

39      Il primo motivo va quindi respinto in quanto infondato.

 Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296 TFUE

 Argomenti delle parti

40      Con il suo secondo motivo, la Viasat contesta i punti 103 e 104 della sentenza impugnata adducendo che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel respingere il suo motivo di annullamento fondato sulla violazione, da parte della Commissione, nella decisione controversa, dell’obbligo di motivazione ad essa incombente in applicazione dell’articolo 296 TFUE.

41      La Viasat ha parimenti censurato il Tribunale per non aver risposto ai motivi sollevati nel ricorso di primo grado.

42      La Commissione sostiene che tale secondo motivo è irricevibile e, comunque, infondato.

 Giudizio della Corte

43      Discende da una costante giurisprudenza che la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo (sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 147 e giurisprudenza ivi citata).

44      A tale proposito, occorre rilevare che, nel punto 103 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il motivo attinente ad un difetto di motivazione della decisione controversa osservando che «il silenzio della decisione a proposito della funzione svolta dalla seconda e dalla quarta condizione Altmark nella valutazione della compatibilità delle misure in questione con il mercato interno non è dovuto a un errore di ragionamento della Commissione o a un difetto di motivazione che vizia la [decisione controversa], ma al fatto che tale decisione applica un quadro di analisi diverso da quello privilegiato dalla [Viasat]».

45      Come ammesso dalla Viasat, la motivazione della decisione controversa risulterebbe carente unicamente nel caso in cui la Commissione avesse l’obbligo di applicare il quadro di analisi che, secondo la Viasat, discende dall’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

46      Orbene, emerge dal punto 37 della presente sentenza che l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE non imponeva alla Commissione di prendere in considerazione la seconda e la quarta condizione Altmark al fine di decidere se un aiuto di Stato fosse compatibile con il mercato interno ai sensi di tale disposizione. Pertanto, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto nel considerare sufficientemente motivata la decisione controversa.

47      Peraltro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, la censura relativa alla mancata risposta ai motivi sollevati nel ricorso di primo grado non è sufficientemente sviluppata perché le altre parti all’impugnazione possano rispondervi o la Corte possa pronunciarsi al riguardo. Pertanto, essa è irricevibile.

48      Pertanto, il secondo motivo di impugnazione dev’essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

49      Risulta dall’insieme delle considerazioni che precedono che il ricorso deve essere integralmente respinto.

 Sulle spese

50      A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, quest’ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che si applica al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

51      Poiché la Commissione e la TV2 A/S ne hanno fatto domanda, la Viasat, rimasta soccombente nei motivi proposti, deve essere condannata alle spese.

52      In forza dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.

53      Il Regno di Danimarca, in quanto parte interveniente dinanzi al Tribunale, sopporta le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La Viasat Broadcasting UK Ltd è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea e dalla TV2/Danmark A/S.

3)      Il Regno di Danimarca sopporta le proprie spese.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.