Language of document : ECLI:EU:C:2020:763

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

1° ottobre 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Informazioni ai consumatori sugli alimenti – Articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e articolo 26, paragrafo 2, lettera a) – Indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti – Omissione che può indurre in errore il consumatore – Articolo 38, paragrafo 1 – Materie espressamente armonizzate – Articolo 39, paragrafo 2 – Adozione di disposizioni nazionali che prevedono ulteriori indicazioni obbligatorie relative al paese d’origine o al luogo di provenienza di tipi o categorie specifiche di alimenti – Presupposti – Esistenza di un nesso comprovato tra una o più qualità degli alimenti di cui trattasi e la loro origine o provenienza – Nozioni di “nesso comprovato” e di “qualità” – Elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni – Disposizione nazionale che prevede l’indicazione obbligatoria dell’origine nazionale, europea o extra-europea del latte»

Nella causa C‑485/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), con decisione del 27 giugno 2018, pervenuta in cancelleria il 24 luglio 2018, nel procedimento

Groupe Lactalis

contro

Premier ministre,

Garde des Sceaux, ministre de la Justice,

Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation,

Ministre de l’Économie et des Finances,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, L.S. Rossi, J. Malenovský (relatore), F. Biltgen e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 giugno 2020,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il Groupe Lactalis, da F. Molinié e S. Bensusan, avocats;

–        per il governo francese, da A.-L. Desjonquères e C. Mosser, in qualità di agenti;

–        per il governo ellenico, da G. Kanellopoulos, I.E. Krompa ed E. Leftheriotou, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da M. Van Hoof e K. Herbout-Borczak, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 luglio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 26, 38 e 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Groupe Lactalis (in prosieguo: la «Lactalis») e il Premier ministre (Primo Ministro, Francia), il Garde des Sceaux, ministre de la Justice (Guardasigilli, Ministro della Giustizia, Francia), il ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation (Ministro dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, Francia) nonché il ministre de l’Économie et des Finances (Ministro dell’Economia e delle Finanze, Francia) in merito alla legittimità del décret n. 2016-1137, du 19 août 2016, relatif à l’indication de l’origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu’ingrédients (decreto n. 2016-1137, del 19 agosto 2016, relativo all’indicazione dell’origine del latte nonché del latte e delle carni utilizzati come ingredienti) (JORF del 21 agosto 2016, testo n. 18; in prosieguo: il «decreto in questione»).

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando da 1 a 4 e 29 del regolamento n. 1169/2011 indicano quanto segue:

«(1)       L’articolo 169 [TFUE] stabilisce che l’Unione [europea] deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori mediante gli strumenti che adotta in virtù dell’articolo 114 [TFUE].

(2)      La libera circolazione di alimenti sicuri e sani costituisce un aspetto essenziale del mercato interno e contribuisce in modo significativo alla salute e al benessere dei cittadini, nonché alla realizzazione dei loro interessi sociali ed economici.

(3)      Per ottenere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e assicurare il loro diritto all’informazione, è opportuno garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano. Le scelte dei consumatori possono essere influenzate, tra l’altro, da considerazioni di natura sanitaria, economica, ambientale, sociale ed etica.

(4)      Ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare [(GU 2002, L 31, pag.1)], la legislazione alimentare si prefigge, quale principio generale, di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano e di prevenire qualunque pratica in grado di indurre in errore il consumatore.

(...)

(29)      Le indicazioni relative al paese d’origine o al luogo di provenienza di un alimento dovrebbero essere fornite ogni volta che la loro assenza possa indurre in errore i consumatori per quanto riguarda il reale paese d’origine o luogo di provenienza del prodotto. In tutti i casi, l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dovrebbe essere fornita in modo tale da non trarre in inganno il consumatore e sulla base di criteri chiaramente definiti in grado di garantire condizioni eque di concorrenza per l’industria e di far sì che i consumatori comprendano meglio le informazioni relative al paese d’origine e al luogo di provenienza degli alimenti. (...)».

4        L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», al suo paragrafo 1, così dispone:

«Il presente regolamento stabilisce le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione, garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno».

5        L’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Obiettivi generali», ai suoi paragrafi 1 e 2, prevede quanto segue:

«1.      La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche.

2.      La normativa in materia di informazioni sugli alimenti intende stabilire nell’Unione le condizioni per la libera circolazione degli alimenti legalmente prodotti e commercializzati, tenuto conto, ove opportuno, della necessità di proteggere gli interessi legittimi dei produttori e di promuovere la fabbricazione di prodotti di qualità».

6        L’articolo 7 del medesimo regolamento, intitolato «Pratiche leali d’informazione», contiene un paragrafo 1 a norma del quale:

«Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare:

a)      per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento (...)

b)      attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;

c)      suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche (...)

(...)».

7        Il capo IV del regolamento n. 1169/2011, intitolato «Informazioni obbligatorie sugli alimenti», comprende in particolare gli articoli 9 e 26 del medesimo.

8        L’articolo 9 di tale regolamento, intitolato «Elenco delle indicazioni obbligatorie», contiene un paragrafo 1 che è così formulato:

«Conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni:

(...)

i)      il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26;

(...)».

9        Ai sensi dell’articolo 26 di detto regolamento, intitolato «Paese d’origine o luogo di provenienza»:

«(...)

2.      L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:

a)      nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza;

b)      per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all’allegato XI. (...)

(...)

5.      Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per i seguenti alimenti:

(...)

b)      il latte;

c)      il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari;

(...)

7.      Le relazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 prendono in considerazione l’esigenza del consumatore di essere informato, la fattibilità della fornitura dell’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza e un’analisi dei relativi costi e benefici, compreso l’impatto giuridico sul mercato interno e l’impatto sugli scambi internazionali.

La Commissione può corredare tali relazioni di proposte di modifica delle pertinenti disposizioni dell’Unione.

(...)».

10      Il capo VI dello stesso regolamento, intitolato «Disposizioni nazionali», comprende, in particolare, gli articoli 38 e 39 del medesimo.

11      L’articolo 38 del regolamento n. 1169/2011, intitolato «Disposizioni nazionali», è così formulato:

«1.      Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell’Unione lo autorizza. Tali disposizioni nazionali non creano ostacoli alla libera circolazione delle merci, ivi compresa la discriminazione nei confronti degli alimenti provenienti da altri Stati membri.

2.      Fatto salvo l’articolo 39, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti materie non specificamente armonizzate dal presente regolamento purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi al presente regolamento».

12      In forza dell’articolo 39 di tale regolamento, intitolato «Disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari»:

«1.      Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, (...) gli Stati membri possono adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 45, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi:

a)      protezione della salute pubblica;

b)      protezione dei consumatori;

c)      prevenzione delle frodi;

d)      protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine controllata e repressione della concorrenza sleale.

2.      In base al paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni».

 Diritto francese

13      Il decreto in questione è entrato in vigore il 17 gennaio 2017 e doveva essere applicato fino al 31 dicembre 2018.

14      L’articolo 1 di tale decreto contiene un paragrafo I, che è così redatto:

«L’etichettatura degli alimenti preimballati ai sensi dell’articolo 2 del [regolamento n. 1169/2011] è conforme alle disposizioni del presente decreto qualora tali alimenti contengano:

1)      latte;

2)      quale ingrediente, latte utilizzato nei prodotti lattiero-caseari menzionati nell’elenco di cui all’allegato;

(...)

L’etichettatura degli alimenti preimballati indica l’origine degli ingredienti menzionati ai punti da 1 a 3. Tuttavia, se tali ingredienti rappresentano una percentuale, espressa in peso totale degli ingredienti utilizzati nell’alimento preimballato, inferiore ad un valore limite, l’etichettatura di tale alimento non è soggetta alle disposizioni del presente decreto».

15      L’articolo 3 di detto decreto così prevede:

«I.      L’indicazione dell’origine del latte o del latte usato quale ingrediente nei prodotti lattiero-caseari di cui all’articolo 1 comprende le seguenti indicazioni:

1)      “Paese di raccolta: (nome del paese in cui il latte è stato raccolto)”;

2)      “Paese di confezionamento o di trasformazione: (nome del paese in cui il latte è stato confezionato o trasformato)”.

II.      In deroga al paragrafo I, quando il latte o il latte usato quale ingrediente nei prodotti lattiero-caseari è stato raccolto, confezionato o trasformato nello stesso paese, l’indicazione d’origine può essere espressa con la dicitura: “Origine: (nome del paese)”.

III.      In deroga alle disposizioni dei paragrafi I e II, quando il latte o il latte usato quale ingrediente nei prodotti lattiero-caseari è stato raccolto, confezionato o trasformato in uno o più Stati membri dell’Unione europea, l’indicazione d’origine può essere espressa con la dicitura: “Origine: UE”.

IV.      In deroga alle disposizioni dei paragrafi I e II, quando il latte o il latte usato quale ingrediente in prodotti lattiero-caseari è stato raccolto, confezionato o trasformato in uno o più Stati non appartenenti all’Unione europea, l’indicazione d’origine può essere espressa con la dicitura: “Origine: extra UE”».

16      L’articolo 6 del medesimo decreto dispone che «[i] prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un paese terzo non sono soggetti alle disposizioni del presente decreto».

17      Con il décret n. 2018-1239, du 24 décembre 2018, relatif à l’indication de l’origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu’ingrédient (decreto n. 2018-1239, del 24 dicembre 2018, relativo all’indicazione dell’origine del latte nonché del latte e delle carni utilizzati come ingredienti) (JORF del 2 dicembre 2018, testo n. 70), l’applicazione del decreto in questione è stata prorogata.

 Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

18      Con ricorso iscritto a ruolo il 24 ottobre 2016, la Lactalis ha proposto dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), un ricorso diretto all’annullamento del decreto in questione. A sostegno delle proprie conclusioni, la Lactalis deduce, in particolare, due motivi, relativi alla violazione, da parte di tale decreto, degli articoli 26, 38 e 39 del regolamento n. 1169/2011.

19      Il giudice del rinvio ritiene che le questioni sollevate dall’esame di questi due motivi siano determinanti per l’esito della controversia dinanzi ad esso pendente e che esse presentino una seria difficoltà di interpretazione.

20      In tale contesto, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 26 del regolamento [n. 1169/2011], che stabilisce, in particolare, che la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per il latte e per il latte usato come ingrediente, debba essere inteso nel senso che esso ha espressamente armonizzato detta materia ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, del medesimo regolamento e osti al riconoscimento agli Stati membri della facoltà di adottare disposizioni che richiedano ulteriori indicazioni obbligatorie sulla base dell’articolo 39 di detto regolamento.

2)      Ove le disposizioni nazionali siano giustificate dalla protezione dei consumatori ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, [del regolamento n. 1169/2011], se i due criteri di cui al paragrafo 2 di detto articolo per quanto riguarda, da una parte, il nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza e, dall’altra, la prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni, debbano essere letti congiuntamente e, in particolare, se il giudizio sul nesso comprovato possa essere fondato su elementi soltanto soggettivi concernenti l’importanza dell’associazione che la maggior parte dei consumatori può compiere tra le qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza.

3)      Se, nella misura in cui sembri che le qualità dell’alimento possano essere intese come riferite a tutti gli elementi che contribuiscono alla qualità dell’alimento, le considerazioni collegate alla capacità dell’alimento di resistere al trasporto e ai rischi di una sua alterazione nel corso del tragitto possano rilevare nel quadro della valutazione dell’esistenza di un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza, ai fini dell’applicazione dell’articolo 39, paragrafo 2, [del regolamento n. 1169/2011].

4)      Se la valutazione delle condizioni fissate nell’articolo 39 [del regolamento n. 1169/2011] presupponga di considerare le qualità di un alimento come uniche a causa della sua origine o della sua provenienza o come garantite da detta origine o provenienza e, in quest’ultimo caso, se, malgrado l’armonizzazione delle norme sanitarie e ambientali applicabili in seno all’Unione europea, la menzione dell’origine o della provenienza possa essere più precisa di una menzione sotto forma di “UE” o “extra UE”».

21      Con decisione del presidente della Corte del 27 febbraio 2019, il procedimento è stato sospeso fino alla pronuncia della sentenza nella causa C‑363/18, relativa alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta il 4 giugno 2018 dal giudice del rinvio, anch’essa vertente sull’interpretazione del regolamento n. 1169/2011. A seguito della pronuncia della sentenza del 12 novembre 2019, Organisation juive européenne e Vignoble Psagot (C‑363/18, EU:C:2019:954), il procedimento nella presente causa è stato ripreso con decisione del presidente della Corte del 13 novembre 2019.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

22      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 26 del regolamento n. 1169/2011 debba essere interpretato nel senso che l’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza del latte e del latte usato quale ingrediente deve essere considerata una «materia espressamente armonizzata» da tale regolamento, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, di quest’ultimo, e, in caso affermativo, nel senso che esso osta a che gli Stati membri adottino disposizioni che impongono ulteriori indicazioni obbligatorie, sulla base dell’articolo 39 di detto regolamento.

23      Occorre rilevare, anzitutto, che l’articolo 38 del regolamento n. 1169/2011, intitolato «Disposizioni nazionali», distingue chiaramente la categoria delle «materie espressamente armonizzate» da detto regolamento da quella delle materie che non lo sono. Per quanto riguarda le prime, il paragrafo 1 di tale articolo stabilisce che gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo che il diritto dell’Unione lo autorizzi. Quanto alle seconde, il paragrafo 2 di detto articolo prevede invece che, fatto salvo l’articolo 39 del medesimo regolamento, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali purché queste ultime non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci.

24      Inoltre, l’articolo 39 del regolamento n. 1169/2011, intitolato «Disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari», prevede, al suo paragrafo 1, che gli Stati membri possono adottare disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti, purché siffatte disposizioni siano giustificate da uno o più motivi attinenti alla protezione della salute pubblica, alla protezione dei consumatori, alla prevenzione delle frodi, alla protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni d’origine controllata, nonché alla repressione della concorrenza sleale. Inoltre, tale articolo precisa, al suo paragrafo 2, che gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità degli alimenti di cui trattasi e la loro origine o provenienza, prima di aggiungere che, al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.

25      Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se l’articolo 26 del regolamento n. 1169/2011, intitolato «Paese d’origine o luogo di provenienza», debba essere considerato, nei limiti in cui rende obbligatoria l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza del latte e del latte usato quale ingrediente, come «materia espressamente armonizzata» da detto regolamento, occorre constatare che nessuna disposizione di quest’ultimo elenca tali materie. Ciò premesso, alla luce di detta espressione, l’identificazione delle suddette materie deve essere effettuata nel rigoroso rispetto del tenore letterale del regolamento n. 1169/2011.

26      A tal riguardo, l’articolo 9 del regolamento n. 1169/2011 stabilisce, come risulta dal suo titolo, l’elenco delle indicazioni che devono obbligatoriamente figurare sugli alimenti. Conformemente al paragrafo 1, lettera i), di tale articolo, l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un alimento è obbligatoria ove previsto dall’articolo 26 di detto regolamento.

27      Dal canto suo, tale articolo 26 enuncia, al paragrafo 2, lettere a) e b), che l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria, da un lato, nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento e, dall’altro, per le carni di determinati codici della nomenclatura combinata elencati all’allegato XI di tale regolamento.

28      Da tale disposizione risulta che il regolamento n. 1169/2011 armonizza espressamente, ai sensi del suo articolo 38, paragrafo 1, la materia dell’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti, nei casi in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore, e che non realizza invece un’armonizzazione espressa per quanto riguarda altre ipotesi o situazioni.

29      Dall’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento n. 1169/2011 emerge inoltre che, fatta salva l’unica eccezione delle carni di determinati codici della nomenclatura combinata, tutti gli alimenti sono soggetti a tale armonizzazione espressa, compresi il latte e il latte usato quale ingrediente.

30      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se detta armonizzazione espressa osti all’adozione di eventuali ulteriori disposizioni nazionali, dal punto 24 della presente sentenza risulta che gli Stati membri possono adottare siffatte disposizioni purché siano rispettati i requisiti di cui all’articolo 39 del regolamento n. 1169/2011.

31      A tal riguardo, dall’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011 discende, da un lato, che le indicazioni che possono essere richieste dagli Stati membri devono essere «ulteriori» rispetto a quelle previste dallo stesso regolamento n. 1169/2011, tra le quali figura, come enunciato al punto 27 della presente sentenza, l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti, nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore. Ne consegue che siffatte indicazioni devono non soltanto essere compatibili con l’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione mediante l’armonizzazione espressa della materia dell’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza, ma devono anche formare un insieme coerente con tale indicazione.

32      Dall’altro lato, dette ulteriori indicazioni obbligatorie possono riguardare solo «tipi o categorie specifici di alimenti» e non tali alimenti considerati indistintamente. Di conseguenza, esse possono concernere, segnatamente, il paese d’origine o il luogo di provenienza di un tipo o di una categoria specifica di alimenti, come il latte e il latte usato quale ingrediente, purché riguardino ipotesi o situazioni diverse dal caso in cui l’omissione dell’indicazione di tale paese d’origine o di tale luogo di provenienza possa indurre in errore il consumatore.

33      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 26 del regolamento n. 1169/2011 deve essere interpretato nel senso che l’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza del latte e del latte usato quale ingrediente deve essere considerata una «materia espressamente armonizzata» da tale regolamento, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, di quest’ultimo, nei casi in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore, e che esso non osta a che gli Stati membri adottino disposizioni che impongono ulteriori indicazioni obbligatorie, sulla base dell’articolo 39 di detto regolamento, purché queste ultime siano compatibili con l’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione mediante l’armonizzazione espressa della materia dell’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza e purché esse formino un insieme coerente con tale indicazione.

 Sulla seconda questione

34      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 39 del regolamento n. 1169/2011 debba essere interpretato nel senso che, in presenza di disposizioni nazionali che siano giustificate, alla luce del paragrafo 1 di tale articolo, dalla protezione dei consumatori, i due requisiti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, vale a dire l’esistenza di un «un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza», da un lato, e gli «elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni», dall’altro, devono essere intesi congiuntamente, cosicché l’esistenza di tale nesso comprovato può essere valutata solo sulla base di elementi soggettivi, attinenti al valore dell’associazione che la maggior parte dei consumatori può stabilire tra talune qualità dell’alimento di cui trattasi e la sua origine o provenienza.

35      A tal riguardo, occorre sottolineare che l’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento n. 1169/2011 è caratterizzato da una struttura e da una formulazione precise. Infatti, esso stabilisce, nella sua prima frase, che gli Stati membri possono introdurre ulteriori disposizioni concernenti l’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità di detti alimenti e la loro origine o provenienza, prima di aggiungere, nella sua seconda frase, che, al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione europea, gli Stati membri forniscono elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.

36      Ne consegue che il legislatore dell’Unione ha inteso separare nettamente i due requisiti a cui ha subordinato l’adozione di ulteriori disposizioni nazionali, assegnando a ciascuno di essi un obiettivo distinto nonché un ruolo diverso nell’attuazione dell’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento n. 1169/2011.

37      Infatti, il requisito relativo a un «nesso comprovato» tra talune qualità degli alimenti di cui trattasi e la loro origine o provenienza mira a stabilire, a monte, l’esistenza di un nesso del genere in ciascuna fattispecie.

38      Dal canto suo, il requisito relativo alla percezione condivisa dalla maggioranza dei consumatori impone allo Stato membro interessato di fornire la prova che, agli occhi di tale maggioranza, una siffatta informazione è dotata di un valore significativo. Questo secondo requisito interviene quindi a valle e in modo accessorio e complementare rispetto al primo.

39      Di conseguenza, occorre esaminare tali due requisiti in successione, verificando, in un primo tempo e in ogni caso, se esista o meno un nesso comprovato tra talune qualità dei prodotti alimentari di cui trattasi in una determinata fattispecie e la loro origine o provenienza, poi, in un secondo tempo, e solo nell’ipotesi in cui sia dimostrata l’esistenza di un tale nesso, se siano stati forniti elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.

40      Una siffatta interpretazione è corroborata sia dal contesto in cui si inserisce l’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento n. 1169/2011 che dagli obiettivi perseguiti da tale regolamento.

41      Per quanto riguarda il contesto di tale disposizione, risulta infatti dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011 che le informazioni sugli alimenti non devono suggerire che questi ultimi possiedono caratteristiche particolari, quando, in realtà, altri alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche.

42      Orbene, una disposizione nazionale che rendesse obbligatoria l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un alimento soltanto sulla base dell’associazione soggettiva che la maggior parte dei consumatori può stabilire tra detta origine o provenienza e talune qualità dell’alimento di cui trattasi potrebbe suggerire che quest’ultimo possiede qualità particolari legate alla sua origine o alla sua provenienza, quando invece l’esistenza di un nesso comprovato tra le une e le altre non è oggettivamente dimostrata.

43      Per quanto riguarda gli obiettivi del regolamento n. 1169/2011, essi includono, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, e dall’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, letti alla luce dei considerando 1, 3 e 4 di detto regolamento, quello consistente nel garantire un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori stessi (v., in tal senso, sentenza del 12 novembre 2019, Organisation juive européenne e Vignoble Psagot, C‑363/18, EU:C:2019:954, punti 52 e 53).

44      Un siffatto obiettivo impone, come già rilevato dalla Corte, che le informazioni relative agli alimenti siano corrette, imparziali e obiettive (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2016, Breitsamer und Ulrich, C‑113/15, EU:C:2016:718, punto 69).

45      Orbene, ciò non avverrebbe se l’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti potesse essere richiesta soltanto sulla base dell’associazione soggettiva che la maggior parte dei consumatori compie tra l’origine o provenienza di detti alimenti e talune loro qualità, quando invece l’esistenza di un nesso comprovato tra le une e le altre non è oggettivamente dimostrata.

46      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 39 del regolamento n. 1169/2011 deve essere interpretato nel senso che, in presenza di disposizioni nazionali che siano giustificate, alla luce del paragrafo 1 di tale articolo, dalla protezione dei consumatori, i due requisiti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, vale a dire l’esistenza di un «un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza», da un lato, e gli «elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni», dall’altro, non devono essere intesi congiuntamente, cosicché l’esistenza di tale nesso comprovato non può essere valutata solo sulla base di elementi soggettivi, attinenti al valore dell’associazione che la maggior parte dei consumatori può stabilire tra talune qualità dell’alimento di cui trattasi e la sua origine o provenienza.

 Sulle questioni terza e quarta

47      Con le sue questioni terza e quarta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento n. 1169/2011 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «qualità dell’alimento» include la capacità dell’alimento di resistere al trasporto e ai rischi di alterazione nel corso del tragitto, cosicché tale capacità possa rilevare ai fini della valutazione dell’esistenza di un eventuale «nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza», di cui alla suddetta disposizione.

48      A tal riguardo, dalla formulazione stessa dell’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento n. 1169/2011 risulta che la nozione di «qualità», il cui impiego è preceduto dall’aggettivo «talune», non si estende a tutte le caratteristiche possedute dagli alimenti, quali menzionate all’articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a c), di tale regolamento.

49      Infatti, a differenza di tali caratteristiche, che riflettono le diverse qualità degli alimenti, comprese quelle risultanti dalla loro fabbricazione o dal loro trattamento, le «qualità» alle quali si riferisce l’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento n. 1169/2011 sono esclusivamente quelle che presentano un «nesso comprovato» con l’origine o la provenienza degli alimenti che le possiedono.

50      Ne consegue che la nozione di «qualità» cui si riferisce tale disposizione rinvia esclusivamente alle qualità che distinguono gli alimenti che le possiedono dagli alimenti simili che, avendo una diversa origine o provenienza, non le possiedono.

51      Orbene, la capacità di un alimento, come il latte o il latte usato quale ingrediente, di resistere al trasporto e ai rischi di alterazione nel corso del tragitto, non può essere qualificata come «qualità», ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento n. 1169/2011, dato che una siffatta capacità non è collegata, in modo comprovato, a un’origine o a una provenienza precisa, che essa può dunque essere posseduta da alimenti simili non aventi tale origine o provenienza, e che di conseguenza essa può essere garantita indipendentemente dalla suddetta origine o provenienza.

52      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni terza e quarta dichiarando che l’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento n. 1169/2011 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «qualità dell’alimento» non include la capacità dell’alimento di resistere al trasporto e ai rischi di alterazione nel corso del tragitto, cosicché tale capacità non può rilevare ai fini della valutazione dell’esistenza di un eventuale «nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza», di cui alla suddetta disposizione.

 Sulle spese

53      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, deve essere interpretato nel senso che l’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza del latte e del latte usato quale ingrediente deve essere considerata una «materia espressamente armonizzata» da tale regolamento, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, di quest’ultimo, nei casi in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore, e che esso non osta a che gli Stati membri adottino disposizioni che impongono ulteriori indicazioni obbligatorie, sulla base dell’articolo 39 di detto regolamento, purché queste ultime siano compatibili con l’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione mediante l’armonizzazione espressa della materia dell’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza e purché esse formino un insieme coerente con tale indicazione.

2)      L’articolo 39 del regolamento n. 1169/2011 deve essere interpretato nel senso che, in presenza di disposizioni nazionali che siano giustificate, alla luce del paragrafo 1 di tale articolo, dalla protezione dei consumatori, i due requisiti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, vale a dire l’esistenza di un «un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza», da un lato, e gli «elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni», dall’altro, non devono essere intesi congiuntamente, cosicché l’esistenza di tale nesso comprovato non può essere valutata solo sulla base di elementi soggettivi, attinenti al valore dell’associazione che la maggior parte dei consumatori può stabilire tra talune qualità dell’alimento di cui trattasi e la sua origine o provenienza.

3)      L’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento n. 1169/2011 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «qualità dell’alimento» non include la capacità dell’alimento di resistere al trasporto e ai rischi di alterazione nel corso del tragitto, cosicché tale capacità non può rilevare ai fini della valutazione dell’esistenza di un eventuale «nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza», di cui alla suddetta disposizione.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.