Language of document : ECLI:EU:C:2017:232

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

22 marzo 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – Classificazione delle merci – Videocamere digitali – Nomenclatura combinata – Sottovoci 8525 80 30, 8525 80 91 e 8525 80 99 – Note esplicative – Interpretazione – Regolamenti di esecuzione (UE) n. 1249/2011 e (UE) n. 876/2014 – Interpretazione – Validità»

Nelle cause riunite C‑435/15 e C‑666/15,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Hamburg (Tribunale tributario di Amburgo, Germania) (C‑435/15) e dal rechtbank Noord-Holland (Tribunale della provincia dell’Olanda settentrionale, Paesi Bassi) (C‑666/15), con decisioni del 19 giugno 2015 e dell’8 dicembre 2015, pervenute in cancelleria rispettivamente il 10 agosto 2015 e il 14 dicembre 2015, nei procedimenti

GROFA GmbH

contro

Hauptzollamt Hannover (C‑435/15),

e

X,

GoPro Coöperatief UA

contro

Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (C‑666/15),

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da E. Juhász, presidente di sezione, K. Jürimäe e C. Lycourgos (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la GROFA GmbH, da G. Eder, Rechtsanwalt;

–        per la X e la GoPro Coöperatief UA, da H. de Bie, advocaat;

–        per l’Hauptzollamt Hannover, da T. Röper, in qualità di agente;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e M.A.M. de Ree, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da B.-R. Killmann, A. Caeiros e P. Vanden Heede, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono, da un lato, sull’interpretazione e, se del caso, sulla validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2011 della Commissione, del 29 novembre 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2011, L 319, pag. 39), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 della Commissione, dell’8 agosto 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2014, L 240, pag. 12) e, dall’altro, sull’interpretazione delle sottovoci tariffarie 8525 80 30, 8525 80 91 e 8525 80 99 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»), contenute nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), nelle sue versioni risultanti, in ordine successivo, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011 (GU 2011, L 282, pag. 1, e rettifica in GU 2011, L 290, pag. 6), dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012 (GU 2012, L 304, pag. 1), e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013 (GU 2013, L 290, pag. 1).

2        Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie nelle quali, da un lato, la GROFA GmbH si contrappone all’Hauptzollamt Hannover (Ufficio doganale principale di Hannover, Germania; in prosieguo: l’«Hauptzollamt») (C‑435/15), e, dall’altro, la X e la GoPro Coöperatief UA si contrappongono all’Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (Ispettore del servizio tributario/doganale di Rotterdam Rijnmond, Paesi Bassi) (C666/15), in merito alla classificazione tariffaria di videocamere d’azione intese a registrare sequenze video durante le attività sportive.

 Contesto normativo

3        Emerge dai fascicoli sottoposti alla Corte che le versioni della NC applicabili ai fatti principali sono quelle relative agli anni 2012, 2013 e 2014, risultanti, rispettivamente, dai regolamenti di esecuzione nn. 1006/2011, 927/2012 e 1001/2013. Le disposizioni della NC applicabili ai procedimenti principali sono tuttavia rimaste identiche nelle diverse versioni della NC.

4        La seconda parte della NC, intitolata «Tabella dei dazi», contiene la sezione XVI, la quale comprende, in particolare, il capitolo 85, intitolato «Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi».

5        La nota 3, compresa sotto il titolo della citata sezione, è formulata come segue:

«Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso».

6        Il capitolo 85 della NC contiene le seguenti voci e sottovoci:

«8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali:

(…)

(…)

8525 80

‐ Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali:

(…)

(…)

8525 80 30

‐ ‐ Fotocamere digitali


‐ ‐ Videocamere:

8525 80 91

‐ ‐ ‐ che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera

8525 80 99

‐ ‐ ‐ altri».


7        Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, e all’articolo 10 del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 (GU 2000, L 28, pag. 16), la Commissione europea, assistita dal comitato del codice doganale, adotta le misure di applicazione della NC, che costituisce l’allegato I del regolamento n. 2658/87, con riguardo alla classificazione delle merci. È proprio sulla base della prima di tali disposizioni che sono stati adottati i regolamenti di esecuzione nn. 1249/2011 e 876/2014.

8        L’allegato del regolamento di esecuzione n. 1249/2011, adottato in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 254/2000, classifica nella NC le merci descritte nella prima colonna della tabella in esso contenuta con il codice indicato per tali merci nella seconda colonna della stessa tabella. Relativamente alla sottovoce 8525 80 99 della NC, detta tebella prevede quanto segue:

«Apparecchio portatile a batteria per la registrazione di filmati, con dimensioni di circa 10 × 5,5 × 2 cm (“videocamera formato tascabile”) costituito da:

‐ una lente e uno zoom digitale,

‐ un microfono,

‐ un altoparlante,

‐ uno schermo LCD con diagonale di circa 5 cm (2 pollici),

‐ un microprocessore,

‐ una memoria di 2 GB e

‐ interfaccia USB e AV.

L’apparecchio può registrare unicamente file video sotto forma di sequenze di immagini in formato MPEG4-AVI. Il filmato è registrato con una risoluzione di 640 × 480 pixel a 30 fotogrammi al secondo per un massimo di 2 ore.

Le sequenze video registrate dall’apparecchio possono essere trasferite, tramite l’interfaccia USB e senza modificare il formato dei file video, a una macchina per l’elaborazione automatica di dati, oppure, tramite l’interfaccia AV, a una videocamera digitale, a un monitor o a un apparecchio televisivo.

I file video possono essere trasferiti da una macchina per l’elaborazione automatica di dati all’apparecchio tramite l’interfaccia USB.

8525 80 99

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della [NC] e del testo dei codici NC 8525, 8525 80 e 8525 80 99.

Poiché l’apparecchio può registrare unicamente filmati, è esclusa la classificazione come fotocamera digitale nel codice NC 8525 80 30. Considerate le sue caratteristiche, l’apparecchio è una videocamera digitale.

Dato che l’apparecchio può registrare file video da fonti diverse dalla telecamera incorporata, è esclusa la classificazione nel codice NC 8525 80 91 come videocamera digitale che permette unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera.

L’apparecchio deve pertanto essere classificato nel codice NC 8525 80 99 fra le altre videocamere digitali».

9        L’allegato del regolamento di esecuzione n. 876/2014, adottato in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 254/2000, classifica nella NC le merci descritte nella prima colonna della tabella in esso contenuta con il codice indicato per tali merci nella seconda colonna della stessa tabella. Per quanto riguarda la sottovoce 8525 80 99, detta tabella prevede quanto segue:

«Apparecchio portatile a batteria per la cattura e la registrazione di immagini statiche e video (cosiddetto “action cam”) avente dimensioni di circa 6 × 4 × 2 cm e peso di circa 74 g e comprendente:

– un obiettivo ultragrandangolare,

– un indicatore di stato a cristalli liquidi (LCD),

– interfacce micro USB e micro HDMI,

– un alloggiamento per scheda micro SD,

– WiFi incorporato,

– una porta per accessori opzionali.

Saisir du texte ici

L’apparecchio non è dotato di zoom, mirino o schermo per la visualizzazione delle immagini registrate.

Non è progettato per essere tenuto in mano ma per essere fissato, ad esempio a un casco. È destinato ad essere utilizzato per effettuare riprese dinamiche dell’ambiente, ad esempio durante le attività all’aria aperta come il ciclismo, il surf e lo sci. La qualità video può essere regolata ed è compresa tra 848 × 480 pixel e 1920 × 1080 pixel.

Le immagini statiche possono essere registrate solo con una qualità di 5 megapixel. L’apparecchio non consente di regolare la qualità delle immagini statiche (ad esempio la nitidezza, il colore o la composizione degli oggetti).

L’apparecchio è in grado di catturare e registrare file video nel formato MPEG4. Con batteria completamente carica consente di riprendere fino a 3 ore ininterrottamente, con una risoluzione massima per la registrazione video di 1920 × 1080 pixel a 30 fotogrammi al secondo. L’acquisizione può essere interrotta solo dall’utente Le immagini catturate sono registrate in file distinti, ciascuno della durata di circa 15 minuti.

In corso di visualizzazione si possono trasferire all’apparecchio dei file da un dispositivo per l’elaborazione automatica di dati tramite l’interfaccia USB.

8525 80 99

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della [NC], dalla nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8525, 8525 80 e 8525 80 99.

Tenuto conto delle caratteristiche oggettive dell’apparecchio, ad esempio le dimensioni e il peso ridotti, il fatto che debba essere fissato ad esempio a un casco e la sua capacità di registrare filmati fino a 3 ore ininterrottamente, la funzione principale del prodotto è quella di catturare immagini video.

Sebbene assomigli a una fotocamera digitale, l’apparecchio è in grado di registrare filmati fino a 3 ore ininterrottamente con una qualità di almeno 800 × 600 pixel a 30 fotogrammi al secondo. L’acquisizione non s’interrompe automaticamente dopo 30 minuti (cfr. anche le note esplicative della [NC] per le sottovoci 8525 80 30, 8525 80 91 e 8525 80 99). Il fatto che le immagini catturate siano registrate in file distinti, ciascuno della durata di circa 15 minuti, non influisce sulla durata della capacità di registrazione ininterrotta della videocamera. È pertanto esclusa la classificazione alla sottovoce 8525 80 30 come fotocamera digitale.

Dato che l’apparecchio può registrare file video da fonti diverse dall’obiettivo della telecamera incorporata, è esclusa la classificazione nel codice NC 8525 80 91 come videocamera che permette unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera.

L’apparecchio deve essere pertanto classificato nel codice NC 8525 80 99 come altre videocamere digitali».

10      Le note esplicative della NC (GU 2011, C 137, pag. 1) si riferiscono alla NC nella sua versione risultante dal regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010 (GU 2010, L 284, pag. 1). Il testo della voce 8525, nonché delle sottovoci 8525 80 30, 8525 80 91 e 8525 80 99 della NC, è tuttavia identico nei regolamenti nn. 861/2010, 1006/2011, 927/2012 e 1001/2013. Le note esplicative della NC relative a tali voci e sottovoci sono formulate come segue:

«8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali

(…)

(…)

(…)

8525 80 30

Fotocamere digitali

Le fotocamere digitali che rientrano in questa sottovoce sono sempre in grado di registrare un’immagine fissa, sia su una memoria interna, sia su un supporto intercambiabile.

La maggior parte delle fotocamere di questa sottovoce assomiglia a una macchina fotografica tradizionale e non è dotata di un mirino pieghevole.

Queste fotocamere possono anche essere in grado di registrare sequenze video.

Le fotocamere restano classificate in questa voce a meno che siano in grado, utilizzando la capacità di massima di memoria, di registrare con una risoluzione di 800 × 600 pixels (o più) a 23 inquadrature per secondo (o più) almeno 30 minuti di una singola sequenza video.

A differenza delle videocamere delle sottovoci 8525 80 91 e 8525 80 99, molte fotocamere digitali (quando vengono utilizzate come videocamere) non permettono di sfruttare la funzione di zoom ottico nel corso della registrazione video. Indipendentemente dalla capacità di memorizzazione, alcune fotocamere cessano automaticamente la videoregistrazione dopo un certo tempo.

8525 80 91

e

8525 80 99

Videocamere


Le videocamere di queste sottovoci sono sempre in grado di registrare sequenze filmate, sia sulla memoria interna, sia su supporti intercambiabili.

In genere, le videocamere di queste sottovoci non assomigliano alle fotocamere digitali della sottovoce 8525 80 30. Sono spesso dotate di un mirino pieghevole e sono spesso presentate con un telecomando. È sempre possibile utilizzare la funzione di zoom ottico nel corso della registrazione video.

Queste videocamere possono anche essere dotate della funzione di registrazione di immagini fisse.

Le fotocamere sono escluse da queste voci se non sono in grado, utilizzando la capacità massima di memoria, di registrare con una risoluzione di 800 × 600 pixels (o più) a 23 inquadrature per secondo (o più) almeno 30 minuti di una singola sequenza video

8525 80 99

altri

In questa sottovoce rientrano le videocamere (i cosiddetti “camcorder”) che registrano non solo le immagini e i suoni ripresi dalla videocamera stessa, ma anche i segnali provenienti da fonti esterne, quali lettori DVD, macchine per l’elaborazione automatica dei dati o apparecchi riceventi per la televisione. Le immagini così registrate possono essere riprodotte per mezzo di un apparecchio ricevente per la televisione o un monitor esterni.

Questa sottovoce comprende anche i “camcorders”, con input coperto con una placca o in altro modo, oppure con interfaccia video che possa conseguentemente essere attivata, in qualità di input, mediante un software. Questi apparecchi sono inoltre destinati a registrare programmi televisivi o altr[i segnali videofonici] provenienti dall’esterno.

Tuttavia, i “camcorder” con i quali solo le immagini riprese dalla videocamera possono essere registrate e riprodotte per mezzo di un apparecchio ricevente per la televisione o un monitor esterni rientrano nella sottovoce 8525 80 91».

 Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

 Causa C435/15

11      La GROFA è una società importatrice di videocamere del fabbricante GoPro Coöperatief, cioè apparecchi elettronici alimentati a batteria, particolarmente adatti alla registrazione di attività sportive e ricreative. La controversia principale riguarda tre modelli di videocamere della gamma GoPro Hero 3 Black Edition (in prosieguo: le «videocamere controverse nella causa C‑435/15»).

12      Secondo il giudice del rinvio, le videocamere controverse nella causa C‑435/15 dispongono di uno schermo LCD ma non di un mirino. Le citate videocamere dispongono di diverse funzioni fotografiche nonché di un obiettivo con distanza focale fissa. I dati sonori e visivi catturati dalla lente e dal microfono integrato sono salvati sotto forma di file MP4 H.264 su una scheda di memoria rimovibile. Tali videocamere non possiedono uno zoom digitale, né altoparlanti, né una memoria interna integrata. Il software delle videocamere controverse nella causa C‑435/15 codifica i dati registrati in modo che sia possibile distinguere tra i file prodotti da tali videocamere e quelli provenienti da fonti esterne.

13      Le citate videocamere possono registrare fino a 120 minuti di video da 30 fotogrammi al secondo con una risoluzione di almeno 1 920 x 1 080 pixel in modalità a circuito chiuso. Le sequenze video di più di 26 minuti e tre secondi sono registrate in diversi file MP4 H.264, ciascuno di una durata massima di 26 minuti e tre secondi. Tuttavia, la persona che guarda la registrazione non percepisce il passaggio da un file all’altro.

14      Le videocamere controverse nella causa C‑435/15 dispongono di un lettore per schede di memoria, di un connettore micro HDMI, di un connettore mini USB compatibile con un cavo misto A/C e di un adattatore per microfono stereo di 3,5 mm, nonché di un WiFi integrato e di una porta HERO.

15      Attraverso il connettore HDMI unidirezionale e la connessione unidirezionale con un cavo misto A/C, i file di immagini e video registrati nella scheda di memoria possono essere visualizzati su una televisione o su uno schermo di computer.

16      Il WiFi bidirezionale consente di telecomandare le videocamere controverse nella causa C‑435/15 mediante collegamento radio a partire da un tablet o da uno smartphone sul quale si visualizzano i dati registrati sulla scheda di memoria. L’interfaccia WiFi non consente la cattura dei file video. Possono essere visualizzati solo i file di immagini e video registrati nella scheda di memoria e salvati da tali videocamere. Queste ultime non consentono di leggere file provenienti da altre fonti e lasciano apparire sul video o sullo schermo il messaggio «File not supported» (file non leggibile).

17      Mediante il connettore mini USB, le videocamere controverse nella causa C‑435/15 possono essere collegate ad un computer che riconosce la scheda di memoria di tali videocamere come un disco rigido esterno. Grazie ad un software del computer di lettura del formato MP4, i file di immagini e video che si trovano nella scheda di memoria possono essere riprodotti su uno schermo collegato al computer. Taluni file di immagini o video contenuti nella scheda di memoria delle videocamere controverse nella causa C‑435/15 possono anche essere salvate su un computer e, viceversa, taluni dati contenuti nel computer possono essere trasferiti sulla scheda di memoria di tali videocamere. Tale processo di archiviazione è controllato da un software di gestione di file del computer. In tal caso, le citate videocamere non possono essere utilizzate. Non vi è alcun’altra possibilità di archiviazione dei dati di immagini e video sulla scheda di memoria di queste ultime.

18      Il 5 dicembre 2012, la GROFA ha chiesto all’Hauptzollamt di ottenere informazioni tariffarie vincolanti (in prosieguo: le «ITV»), proponendo una classificazione delle videocamere controverse nella causa C‑435/15 nella sottovoce 8525 80 91 della NC.

19      Nelle ITV del 21 gennaio 2013, l’Hauptzollamt ha classificato tali videocamere nella sottovoce tariffaria 8525 80 99 della NC. Il 22 febbraio 2013, la GROFA ha presentato un reclamo avverso tali ITV chiedendo, questa volta, una classificazione nella sottovoce tariffaria 8525 80 30 della NC. Con decisione del 20 agosto 2014, l’Hauptzollamt ha respinto il reclamo della GROFA, considerando che le videocamere controverse nella causa C‑435/15 sono macchine che assolvono più funzioni ai sensi della nota 3, sezione XVI, della NC, la cui funzione principale è quella di una videocamera digitale. Secondo l’Hauptzollamt tali videocamere devono essere classificate come «altr[e]» videocamere digitali nella sottovoce tariffaria 8525 80 99 della NC. L’Hauptzollamt si è basato, in primo luogo, sulle note esplicative della NC relative alla voce 8525 di quest’ultima, secondo le quali fotocamere digitali che assolvono più funzioni non devono essere classificate come fotocamere digitali se sono in grado, utilizzando la capacità massima di memoria, di registrare con una risoluzione di 800 × 600 pixels (o più) a 23 inquadrature per secondo (o più) almeno 30 minuti di una singola sequenza video. Ciò si verificherebbe nel caso delle videocamere controverse nella causa C‑435/15. Il fatto che le sequenze video sono salvate in diversi file sulla scheda di memoria a partire da 26 minuti e quattro secondi non avrebbe alcuna incidenza sulla durata totale di registrazione. In secondo luogo, esso ha considerato che il fatto che tali videocamere possono salvare dei file video unitamente al suono, trasferiti da una fonte esterna attraverso il connettore USB, costituisce una caratteristica della registrazione di immagini e suoni ai sensi della sottovoce tariffaria 8525 80 99 della NC.

20      La GROFA ha presentato un ricorso dinanzi al giudice del rinvio chiedendo la classificazione delle videocamere controverse nella causa C‑435/15 nella sottovoce 8525 80 30 della NC o, in subordine, nella sottovoce 8525 80 91 della NC, in quanto videocamere che non possiedono la capacità autonoma di registrare segnali a partire da fonti esterne.

21      Il giudice del rinvio pone, in primo luogo, la questione se il regolamento di esecuzione n. 1249/2011, che classifica le «videocamer[e] formato tascabile» nella sottovoce 8525 80 99 della NC, possa essere applicato per analogia al caso di specie.

22      Per il caso in cui il regolamento di esecuzione n. 1249/2011 fosse applicabile per analogia, il giudice del rinvio si questiona sulla validità del citato regolamento, atteso che, secondo l’allegato di quest’ultimo, una videocamera, la quale può «registrare file video da fonti diverse dalla telecamera incorporata», per il motivo che «si possono trasferire all’apparecchio dei file [video] da un dispositivo per l’elaborazione automatica di dati tramite l’interfaccia USB» dovrebbe essere classificata nella sottovoce 8525 80 99 della NC come «altr[a]» videocamera. Secondo il giudice del rinvio, una siffatta interpretazione della nozione di «altra possibilità di registrazione», ai sensi della sottovoce 8525 80 99 della NC, non è compatibile con la giurisprudenza della Corte, conformemente alla quale il processo di registrazione deve essere pilotato dalla videocamera stessa.

23      In secondo luogo, il giudice del rinvio considera che il regolamento di esecuzione n. 876/2014, poiché classifica le «videocamere d’azione» nella sottovoce 8525 80 99 della NC, potrebbe essere applicabile per analogia alle videocamere controverse nella causa C‑435/15. Tuttavia esso nutre parimenti dubbi sulla validità di tale regolamento atteso che, da un lato, l’allegato di quest’ultimo dispone che il trasferimento di dati alla videocamera, a partire da un dispositivo per l’elaborazione automatica di dati, è considerato come una «possibilità di registrazione» che esclude una classificazione nella sottovoce 8525 80 91 della NC, contrariamente alla giurisprudenza della Corte, e che, dall’altro, il regolamento di esecuzione n. 876/2014 non prende in considerazione il fatto che le videocamere di cui trattasi non sono in grado di riprodurre i file video provenienti da fonti esterne mediante un monitor connesso, contrariamente a quanto prevedono le note esplicative della NC relative alla sottovoce 8525 80 99 di quest’ultima.

24      In terzo luogo, il giudice del rinvio sottopone, in subordine, la questione se le note esplicative della NC pertinenti ostino alla classificazione delle videocamere controverse nella causa C‑435/15 nelle sottovoci 8525 80 91 e 8525 80 99 della NC dal momento che, a partire da una durata di 26 minuti e quattro secondi, i dati video registrati su tali videocamere non sono archiviati su un unico file, il che potrebbe mettere in discussione la capacità delle citate videocamere di registrare video ininterrottamente, ai sensi di tali note esplicative.

25      In quarto luogo, il giudice del rinvio chiede, in subordine, quali conseguenze avrebbe sulla classificazione delle videocamere controverse nella causa C‑435/15, il fatto che queste ultime registrino segnali provenienti da fonti esterne, ma non sono in grado di riprodurli mediante un monitor esterno o una televisione esterna. A tale proposito esso evidenzia che le note esplicative della NC relative alla sottovoce 8525 80 99 di quest’ultima indicano che le immagini registrate devono poter essere riprodotte mediante una televisione o un monitor esterno.

26      In tale contesto il Finanzgericht Hamburg (Tribunale tributario di Amburgo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      a)      Se il regolamento di esecuzione n. 1249/2011 sia applicabile in via analogica ai prodotti oggetto del procedimento principale (GoPro Hero3 “Black Edition”, “Black Edition Surf” e “Black Edition Motorsport”).

b)      In caso di soluzione affermativa di tale questione, se il regolamento di esecuzione n. 1249/2011 sia valido.

2)      In caso di soluzione negativa della prima questione, sub a), o alla prima questione, sub b):

a)      Se il regolamento di esecuzione n. 876/2014 sia applicabile in via analogica ai prodotti oggetto del procedimento principale.

b)      In caso di soluzione affermativa della seconda questione, sub a), se il regolamento di esecuzione n. 876/2014 sia valido.

3)      In caso di soluzione negativa della prima questione, sub a), o della prima questione sub b), se le note esplicative della NC, relative alle sottovoci 8525 80 30, 8525 80 91 e 8525 80 99 della stessa, debbano essere interpretate nel senso che sussiste una registrazione di “almeno 30 minuti di una singola sequenza video” anche nel caso in cui la sequenza video venga registrata in file distinti, ciascuno di durata inferiore a 30 minuti, qualora chi la visioni non possa accorgersi del passaggio da un file all’altro.

4)      In caso di soluzione negativa della prima questione, sub a), o della prima questione, sub b), e di soluzione affermativa della seconda questione, sub a) e b), nonché della terza, se alla classificazione nella sottovoce 8525 80 99 della NC di videocamere capaci di registrare segnali provenienti da fonti esterne osti il fatto che dette videocamere non consentono di riprodurre tali segnali per mezzo di una televisione o di un monitor esterno».

 Causa C666/15

27      La domanda di pronuncia pregiudiziale è presentata nell’ambito di una controversia riguardante cinque cause tra due società, la X e la GoPro Coöperatief, e le autorità doganali olandesi in merito a diverse ITV che classificano cinque tipi di videocamere della marca GoPro Hero nella sottovoce 8525 80 91 della NC o nella sottovoce 8525 80 99 della NC.

28      I cinque procedimenti riguardano videocamere dei tipi GoPro Hero 3 Silver Edition, GoPro Hero 3 + Silver Edition, GoPro Hero 4 Silver Edition, GoPro Hero 4 Black Edition e GoPro Hero (in prosieguo: le «videocamere controverse nella causa C‑666/15»).

29      Relativamente alla videocamera del tipo GoPro Hero 3 Silver Edition, una delle ricorrenti in via principale chiede che sia classificata nella sottovoce 8525 80 30 della NC o, in subordine, nella sottovoce 8525 80 91 della NC, mentre l’autorità doganale nazionale sostiene che la citata videocamera debba essere classificata nella sottovoce 8525 80 99 della NC. Per quanto riguarda le altre videocamere controverse nella causa C‑666/15, le ricorrenti nel procedimento principale chiedono che siano classificate nella sottovoce 8525 80 30 della NC, mentre l’autorità doganale nazionale sostiene che tali videocamere debbano essere classificate nella sottovoce 8525 80 91 della NC.

30      Secondo il giudice del rinvio, non è contestato che le videocamere controverse nella causa C‑666/15 possano essere poste in modalità «video record» per più di 30 minuti per registrazioni a 23 inquadrature per secondo (o più), con una risoluzione di 800 × 600 pixels (o più). A tale proposito, esso indica che una registrazione di più di 30 minuti è salvata da tali videocamere in diversi file video, i quali sono riconosciuti come distinti al momento della loro lettura, che si interrompe alla fine di ogni file. L’utente deve selezionare un nuovo file e pigiare su «play» per leggere il file seguente. Il giudice del rinvio aggiunge che le citate videocamere consentono di visualizzare solo file registrati dalle medesime. Inoltre, il manuale d’uso di tutte le videocamere controverse nella causa C‑666/15 indica che esse dispongono dell’opzione «looping», la quale consente a queste ultime di registrare per più di 30 minuti prima che un nuovo video sia registrato al posto del precedente (overwriting).

31      Il giudice del rinvio rileva inoltre che un elemento particolarmente importante per la classificazione tariffaria delle videocamere controverse nella causa C‑666/15 è la questione se queste ultime dispongano unicamente della possibilità di registrare suoni ed immagini ripresi dalla telecamera e se tali videocamere possano registrare almeno 30 minuti di video in un’unica sequenza.

32      È in tale contesto che il rechtbank Noord-Holland (Tribunale della provincia dell’Olanda settentrionale, Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se le note esplicative della NC relative alla sottovoce 8525 80 30 e alle sottovoci 8525 80 91 e 8525 80 99 della NC debbano essere interpretate nel senso che si configura una registrazione “di almeno 30 minuti” quando le sequenze video possono essere registrate per oltre 30 minuti mediante la modalità “video record” ma le immagini video sono salvate in file separati, ciascuno di una durata inferiore a 30 minuti, e chi intende visualizzarli deve, al momento della lettura, aprire separatamente ciascun file di durata inferiore a 30 minuti, ma esiste la possibilità, con l’ausilio di un software fornito dalla GoPro Coöperatief, di leggere ininterrottamene su un computer le immagini contenute in questi file, e, in tal modo, di renderle sul computer un unico filmato video, di durata superiore a 30 minuti, in un unico file.

2)      Se osti alla classificazione nella sottovoce 8525 80 99 della NC di videocamere che possono registrare segnali provenienti da fonti esterne la circostanza che le medesime non possono riprodurre siffatti segnali tramite una televisione o un monitor esterni, in quanto tali videocamere, come la GoPro Hero 3 Silver Edition, possono riprodurre su uno schermo o monitor esterni soltanto file da esse stesse registrati per mezzo della lente».

33      Con decisione del presidente della Corte del 27 gennaio 2016, le cause C‑435/15 e C‑666/15 sono state riunite ai fini della sentenza.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione nella causa C435/15

34      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio nella causa C‑435/15 chiede, sostanzialmente, se il regolamento di esecuzione n. 1249/2011 debba essere interpretato nel senso che è applicabile, per analogia, a prodotti che presentino le caratteristiche delle videocamere controverse nella citata causa e, in caso di risposta affermativa, se tale regolamento sia valido.

35      Occorre rilevare, da un lato, che, secondo costante giurisprudenza, un regolamento di classificazione ha una portata generale in quanto si applica non ad un operatore determinato, bensì alla generalità dei prodotti identici a quello che è stato esaminato dal comitato del codice doganale. Per determinare, nel contesto dell’interpretazione di un regolamento di classificazione, il campo di applicazione di quest’ultimo, si deve tener conto, tra l’altro, della sua motivazione (sentenza del 15 dicembre 2016, LEK, C‑700/15, EU:C:2016:959, punto 49).

36      Nella specie, il regolamento di esecuzione n. 1249/2011, che ha ad oggetto la classificazione delle «videocamere formato tascabile» nella sottovoce 8525 80 99 della NC, non è direttamente applicabile alle videocamere controverse nella causa C‑435/15. Infatti, questi ultimi prodotti non sono identici alle «videocamere formato tascabile» ai sensi del citato regolamento, poiché, come rilevato dal giudice del rinvio, i citati prodotti divergono, in particolare, per la loro capacità di effettuare fotografie e per il fatto che questi ultimi non dispongono né di uno zoom digitale, né di un altoparlante, né di una memoria interna integrata.

37      Dall’altro lato, occorre rilevare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, se un regolamento di classificazione non è direttamente applicabile a prodotti che non sono identici, bensì soltanto analoghi al prodotto indicato da tale regolamento, quest’ultimo è applicabile per analogia a siffatti prodotti (sentenza del 22 settembre 2016, Kawasaki Motors Europe, C‑91/15, EU:C:2016:716, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). L’applicazione per analogia di un regolamento di classificazione, quale il regolamento di esecuzione n. 1249/2011, a prodotti equivalenti a quelli indicati da tale regolamento favorisce, infatti, un’interpretazione coerente della NC nonché la parità di trattamento degli operatori (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2006, Anagram International, C‑14/05, EU:C:2006:465, punto 32).

38      Affinché un regolamento di classificazione sia applicato per analogia, è tuttavia altresì necessario che i prodotti da classificare e quelli oggetto del regolamento di classificazione siano sufficientemente simili (v., in tal senso, sentenza del 19 febbraio 2009, Kamino International Logistics, C‑376/07, EU:C:2009:105, punto 67). A tale proposito, occorre parimenti tener conto della motivazione del citato regolamento (v., in tal senso, sentenze del 13 luglio 2006, Anagram International, C‑14/05, EU:C:2006:465, punto 34, e del 4 marzo 2015, Oliver Medical, C‑547/13, EU:C:2015:139, punto 58).

39      Nella specie, secondo la motivazione che compare nella terza colonna dell’allegato del regolamento di esecuzione n. 1249/2011, la classificazione nella sottovoce 8525 80 99 della NC della «videocamera formato tascabile» è giustificata segnatamente in quanto l’apparecchio «può registrare unicamente file video». Ne consegue che l’impossibilità di registrare fotografie costituisce uno degli elementi determinanti ai fini della classificazione prevista dal citato regolamento. Orbene, emerge dalla decisione di rinvio nella causa C‑435/15 che le videocamere controverse in tale causa divergono, su tale punto, dalle «videocamere formato tascabile» che formano l’oggetto del regolamento di esecuzione n. 1249/2011 in quanto esse consentono di fotografare.

40      Occorre peraltro rammentare che la destinazione di un prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto, ove l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (sentenze del 20 giugno 2013, Agroferm, C‑568/11, EU:C:2013:407, punto 41, e del 4 marzo 2015, Oliver Medical, C‑547/13, EU:C:2015:139, punto 47).

41      Orbene, emerge dalle conclusioni fattuali del giudice del rinvio che le videocamere controverse nella causa C‑435/15 sono progettate per consentire agli utenti di filmare le loro attività ricreative e sportive, le quali impongono che l’utente rimanga particolarmente libero nei suoi movimenti. Ne consegue che l’uso principale delle citate videocamere può essere facilmente distinto da quello delle «videocamere formato tascabile» previste dal regolamento di esecuzione n. 1249/2011.

42      Poiché le videocamere controverse nella causa C‑435/15 non sono identiche né sufficientemente simili ai prodotti che formano l’oggetto di una classificazione ai sensi del regolamento di esecuzione n. 1249/2011, quest’ultimo non è applicabile a tali videocamere. Di conseguenza, non occorre accertarne la validità.

43      Alla luce delle considerazioni suesposte occorre rispondere alla prima questione nella causa C‑435/15 dichiarando che il regolamento di esecuzione n. 1249/2011 deve essere interpretato nel senso che non è applicabile, per analogia, a prodotti che presentano le caratteristiche delle videocamere controverse nella citata causa.

 Sulla seconda questione nella causa C435/15

44      Con la sua seconda questione il giudice del rinvio nella causa C‑435/15 chiede sostanzialmente se il regolamento di esecuzione n. 876/2014 debba essere interpretato nel senso che è applicabile, per analogia, a prodotti che presentano le caratteristiche delle videocamere controverse nella citata causa e, in caso affermativo, se tale regolamento sia valido.

45      Il regolamento di esecuzione n. 876/2014 ha per oggetto la classificazione, nella sottovoce 8525 80 99 della NC, di «videocamere d’azione».

46      Emerge dalle conclusioni fattuali tratte dal giudice del rinvio che le videocamere controverse nella causa C‑435/15 si distinguono dalle videocamere d’azione che formano l’oggetto del citato regolamento in particolare in quanto le prime possono sia essere fissate ad un oggetto, come un casco, sia essere tenute in mano, dispongono di una capacità di registrazione di durata più breve, cioè di massimo due ore, ma di migliore risoluzione, sono in grado di effettuare fotografie di migliore qualità e di controllarne la qualità. Ne consegue che le videocamere controverse nella causa C‑435/15 non sono identiche ai prodotti che formano l’oggetto del regolamento di esecuzione n. 876/2014.

47      Nondimeno, i citati prodotti sono molto simili sia per quanto riguarda le loro caratteristiche e proprietà oggettive sia per il loro uso, alle videocamere controverse nella causa C‑435/15. Infattii, sia le «videocamere d’azione», ai sensi del regolamento di esecuzione n. 876/2014, che le videocamere controverse nella causa C‑435/15, sono di misura e peso ridotti, non dispongono di zoom o di mirino, né di memoria interna integrata, dispongono di un connettore micro HDMI, di un connettore mini USB e di una connessione WiFi, consentono sia di fotografare che di registrare video di sequenze di più di 30 minuti, e, nondimeno, in entrambi i casi, la loro archiviazione in diversi file distinti. Parimenti, tali due tipi di prodotti sono specialmente progettati per poter essere utilizzati nell’ambito di attività sportive.

48      Ne consegue che, ai sensi della giurisprudenza rammentata nei punti 37 e 38 della presente sentenza, il regolamento di esecuzione n. 876/2014 è applicabile, per analogia, alle videocamere controverse nella causa C‑435/15 e che, di conseguenza, occorre esaminarne la validità.

49      A tal riguardo occorre ricordare che un regolamento di classificazione, quale, nel caso di specie, il regolamento n. 876/2014, è adottato dalla Commissione, su parere del comitato del codice doganale, ogniqualvolta la classificazione di un particolare prodotto nella NC possa porre difficoltà o essere oggetto di controversia. Secondo la giurisprudenza della Corte, il Consiglio dell’Unione europea ha attribuito alla Commissione, la quale agisce di concerto con gli esperti doganali degli Stati membri, un ampio potere discrezionale quanto alla precisazione del contenuto delle voci doganali di cui tener conto per la classificazione di una determinata merce. Tuttavia, il potere della Commissione di adottare misure di cui all’articolo 9 del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 254/2000, non autorizza la medesima a modificare il contenuto né la portata delle voci doganali (v., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2004, Krings, C‑130/02, EU:C:2004:122, punti 25 e 26 nonché la giurisprudenza ivi citata).

50      Nel caso di specie, il regolamento di esecuzione n. 876/2014 classifica nella sottovoce 8525 80 99 della NC, le «videocamere d’azione», senza imporre che esse possano essere utilizzate per la registrazione di fonti videofoniche esterne in modo autonomo, cioè senza dipendere da materiali o da software di cui non dispongono in origine. Orbene, una siffatta capacità di registrazione autonoma è una condizione necessaria alla classificazione di una merce nella sottovoce tariffaria 8525 80 99 della NC. In sua mancanza, i prodotti devono essere classificati non nella sottovoce 8525 80 99 della NC, bensì piuttosto nella sottovoce 8525 80 91 della stessa (sentenza del 5 marzo 2015, Vario Tek, C‑178/14, non pubblicata, EU:C:2015:152, punto 32).

51      Ne consegue che il regolamento di esecuzione n. 876/2014, nei limiti in cui classifica le «videocamere d’azione» nella sottovoce 8525 80 99 della NC, senza precisare che queste ultime, ai fini della citata classificazione, devono essere in grado di registrare in modo autonomo fonti videofoniche esterne, è incompatibile con la portata di tale sottovoce.

52      Dal complesso delle suesposte considerazioni risulta che, avendo adottato il regolamento di esecuzione n. 876/2014, la Commissione ha modificato, estendendola, la portata della sottovoce 8525 80 99 della NC e, pertanto, ha travalicato le competenze ad essa attribuite dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 254/2000 (v. in tal senso, sentenza du 22 settembre 2016, Kawasaki Motors Europe, C‑91/15, EU:C:2016:716, punto 62).

53      Occorre, pertanto, rispondere alla seconda questione nella causa C‑435/15 dichiarando che il regolamento di esecuzione n. 876/2014 deve essere interpretato nel senso che è applicabile per analogia a prodotti che presentano le caratteristiche delle videocamere controverse nella citata causa, ma è invalido.

 Sulla quarta questione nella causa C435/15

54      Alla luce della risposta fornita alla seconda questione nella causa C‑435/15, non risulta necessario rispondere alla quarta questione sollevata in tale causa stessa.

 Sulla terza questione nella causa C435/15 e sulla prima questione nella causa C666/15

55      Con la terza questione nella causa C‑435/15, nonché con la prima questione nella causa C‑666/15, che occorre esaminare congiuntamente, i giudici del rinvio chiedono, sostanzialmente, se le sottovoci 8525 80 30, 8525 80 91 e 8525 80 99 della NC debbano essere interpretate, alla luce delle note esplicative della NC relative a tali sottovoci, nel senso che una sequenza video di più di 30 minuti, registrata in file distinti di una durata ciascuno di meno di 30 minuti, debba essere considerata come una registrazione di almeno 30 minuti di un’unica sequenza video, qualora l’utente non possa percepire il passaggio da un file all’altro durante la loro lettura o qualora l’utente debba invece, durante tale lettura, aprire, in linea di principio, separatamente ogni singolo file.

56      Occorre rilevare, in via preliminare, che le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione, forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (v., in tal senso, sentenze del 17 febbraio 2016, Salutas Pharma, C‑124/15, EU:C:2016:87, punto 31 e del 15 dicembre 2016, LEK, C‑700/15, EU:C:2016:959, punto 41).

57      Secondo le note esplicative della NC relative alla sottovoce 8525 80 30 della stessa, da un lato, e le note esplicative della NC relative alle sottovoci 8525 80 91 e 8525 80 99 della stessa, dall’altro, il fatto che il prodotto di cui trattasi sia in grado di registrare con una risoluzione di 800 × 600 pixels (o più) a 23 inquadrature per secondo (o più) almeno 30 minuti di una singola sequenza video è un criterio che consente di distinguere le fotocamere digitali dalle videocamere digitali.

58      Pertanto, solo la capacità di registrazione ininterrotta di almeno 30 minuti di una sequenza video con una risoluzione minima, e non quella di riproduzione ininterrotta di tale registrazione, costituisce la caratteristica che consente di escludere la classificazione di un prodotto nella sottovoce 8525 80 30 della NC. Il fatto che le videocamere controverse nelle cause C‑435/15 e C‑666/15 siano o non siano in grado di leggere, in modo continuo, sequenze video di una durata di almeno 30 minuti non è pertanto pertinente ai fini della classificazione tariffaria delle citate videocamere in una delle tre sottovoci menzionate al punto precedente della presente sentenza (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2015, Vario Tek, C‑178/14, non pubblicata, EU:C:2015:152, punto 36).

59      Ne consegue che la circostanza che le sequenze video di più di 30 minuti, registrate dalle videocamere controverse nelle cause C‑435/15 e C‑666/15, siano archiviate in file distinti non impedisce di escludere la classificazione delle citate videocamere nella sottovoce 8525 80 30 della NC, in quanto una siffatta archiviazione in diversi file non altera la continuità della registrazione della sequenza, bensì, eventualmente, solo la continuità della lettura di quest’ultima, e che la questione se l’utente percepisca o meno il passaggio da un video all’altro non è un criterio rilevante per tale classificazione tariffaria.

60      Occorre pertanto rispondere alla terza questione nella causa C‑435/15 e alla prima questione nella causa C‑666/15 dichiarando che le sottovoci 8525 80 30, 8525 80 91 e 8525 80 99 della NC devono essere interpretate, alla luce delle note esplicative della NC relative a tali sottovoci, nel senso che una sequenza video di più di 30 minuti, registrata in file distinti di una durata singola inferiore a 30 minuti, deve essere considerata come una registrazione di almeno 30 minuti di un’unica sequenza video, indipendentemente dal fatto che l’utente non possa percepire il passaggio da un file all’altro durante la loro lettura o che, invece, debba aprire, durante tale lettura, in linea di principio, separatamente ogni singolo file.

 Sulla seconda questione nella causa C666/15

61      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio nella causa C‑666/15 chiede, sostanzialmente, se la NC debba essere interpretata nel senso che una videocamera digitale la quale è in grado di registrare segnali provenienti da fonti esterne, senza tuttavia poterli riprodurre mediante una televisione o un monitor esterno, dal momento che tale videocamera può leggere su uno schermo o su un monitor esterni unicamente i file che essa stessa ha registrato per mezzo della sua lente, non può formare l’oggetto di una classificazione nella sottovoce 8525 80 99 della NC.

62      A tale proposito, occorre rammentare, in primo luogo, che la caratteristica essenziale delle videocamere rientranti nella sottovoce 8525 80 99 della NC consiste, in particolare, nella loro capacità di registrare da fonti videofoniche esterne in modo autonomo, cioè senza dipendere da materiali o da software di cui non sono corredate in origine. Spetta al giudice nazionale valutare il grado di complessità delle manipolazioni da effettuare affinché la registrazione possa essere agevolmente effettuata da un utente che non disponga di competenze particolari (sentenza del 5 marzo 2015, Vario Tek, C‑178/14, non pubblicata, EU:C:2015:152, punto 32).

63      In mancanza di ciò, i prodotti devono essere classificati non nella sottovoce 8525 80 99 della NC, bensì piuttosto nella sottovoce 8525 80 91 della stessa (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2015, Vario Tek, C‑178/14, non pubblicata, EU:C:2015:152, punto 32).

64      Spetta al giudice del rinvio accertare che le videocamere controverse nella causa C‑666/15 dispongano effettivamente di una siffatta capacità di registrazione autonoma. In caso contrario, la loro classificazione nella sottovoce 8525 80 99 della NC andrebbe comunque esclusa.

65      Occorre rilevare, in secondo luogo, che le note esplicative della NC relative alla sottovoce 8525 80 99 di quest’ultima precisano che le videocamere comprese in tale sottovoce devono consentire di riprodurre i file audio e video registrati da fonti esterne per mezzo di un apparecchio ricevente per la televisione o un monitor esterno (sentenza del 5 marzo 2015, Vario Tek, C‑178/14, non pubblicata, EU:C:2015:152, punto 37).

66      Ne consegue che una videocamera che è in grado di registrare in modo autonomo segnali provenienti da fonti esterne, senza tuttavia poterli riprodurre mediante la televisione o un monitor esterno, non può essere classificata nella sottovoce 8525 80 99 della NC.

67      Occorre pertanto rispondere alla seconda questione nella causa C‑666/15 dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che una videocamera che è in grado di registrare segnali provenienti da fonti esterne, senza tuttavia poterli riprodurre mediante la televisione o un monitor esterno, dato che tale videocamera può leggere su uno schermo o su un monitor esterni unicamente i file che essa stessa ha registrato attraverso la sua lente, non può formare oggetto di una classificazione nella sottovoce doganale 8525 80 99 della NC.

 Sulle spese

68      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

1)      Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2011 della Commissione, del 29 novembre 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, deve essere interpretato nel senso che non è applicabile, per analogia, a prodotti che presentano le caratteristiche dei tre modelli di videocamere della gamma GoPro Hero 3 Black Edition, controverse nella causa C435/15.

2)      Il regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 della Commissione, dell’8 agosto 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, deve essere interpretato nel senso che è applicabile per analogia a prodotti che presentano le caratteristiche dei tre modelli di videocamere della gamma GoPro Hero 3 Black Edition, controverse nella citata causa, ma è invalido.

3)      Le sottovoci 8525 80 30, 8525 80 91 e 8525 80 99 della nomenclatura combinata, contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle sue versioni risultanti, in ordine successivo, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, devono essere interpretate, alla luce delle note esplicative di tale nomenclatura combinata relative a tali sottovoci, nel senso che una sequenza video di più di 30 minuti, registrata in file distinti di una durata singola inferiore a 30 minuti, deve essere considerata come una registrazione di almeno 30 minuti di un’unica sequenza video, indipendentemente dal fatto che l’utente non possa percepire il passaggio da un file all’altro durante la loro lettura o che, invece, debba aprire, durante tale lettura, in linea di principio, separatamente ogni singolo file.

4)      La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento n. 2658/87, nelle sue versioni risultanti, in ordine successivo, dai regolamenti di esecuzione nn. 1006/2011, 927/2012 e 1001/2013, deve essere interpretata nel senso che una videocamera che è in grado di registrare segnali provenienti da fonti esterne, senza tuttavia poterli riprodurre mediante la televisione o un monitor esterno, dato che tale videocamera può leggere su uno schermo o su un monitor esterni unicamente i file che essa stessa ha registrato attraverso la sua lente, non può formare oggetto di una classificazione nella sottovoce doganale 8525 80 99 di tale nomenclatura combinata.

Firme


*      Lingue processuali: il tedesco e il neerlandese.